Trainers
Everyone realizes why a new common language would be desirable
only the best

All our trainers are award winning experts that will be near you on every step of your transformation

Tresa Orosz

Yoga & Pilates

Gary Mccurdy

Kickboxing

Dexter Cabell

Boxing

Alysha Keller

Zumba & Spinning

Florentino Lyon

Water Fitness

Kyla Milici

Bootcamp

PENSIONE DI REVERSIBILITA’ ALL’EX CONIUGE: SI O NO? 453 340 admin

PENSIONE DI REVERSIBILITA’ ALL’EX CONIUGE: SI O NO?

Se siete divorziati, il vostro ex coniuge non perdetelo del tutto di vista….mai del tutto…può ritornarvi utile…

Lo sapete no…col matrimonio si paga quando ci si sposa, quando ci si lascia e…..quando si muore….

Si, anche dopo essere passati a nuova vita, si può essere chiamati a pagare…..come?

Con la reversibilità della propria pensione a favore dell’ex coniuge superstite….

Quindi, se il vostro lui o la vostra lei pensionati passano a nuova vita, voi potete passare a battere cassa….

Lo sapete no? Anche al coniuge divorziato è riconosciuta la reversibilità della pensione del proprio ex…per il semplice fatto di essere stato o stata coniuge…..

Attenzione, però…la cassazione è arrivata al punctum dolens….

…quando ti lasci puoi decidere d’avere l’assegno periodico o una liquidazione una tantum….

Vantaggiosa, per certi versi, quest’ultima (almeno per chi la riceve), perché anche se ti risposi non la perdi (l’assegno si)…ma c’è il rovescio della medaglia…

Presupposto per ottenere il diritto alla pensione di reversibilità del proprio ex coniuge defunto, oltre a non dover essere risposati, occorre essere titolari dell’assegno divorzile periodico…

Quindi, io l’ho sempre detto….vuoi essere liquidato una tantum? Si?

Bene, può comportare indubbiamente dei vantaggi, però ha uno svantaggio o, meglio, un punto interrogativo…

….non ci scommetterei se riuscirai ad ottenere la pensione di reversibilità….manca infatti l’assegno periodico….

Ecco che anche nei palazzi romani della corte di cassazione il nodo è arrivato al pettine: un orientamento dice si, anche se non c’è assegno periodico…un altro orientamento dice no se non c’è l’assegno periodico….

Allora il nodo ed il pettine son passati alle sezioni unite della cassazione affinché si partorisca una soluzione univoca….

Vedremo cosa partoriranno….

…..intanto, durante la gestazione, prima di fare la vostra scelta…..magari temporeggiare un po’….

M.

Divorzio: stop al tenore di vita (a vita) 300 201 admin

Divorzio: stop al tenore di vita (a vita)

Cassazione civile, sentenza n. 11504/2017….

Tra le migliaia di sentenze sfornate annualmente dai nostri giudici, ogni tanto qualcuna lascia il segno….

Lo avete letto e sentito tutti: in conseguenza del divorzio, il giudice non fisserà più un assegno in favore del coniuge più debole parametrato “al tenore di vita goduto durante il matrimonio“, ma in considerazione dell’indipendenza o autosufficienza economica…

Mi verrebbe da dire…normale…era prima che non era normale….

Allora…se n’è parlato tanto, comprensibilmente…e ho sentito dire anche cose non corrette e non condivisibili….

Anzitutto, quotidiani a tiratura nazionale non possono dire “Basta assegno di mantenimento alle donne”…

Lo può dire l’uomo al bar, lo si può anche capire per certi versi ed in determinate ipotesi, ma non la stampa ad ampi caratteri….

La pronuncia fissa principi che riguardano uomini e donne….e ci mancherebbe…

Il matrimonio non è (anzi, non dovrebbe essere) affare economico, sia per l’uomo che per la donna….

