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PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: L’APPUNTAMENTO E’ PER IL 2017 485 340 admin

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: L’APPUNTAMENTO E’ PER IL 2017

Come ogni fine anno adesso è l’ora dei bilanci, di tirare le somme…di fermarsi un attimo per guardarsi indietro…per tirare il fiato…

e allora, per il duemiladiciasette, come ci si organizza?

Ripartiremo esattamente, di slancio, da dove siamo arrivati…corretta gestione e protezione del patrimonio e pianificazione successoria…questo è il ruolo, la mission, mia e di tutti coloro (1.351, per l’esattezza, nel solo roadshow) che mi hanno seguito, scelto e voluto…questo è il ruolo del “patrimonialista“, che non è per tutti…è il ruolo dei più determinati, dei più appassionati…

…e di passione e determinazione quest’anno ne ho percepita veramente tanta, in tutta Italia, negli occhi, nelle parole, nelle domande, nelle mail delle decine e decine di professionisti che ho avuto la fortune di incontrare e conoscere…li ringrazio tutti, per aver contribuito a condividere insieme la “nostra crescita professionale”….

…ed il duemiladiciasette sarà ancora una volta diretto ed incentrato alla “nostra crescita professionale”…a ricavarci e costruirci questo ruolo di “patrimonialisti”…io ci sto già lavorando, sto gettando le basi per un ulteriore anno insieme…ancora una volta estremamente appassionati e determinati…

….ma adesso è il momento dei ringraziamenti…. anzitutto non posso che ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito, che mi hanno letto….tutti coloro che hanno partecipato agli eventi, tutti coloro che mi hanno fortemente voluto come docente nelle loro aule didattiche e per gli eventi dedicati ai loro clienti, tutti coloro che mi hanno voluto al loro fianco per la loro consulenza ad aziende e famiglie… veramente grazie a tutti

…ho avuto l’onore di scrivere il mio secondo libro (“Famiglia & Consulenza”, Ed. Forfinance), a “sei mani”, insieme a due professionisti preparati ed appassionati, il Notaio dott. Muritano Daniele e la dott.ssa Sabrina Numa (quest’ultima grandissima esperta in materia di trust), che ringrazio ed abbraccio….

…ma un ringraziamento “speciale” va a tutti gli amici di ForFinance, a tutto il loro staff, nessuno escluso, che hanno avuto l’idea e la follia d’investire e scommettere “a scatola chiusa” sul sottoscritto…grazie di cuore, perché tutto ciò che è stato fatto e creato dal sottoscritto non sarebbe stato possibile senza di voi…

e adesso è arrivato il momento degli auguri…. e allora vi auguro veramente un felicissimo e sereno Natale da condividere con le vostre famiglie, i vostri cari, i vostri affetti…e tanta tanta felicità e serenità per l’anno che verrà…

Un abbraccio

M.

 

Imposta di successione: Italia vs Europa 516 340 admin

Imposta di successione: Italia vs Europa

E’ vero, oggi morire in Italia è conveniente…per lo meno dal punto di vista fiscale.

Non sappiamo ancora per quanto, ma ad oggi è così.

Le nostre comode franchigie ed aliquote ci consentono di trasferire a eredi o donatari (spesso) gratis.

C’è un problema però: tra coloro che vengono a mancare nel bel paese, spesso c’è anche chi è proprietario di beni all’estero.

Cosa succede in questi casi?

In Europa l’impatto fiscale-successorio è mediamente molto più gravoso rispetto all’Italia.

Un esempio?

Francia: dal 5 al 40%, a seconda del valore del bene, per i parenti in linea retta; il coniuge è esente, ma i figli hanno solo una franchigia pari ad € 100 mila; per gli altri eredi si passa dal 35 al 60%.

Inghilterra: c’è una franchigia di circa 320 mila sterline e tutto ciò che la supera è soggetto ad un’aliquota del 40%.

Germania: l’imposizione varia in proporzione del valore del bene, con aliquote che vanno da un 7 al 30% per i parenti in linea retta, con franchigia che varia da 100 a 500 mila €.

