DONAZIONE INDIRETTA ED IMPOSTA DI DONAZIONE (UN CASO PRATICO)

DONAZIONE INDIRETTA ED IMPOSTA DI DONAZIONE (UN CASO PRATICO)

DONAZIONE INDIRETTA ED IMPOSTA DI DONAZIONE (UN CASO PRATICO) 270 180 admin

La Corte di Cassazione civile (sez. tributaria, sent. 13133/16) si pronuncia sulla spinosa questione delle donazioni indirette e sul relativo regime fiscale.

Nello specifico, la Suprema Corte si è pronunciata relativamente ad una donazione indiretta finalizzata all’acquisto di un immobile.

Nella pronuncia in esame viene ribadito che sono esenti dall’imposta le donazioni di danaro che sono collegate all’acquisto a titolo oneroso di un bene immobile, qualora per quest’ultimo sia previsto il pagamento di un’altra imposta (di registro o IVA).

Per usufruire di tale esenzione è però necessario:

  • che  il collegamento tra l’atto di liberalità (trasferimento della somma di danaro) ed acquisto immobiliare, risulti espressamente dichiarato nell’atto notarile;
  • che i donanti (del danaro) partecipino all’all’atto.
Purtroppo (per loro), nel caso oggetto di pronuncia, gli acquirenti dell’immobile non avevano rispettato le due condizioni.
La dichiarazione fatta al momento dell’accertamento fiscale che la somma di danaro ricevuta era destinata all’acquisto dell’immobile non è sufficiente: è una donazione di danaro (non dichiarata) e, pertanto, va tassata come donazione.
Benissimo, dicono allora i protagonisti della vicenda: a quale tassazione va soggetta (oggi)? Se a quella attuale sarà pari a zero, in quanto oggi sussistono le franchigie di 1 milione e, essendo due i donatari, godrebbero di una franchigia totale pari a 2 milioni di €.
No, troppo bello dice l’amministrazione finanziaria: vanno applicate le regole vigenti al momento della donazione non dichiarata. Nel 2001 la franchigia era pari a Lire 350 milioni, ed essendo allora la donazione del danaro pari a Lire 2,5 miliardi rimangono oggi scoperte Lire 2,150 miliardi, pari agli attuali € 1.110.382,00 da assoggettare a tassazione (!!).
M.