Detto questo, più che di rivoluzione…parlerei semmai di una contro-rivoluzione….parlerei di effettiva adesione alla lettera della legge e di logicità sistematica…

Insomma, tecnicamente argomentando (e tenendo lontani i discorsi da bar pro-uomo o pro-donna) ciò che era rivoluzionario (e non in linea con la normativa in materia) era la posizione precedente: vi sfido a trovare un articolo di legge nel quale si dica che il mantenimento deve garantire al beneficiario lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio….non c’è, nessun articolo di legge lo prevede….è stata solo il frutto di una prassi giurisprudenziale che, a mio avviso, si è posta, negli anni, in netto contrasto col concetto stesso di “divorzio”…

Il divorzio è la fine (concordata o meno) del matrimonio: e allora, secondo voi, finisce veramente il matrimonio se per tutta la vita devo sostenerne lo stesso ed uguale peso patrimoniale verso l’ex coniuge?

Chiaro che no…sarebbe solo un divorzio a metà…liberi da legami personali, ma vincolati per sempre da legami patrimoniali…

…..ed infatti, se si dà un’occhiata alla legge sul divorzio (e magari prima di sposarsi non guasterebbe) altro non dice se non che in seguito al divorzio uno dei coniugi potrebbe aver diritto ad un mantenimento da parte dell’altro coniuge, qualora “non abbia redditi propri e non possa procurarseli per ragioni oggettive”.

Quindi, io ti do sì un assegno:

  • se non hai redditi tuoi
  • e non puoi procurarteli per ragioni oggettive

Se sussistono entrambe le condizioni, io, ex coniuge, contribuisco al tuo mantenimento…

ripeto…solo contribuisco al tuo mantenimento…non ti garantisco (e non devo garantirti) che farai una vita (patrimoniale) tale e quale a quella di prima…

La sentenza, quindi, tutela allo stesso tempo il coniuge più debole, che  avrà comunque diritto ad un mantenimento se oggettivamente impossibilitato a procurarselo da sè (qui non si scappa, lo prevede la legge),  e quello più forte economicamente, che non dovrà essere spogliato dei propri averi in conseguenza della rottura del rapporto coniugale: insomma, ci si sposa, ma ognuno, patrimonialmente parlando, mantiene ció che è suo.

Ma come correttamente è stato osservato, per eliminare qualsiasi discussione al riguardo, come avviene già un un pó in giro per il mondo, sarebbe utile, intelligente e prudente sdoganare i patti pre-matrimoniali: prima di sposarsi i due si accordano che in caso di rottura del rapporto riceveranno zero/10/100…

Magari potrebbe proprio servire, oltre che per evitare liti successive, a pre-verificare quanto peso ha sul rapporto sentimentale l’aspetto economico…

…alla luce della nuova sentenza, ci saranno più o meno matrimoni?

E ancora, ci saranno più o meno divorzi?

Mah…non saprei…staremo a vedere…

Ad ogni buon conto, questo è quanto per chi si lascerà da oggi in poi….

E per i vecchi assegni già fissati in base al vecchio parametro?

Eh, vedremo…io non la vedo proprio così scontata la  revisione dell’assegno fissato con sentenza o omologato dal giudice per sopravvenienza di una sentenza…

Ah….scusate, stavo per dimenticarmene…l’immagine in apertura è puramente casuale…

M.

 

TESTAMENTO: POSSO SCRIVERLO AL COMPUTER? 640 428 admin

TESTAMENTO: POSSO SCRIVERLO AL COMPUTER?

  1.  Il testamento può essere scritto al computer?

E’ una delle domande che spesso mi sento fare…

Verrebbe da dire no….o lo si scrive di proprio pugno o lo redige il notaio che raccoglie le volontà del testatore…ma in in realtà non è proprio così…

Allora attenzione…il testamento (in Italia) ha una forma tipica, nel senso che si può fare solo nei modi previsti per legge…e attenzione che la pena per l’inosservanza di forma spazia dalla nullità all’inesistenza del testamento stesso…con conseguente apertura di una successione legittima….