L’Italia ha sottoscritto delle convenzioni con diversi paesi (es. USA, Inghilterra, Francia, Grecia) al fine di evitare una doppia imposizione fiscale sugli stessi beni per la stessa successione ereditaria. Al di la della convenzione, comunque, il fisco italiano riconosce un credito d’imposta pari a quanto già pagato all’estero per lo stesso bene.

Il meccanismo, però, non elimina del tutto l’eventuale salasso: se ad esempio ho pagato 100 d’imposta  in Germania alla Merkel, per un bene relativamente al quale in Italia avrei pagato 30, al fisco italiano non pagherò nulla, ma non recupero quello che ho pagato in più ai tedeschi (quel 70 in più rimane alla Merkel).

Quindi, in definitiva, morire sicuramente conviene in Italia, vivere ed acquistare…non lo so…

M.

 

 

 

 

 

 

I LEGITTIMARI, L’AZIONE DI RIDUZIONE E LA SURROGATORIA 490 340 admin

I LEGITTIMARI, L’AZIONE DI RIDUZIONE E LA SURROGATORIA

Come ben sapete il nostro ordinamento giuridico riconosce a determinati soggetti, i legittimari, una quota minima dell’asse ereditario, a prescindere dalla volontà del de cuius. Ciò spetta al coniuge, ai figli ed agli ascendenti qualora i figli non ci siano.

Provate però a pensare all’ipotesi del de cuius che abbia due figli, uno dei quali fortemente indebitato. E’ umanamente comprensibile che i tre si accordino affinché il patrimonio paterno sia destinato per intero al figlio non indebitato, tanto poi tra fratelli un sistema si trova.

Il creditore del fratello indebitato, secondo voi, se ne sta a guardare?

E’ evidente che c’è un legittimario spudoratamente leso nella propria quota di legittima che se ne sta tranquillo e beato per non risultare patrimonializzato e, quindi, per fregare il proprio creditore.

Quest’ultimo ha a disposizione un’apposita azione: si chiama azione surrogatoria (art. 2900 c.c.).

Questa gli consente di andare da un giudice x dirgli: giudice, questo avrebbe diritto a ricevere una bellissima eredità dal padre, che invece è andata per intero al suo fratellino….guarda caso non fa niente per avere quello che gli spetta per legge e…guarda caso…se avesse ciò che gli spetta per legge potrebbe pagare per intero me….cosa dici giudice…l’azione di riduzione che non fa lui la faccio io…in surrogatoria….?

Il creditore, quindi, agirà in riduzione contro il fratellino per quanto spetta in eredità al fratello furbo.

Attenzione…il tutto si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione…quindi, creditori, sbrigatevi…siate furbi…

M.

 

LA SUCCESSIONE “CAMPARI”, TRA NUDA PROPRIETA’ ED USUFRUTTO DI QUOTE. 226 340 admin

LA SUCCESSIONE “CAMPARI”, TRA NUDA PROPRIETA’ ED USUFRUTTO DI QUOTE.

E’ venuta a mancare qualche giorno fa Rosa Anna Magno Garavoglia, controllante della società Davide Campari.

La scomparsa segue di poche settimane quella di Caprotti, patron di Esselunga (e ne scrissi qualche settimana fa su questo blog).

In entrambi i casi, alla loro scomparsa, segue il tema della successione, del controllo e della continuità aziendale: in una, il trasferimento generazionale d’azienda.

Ve la faccio corta: sapete cos’è l’usufrutto? E la nuda proprietà?

Sento già alcune delle risposte:”Quando uno dona una casa al figlio però si trattiene per sé l’usufrutto”.

Beh…diciamo che la risposta “tipo” inquadra abbastanza gli istituti giuridici in questione….però si può fare sicuramente di meglio :).

Senza annoiarvi troppo diciamo che tecnicamente l’usufrutto è un diritto reale (minore) su una cosa di proprietà altrui: cioè, c’è il proprietario di una cosa sulla quale esiste anche un diritto (minore) di un altro.

