I LEGITTIMARI, L’AZIONE DI RIDUZIONE E LA SURROGATORIA

I LEGITTIMARI, L’AZIONE DI RIDUZIONE E LA SURROGATORIA

I LEGITTIMARI, L’AZIONE DI RIDUZIONE E LA SURROGATORIA 490 340 admin

Come ben sapete il nostro ordinamento giuridico riconosce a determinati soggetti, i legittimari, una quota minima dell’asse ereditario, a prescindere dalla volontà del de cuius. Ciò spetta al coniuge, ai figli ed agli ascendenti qualora i figli non ci siano.

Provate però a pensare all’ipotesi del de cuius che abbia due figli, uno dei quali fortemente indebitato. E’ umanamente comprensibile che i tre si accordino affinché il patrimonio paterno sia destinato per intero al figlio non indebitato, tanto poi tra fratelli un sistema si trova.

Il creditore del fratello indebitato, secondo voi, se ne sta a guardare?

E’ evidente che c’è un legittimario spudoratamente leso nella propria quota di legittima che se ne sta tranquillo e beato per non risultare patrimonializzato e, quindi, per fregare il proprio creditore.

Quest’ultimo ha a disposizione un’apposita azione: si chiama azione surrogatoria (art. 2900 c.c.).

Questa gli consente di andare da un giudice x dirgli: giudice, questo avrebbe diritto a ricevere una bellissima eredità dal padre, che invece è andata per intero al suo fratellino….guarda caso non fa niente per avere quello che gli spetta per legge e…guarda caso…se avesse ciò che gli spetta per legge potrebbe pagare per intero me….cosa dici giudice…l’azione di riduzione che non fa lui la faccio io…in surrogatoria….?

Il creditore, quindi, agirà in riduzione contro il fratellino per quanto spetta in eredità al fratello furbo.

Attenzione…il tutto si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione…quindi, creditori, sbrigatevi…siate furbi…

M.