Detto questo, ricordiamoci che tra testamento pubblico (per volontà del testatore, ma per mano di notaio) e testamento olografo (per volontà e mano del testatore), c’è quello “segreto”, detto anche “mistico”.

Si tratta pursempre di testamento per atto di notaio, in quanto si perfeziona solo al momento dell’intervento del notaio che attesta e verbalizza la relativa consegna nelle sue mani avanti ai testimoni.

Tra i tre è quello meno gettonato…gli Italiani, infatti, statisticamente, o vanno dal notaio per dettargli le proprie volontà (e sarà testamento “pubblico”), o se lo scrivono loro (e sarà “olografo”)…

Il termine “segreto” non deve trarre in inganno….anche il “pubblico” deve rimanere segreto….anche se, è evidente, almeno il notaio e i due testimoni ne conoscono il contenuto…l’olografo è pure segreto…lo scrivo e lo chiudo a chiave in cassetto….rimane segreto sino a che qualcuno non apre il cassetto…

Ma il testamento “segreto” è, per così dire, “segretissimo” rispetto agli altri….le volontà del testatore, infatti, sigillate, vengono raccolte dal notaio, avanti ai testimoni, che ne verbalizza la consegna…. lo conserverà, ma non verrà a conoscenza del relativo contenuto, se non in seguito all’apertura della successione….

La peculiarità di tale forma di testamento va ravvisata, ed apprezzata, nel fatto che può essere scritto anche “meccanicamente”….il testatore, nell’eventualità, lo dovrà solo sottoscrivere (su ogni foglio)….

E se non sa scrivere e sottoscrivere?

Lo puó scrivere un’altra persona (anche a computer), ed il notaio riceverà la dichiarazione del testatore che attesta di averlo letto…

Si, quindi, si puó scriverlo il testamento al computer…ma rimane testamento per atto di notaio, in quanto l’ultimo atto è imprescindibilmente del notaio che lo riceve…

computer vs notaio = (al momento) vince il notaio

M.

 

 

 

LA DONAZIONE DELL’AZIENDA 307 164 admin

LA DONAZIONE DELL’AZIENDA

Anche l’azienda, come qualsiasi altro bene, può cadere in successione o, eventualmente, essere trasferita per atto tra vivi con donazione.

Il tema, tra l’altro, è sempre caldo quello del passaggio generazionale d’azienda…

Attenzione, però….sappiamo tutti, più o meno, cosa intendiamo per azienda….. ma giuridicamente parlando, cos’è un’ “azienda”?

Se leggo il codice, mi dice che è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.).

Ok….tanti beni insieme che mi consentono, se organizzati tra loro, e se io sono imprenditore, di esercitare l’impresa (cos’è l’impresa? …lasciamo perdere e concentriamoci su l’azienda che per oggi è più che sufficiente….).

Perfetto….ma allora, io imprenditore che ho organizzato diversi beni tra loro per l’esercizio dell’impresa, se oggi li voglio donare, come devo fare?

Non so se avete capito dove voglio arrivare….se dono l’azienda, dono un unico bene azienda o dono tanti singoli beni (che, appunto, formano un’azienda)?

Il dubbio a me è venuto…..non so a voi….

Ho incontrato posizioni (molto autorevoli) contrastanti….da una parte c’è chi dice che il trasferimento d’azienda è trasferimento di un unico bene complesso, mentre altri ritengono si tratti di donazione di tanti beni….

La cosa è di non poco conto….se l’atto di donazione non è corretto, la nullità può essere fatta valere senza limiti di tempo…..

La dottrina ritiene si tratti di un unico bene donato, mentre la giurisprudenza (anche se molto datata) ritiene si debba procedere all’indicazione dei singoli beni donati….

D’altro canto, se si legge l’art. 782 c.c., in tema di donazione in generale, ci dice che, oltre alla necessità dell’atto pubblico, se vi sono cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con l’indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio….