Quindi il proprietario (la cui proprietà è compressa) è “nudo proprietario” e, l’altro (nello specifico), è usufruttuario.

Il concetto è lo stesso, e non cambia, con la combinazione nuda proprietà-diritto di abitazione, oppure nuda proprietà-uso.

L’usufrutto, che consente di gestire e di godere del bene (di proprietà altrui), si estingue alla morte del suo titolare. In conseguenza, la proprietà “compressa” del nudo proprietario, in automatico, si riespande e, da nuda proprietà, diviene piena proprietà.

Si badi bene, questo schema nuda proprietà-usufrutto vale su tutti i beni su cui qualcuno possa vantare la proprietà, non solo, quindi, relativamente ai beni immobili (per i quali la pratica è molto diffusa, soprattutto tra genitori e figli).

Quindi vale anche per le quote societarie. Il vantaggio? Molto, molto rilevante.

Io trasferisco la (nuda) proprietà oggi, ma, di fatto, continuo a controllare e gestire il bene —> x l’azienda —> trasferisco le quote oggi, ma continuo a gestire indisturbato l’azienda finchè campo.

Alla mia morte? Il nudo proprietario, indisturbato, in automatico, diviene pieno proprietario.

E’ quanto fatto x Campari: Domenico Garavaglia, anni ’80 del secolo scorso, trasferisce al figlio le quote di controllo della società, trattenendone, con la moglie, l’usufrutto. Padre e madre, quindi, in vita, hanno gestito e goduto dell’azienda; oggi, il figlio, venuta a mancare la madre, unica usufruttaria superstite, in automatico, è pieno proprietario del pacchetto di controllo dell’azienda.

Donazione con riserva d’usufrutto, testamento, patti di famiglia, trust…tanti modi per programmare in modo “indolore” il passaggio generazionale in azienda…gli strumenti ci sono sempre…sono le strategie che mancano.

M.

P.S.: Vi ho stressato? …andate al bar e fatevi un Campari!

 

 

SPUNTA UNA FIGLIA “AMERICANA”: IL DNA RIAPRE LA SUCCESSIONE MILIONARIA 604 340 admin

SPUNTA UNA FIGLIA “AMERICANA”: IL DNA RIAPRE LA SUCCESSIONE MILIONARIA

Per fortuna (o per sfortuna… dipende da che parte la si vede) oggi le tecniche medico scientifiche possono far spuntare figli sconosciuti…d’altro canto il DNA è il DNA, mica puoi barare…

Ed ecco che a distanza di poco più di un anno dalla morte di un noto avvocato romano, spunta la figlia americana che non t’aspetti.

Il problema è che l’eredità milionaria è già stata distribuita tra gli eredi testamentari e, l’avvento della donna, avvocatessa americana 58enne, può riaprire i giochi: se il tribunale romano le riconoscerà lo status di figlia naturale del de cuius (che la prova del DNA confermerebbe al 95%), in qualità di legittimaria, le spetterà, a spanne, la modica cifra di 14 milioni di €.

Allora, la procedura è questa:

  1. trovate un buon laboratorio d’analisi, sottoponetevi al test del DNA;
  2. appurato che questo si avvicina molto a quello del de cuius milionario, andate da un buon avvocato;
  3. l’avvocato procederà con l’instaurare un giudizio per il riconoscimento della filiazione naturale;
  4. ottenuto il riconoscimento di fliglio/a naturale agite in giudizio per il riconoscimento della qualità di erede legittimario.

Una cosa è certa: la vicenda ci conferma che sottoporsi a qualche controllo medico scientifico periodico è sempre consigliabile e conveniente… non solo per la salute :).

M.

 

EX CONIUGE: RESTITUZIONE DEI SOLDI DATI IN PRESTITO? NO, MI DISPIACE. 180 180 admin

EX CONIUGE: RESTITUZIONE DEI SOLDI DATI IN PRESTITO? NO, MI DISPIACE.

Lei e lui si lasciano… e sin qui niente di strano.

Il punto, però, è che lei, durante il matrimonio, aveva prestato danari al suo lui affinché quest’ultimo pagasse i suoi debiti (22 mila €)

Al momento dell’addio, comprensibilmente, lei pretende la restituzione da lui di quello che lei considera “un prestito”.

Il giudice (Cass. civ., sez. II, sent. n. 22576/16) , però, non è dello stesso parere.

Se prestito c’è stato, infatti, doveva essere formalizzato. Come? Si chiama contratto di mutuo con obbligo di restituzione.

In mancanza, dice il giudice,  si presume si tratti di somme date volontariamente nell’ambito di un rapporto  affettivo.

Mi dispiace, ma la regola antichissima vale anche tra (ex) coniugi: verba volant scripta manent.

M.

 

 

VI ASPETTO A ROMA…PATRIMONIA SUMMIT 2016 824 464 admin

VI ASPETTO A ROMA…PATRIMONIA SUMMIT 2016

Eccoci qua…siamo arrivati anche al tanto atteso Patrimonia Summit 2016…

….vi aspetto a Roma martedì prossimo, 8 novembre…sarà come al solito una bellissima giornata in compagnia dei migliori professionisti del settore finanziario e patrimoniale…

….quanto a me vi terrò compagnia sia il mattino che il pomeriggio…la mattina con “Renzo e Lucia, i promessi sposi. Aspetti patrimoniali di una convivenza in vista del matrimonio” e come moderatore della tavola rotonda “Il futuro della consulenza patrimoniale in Italia”… nel pomeriggio con “I rischi patrimoniali nelle successioni e nelle donazioni: casi pratici”.

Ci vediamo martedì!

M.

 

L’AGGREDIBILITA’ DEI BENI INTESTATI ALLA FIDUCIARIA 270 180 admin

L’AGGREDIBILITA’ DEI BENI INTESTATI ALLA FIDUCIARIA

Sono pignorabili i beni intestati ad una fiduciaria da parte dei creditori del fiduciante (cioè colui che ha provveduto ad intestarli alla fiduciaria)?

Si, sono pignorabili.

Secondo la giurisprudenza (vedasi Cass. civ. sent. n. 9355/1997; Cass. civ. sent. n. 4943/1999), infatti, il mandato fiduciario è “trasparente”, nel senso che la proprietà dei beni intestati al fiduciario spetta, in realtà, al fiduciante.

Ciò, infatti, deriva proprio dalla relativa disciplina legislativa, in relazione alla quale la fiduciaria ha una proprietà “formale” dei beni, mentre i fiducianti ne hanno la proprietà “sostanziale”.

Ecco allora che, qualora il fiduciante abbia debiti, i suoi creditori possono aggredire i (suoi) beni formalmente intestati ad un terzo (la fiduciaria, appunto).

Ma come si fa ad aggredire i beni di un soggetto se quest’ultimo, in realtà, non appare come il titolare (ed il titolare “formale” è un altro) ? Per capirci, se busso alla sua porta i beni non li trovo…

Occorre, allora, necessariamente procedere con il “l’espropriazione presso terzi”, ossia presso la fiduciaria.

E se invece i beni fossero stati trasferiti ad un trust? Beh…cambia tutto…ma ne avremo sicuramente modo di parlare…

M.

 

DONAZIONE INDIRETTA ED IMPOSTA DI DONAZIONE (UN CASO PRATICO) 270 180 admin

DONAZIONE INDIRETTA ED IMPOSTA DI DONAZIONE (UN CASO PRATICO)

La Corte di Cassazione civile (sez. tributaria, sent. 13133/16) si pronuncia sulla spinosa questione delle donazioni indirette e sul relativo regime fiscale.

Nello specifico, la Suprema Corte si è pronunciata relativamente ad una donazione indiretta finalizzata all’acquisto di un immobile.

Nella pronuncia in esame viene ribadito che sono esenti dall’imposta le donazioni di danaro che sono collegate all’acquisto a titolo oneroso di un bene immobile, qualora per quest’ultimo sia previsto il pagamento di un’altra imposta (di registro o IVA).