In azienda ci sono cose mobili? Normalmente si….e per me l’art. 782 c.c. parla abbastanza chiaro….

M.

IL TESTAMENTO “NUNCUPATIVO” (ORALE) 288 175 admin

IL TESTAMENTO “NUNCUPATIVO” (ORALE)

Testamento: è atto di ultima volontà….atto col quale ciascuno può disporre del proprio patrimonio per il momento in cui avrà cessato di vivere….

prima regola per il patrimonialista: far fare testamento al proprio cliente….si possono evitare comunioni ereditarie (quindi, liti ereditarie), si possono scegliere alcuni eredi piuttosto che altri, si possono individuare i soggetti più idonei a ricevere determinate tipologie di beni…..

…..già nell’antica Roma, i soldati, prima di scendere in battaglia, scudo e spada in mano, avanti a tre comilitoni, nominavano verbalmente il loro erede….

….ma oggi, che forma deve rivestire il testamento?

Oggi scritta…sempre scritta….per mano del notaio che raccoglie le ultime volontà del testatore avanti ai testimoni (testamento pubblico), o attraverso lo scritto dello stesso testatore consegnato in busta chiusa al notaio (testamento segreto), o semplicemente scritto, sottoscritto e datato di proprio pugno dallo stesso testatore su un qualsiasi supporto sul quale si possa scrivere (testamento olografo)….tutte forme scritte, ma che hanno tutte lo stesso valore….il testamento sul kleenex, per capirci, giuridicamente vale tanto quanto quello del più grande notaio d’Italia…

E il testamento orale (cd. nuncupativo, dal diritto romano) è possibile? O, meglio, è valido?

Attenzione, c’è un signore anziano e gravemente ammalato….le condizioni di salute sono così debilitanti che gli impediscono addirittura di scrivere…non c’è nemmeno il tempo di chiamare un notaio a raccogliere le sue ultime volontà….

Avanti alla moglie e ai due figli, col filo di voce che gli rimane, dispone verbalmente del suo patrimonio nei seguenti termini: il danaro depositato presso la banca alla moglie, la casa familiare alla figlia, il negozio al figlio…..

…in seguito alla sua morte, moglie figlio e figlia si recano dal notaio per dar corso alle sue ultime volontà: notaio, concordiamo sul suddividere il patrimonio come dettato oralmente, in punto di morte, dal papà….

No, dice il notaio, mi spiace…..il testamento “orale” è da considerarsi inesistente….si apre quindi una successione legittima, ed il patrimonio del de cuius, soldi, casa e negozio vengono trasferiti per 1/3 ciascuno tra voi….eventualmente, poi, potrete procedere ad una divisione volontaria dei beni…..

…..la storiella è solo inventata, ma attenzione, è compito del consulente patrimoniale far comprendere al cliente l’importanza di redigere per tempo il proprio testamento….olografo (magari evitate di farlo fare proprio sul Kleenex……era solo per farvi capire….) o dal notaio, che in determinati casi è consigliabile (non occorre cercare proprio il più grande notaio d’Italia….. era solo per farvi capire….)….

M.

 

 

EREDITA’ E CONDOMINIO 510 340 admin

EREDITA’ E CONDOMINIO

Il condominio è quella particolare forma di “comproprietà” che viene a crearsi in tutti quei casi in cui accanto alla proprietà esclusiva di un bene immobile (appartamento), vi è la comproprietà di alcune parti comuni (scale, tetto, muri, cortili, ecc.).

Questo è ordinariamente e tradizionalmente già più che sufficiente per litigare….

….ma provate a pensare quando il condominio, disgraziatamente, viene a crearsi tra eredi….

….se eredità spesso si traduce in “liti”, provate ad immaginare “eredità+condominio”….guerriglia urbana

Siccome il condominio viene a crearsi in automatico (sulle parti comuni) quando l’unico proprietario di un immobile ne cede una parte ad altri, è chiaro che tale situazione (giuridica) può crearsi oltre che tra vivi (il proprietario dell’intera palazzina che vende un appartamento), anche mortis causa….