Per usufruire di tale esenzione è però necessario:

  • che  il collegamento tra l’atto di liberalità (trasferimento della somma di danaro) ed acquisto immobiliare, risulti espressamente dichiarato nell’atto notarile;
  • che i donanti (del danaro) partecipino all’all’atto.
Purtroppo (per loro), nel caso oggetto di pronuncia, gli acquirenti dell’immobile non avevano rispettato le due condizioni.
La dichiarazione fatta al momento dell’accertamento fiscale che la somma di danaro ricevuta era destinata all’acquisto dell’immobile non è sufficiente: è una donazione di danaro (non dichiarata) e, pertanto, va tassata come donazione.
Benissimo, dicono allora i protagonisti della vicenda: a quale tassazione va soggetta (oggi)? Se a quella attuale sarà pari a zero, in quanto oggi sussistono le franchigie di 1 milione e, essendo due i donatari, godrebbero di una franchigia totale pari a 2 milioni di €.
No, troppo bello dice l’amministrazione finanziaria: vanno applicate le regole vigenti al momento della donazione non dichiarata. Nel 2001 la franchigia era pari a Lire 350 milioni, ed essendo allora la donazione del danaro pari a Lire 2,5 miliardi rimangono oggi scoperte Lire 2,150 miliardi, pari agli attuali € 1.110.382,00 da assoggettare a tassazione (!!).
M.

 

 

SIAMO TUTTI UN PO’…CAPROTTI 219 131 admin

SIAMO TUTTI UN PO’…CAPROTTI

La morte di Bernardo Caprotti, pàtron di Esselunga, modello d’imprenditoria tutta italiana, ha acceso i riflettori su tematiche altrimenti (normalmente) estranee alla quotidianità degli Italiani…

…infatti, articoli di giornali, web e TV offrono lo spunto per conversazioni in ufficio, al bar, in pizzeria…e per qualche giorno, senza accorgersene, gli Italiani diventano tutti un po’ più “patrimonialisti”…ed ecco che la materia solitamente “tabù” diventa di uso comune…il testamento, la legittima, la disponibile, le quote societarie, la seconda moglie, gli altri figli, ecc…entrano, per qualche giorno, nel quotidiano degli Italiani.

Era successo anche non tantissimo tempo fa, ricordate? Si, in seguito alla morte del grande Lucio Dalla…l’evento e le circostanze familiari dell’artista fecero parlare un po’ tutti di testamenti, conviventi, polizze… 

Come allora, anche oggi, tra qualche giorno non se ne parlerà più e la materia verrà scalzata dai soliti discorsi da ufficio o da bar (che spesso, tra l’altro, sono gli stessi :)).

Ma se ci riflettiamo bene, con le dovute proporzioni, quanti Caprotti ci sono in Italia? Quanti imprenditori a capo di un’azienda, più o meno grande, magari con una ex moglie ed una nuova compagna e figli di primo e secondo letto?

Tanti, credo tantissimi…ma quanti di questi hanno programmato il corretto passaggio generazionale dell’azienda ed hanno pianificato il trasferimento della propria ricchezza personale?

Pochi, credo pochissimi….

Si parla di testamenti, passaggio generazionale, quote societarie, mogli ed ex mogli giusto perché trainati dal bombardamento mediatico del momento…ma poi finisce là… ed i milioni di “caprotti italiani” lasceranno aziende ad eserciti di eredi sistematicamente incompatibili ed in conflitto tra loro…e le aziende chiuderanno….lasceranno il proprio patrimonio personale indiviso tra figlie e figli (+ generi e nuore)…e gli avvocati festeggeranno…

…è così…per certe cose siamo tutti dei “caprotti“…

M.

Kleros Community- La Community dei Patrimonialisti Italiani

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COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’

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Come noto, la legge 76/2016, meglio nota come legge “Cirinnà” ha tipicizzato, dal punto di vista legislativo, due nuovi modelli familiari socialmente già diffusi. Parlo ovviamente delle convivenze e delle…

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