….il de cuius lascia la sua palazzina agli eredi, destinando a ciascuno la proprietà esclusiva di un appartamento…..si crea un condominio, con comproprietà delle parti comuni.

E la Corte di Cassazione (sez. VI Civile, ord. 9227/17), guarda caso, si trova di fronte alla lite tra 3 fratelli-coeredi-condomini….

Sapete cos’è il lastrico solare? La parte dell’edificio posta sopra l’ultimo piano, che fa da copertura dell’edificio…..(diciamo il terrazzo, per capirci….).

Due fratelli-coeredi-condomini ritengono di essere comproprietari del lastrico solare, in quanto tutte le parti destinate all’uso comune divengono condominiali al momento della nascita del condominio stesso (nel caso specifico alla morte del de cuius)….la sorella-coerede-condomina invece dice no…col testamento il de cuius lo aveva lasciato a me….

La corte, nella “polveriera” eredi-condominio, dice che ha ragione lei…nello specifico prevale la volontà testamentaria….

M.

SUCCESSIONE E PASQUA (L’EREDITA’ NELLA MORTE PRESUNTA) 792 340 admin

SUCCESSIONE E PASQUA (L’EREDITA’ NELLA MORTE PRESUNTA)

Sta arrivando Pasqua….momento di rinascita….

Se ci riflettiamo “professionalmente”, dal punto di vista tecnico-giuridico….se quando una persona viene a mancare, in automatico, si apre la sua successione mortis causa… se una persona dovesse “rinascere”, che cosa succederebbe?

….così, su due piedi, direi che occorrerebbe tornare indietro….al momento antecedente alla morte….

Il codice civile, in realtà, prevede un’ipotesi di “rinascita” e la disciplina nel dettaglio.

E’ il caso della morte presunta, cioè quello in cui una persona scompare, non si hanno più sua notizie per oltre 10 anni….può essere chiesta al giudice la dichiarazione di morte presunta.

E’ una fictio iuris ovviamente….non si sa se sia veramente morta, ma in mancanza di prova contraria la si fa “morire giuridicamente” e da quel momento si apre la sua successione ereditaria….

Chi deve ereditare (finalmente) eredita, il coniuge diventa (finalmente) vedovo/a, eredita e si può pure risposare (così poi avrà la possibilità di ereditare un’altra volta)

….tutto bene insomma…però, attenzione….perché ad un certo punto arriva la pasqua…e lo scomparso ricompare (era a Cuba)…

Cosa succede? Si torna indietro….i beni dello scomparso devono essere restituiti, se venduti va restituito l’oggetto del ricavato….il nuovo matrimonio diventa nullo, ma sono fatti salvi i diritti civili….

Quindi, se ereditate dallo scomparso, attenzione….. la pasqua (giuridicamente parlando) può arrivare in qualsiasi momento….e qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta….

Felice pasqua a tutti 🙂

M.

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E RIFORMA DEL CATASTO 226 340 admin

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E RIFORMA DEL CATASTO

Il governo deve trovare soldi….e con la legge di bilancio qualcosina deve inventarsi…

Questo, in estrema sintesi, quanto si legge negli ultimi giorni…

Si tratterebbe di tagliare circa 3/4 miliardi di €uro di extradeficit per far bella figura (o, meglio, meno brutta figura) in Europa…

E allora le voci son sempre quelle: vuoi vedere che andranno a pescare un po’ sulle successioni?

D’altro canto, in confronto con i vari cugini europei, spazio di manovra ce ne sarebbe…basta tagliare quella bella franchigia da 1 milione e portarla a 500 (o 200), e quella scarna aliquota del 4% alzarla ad un 20…. ed il gioco è fatto.

Ma gli Italiani, sarebbero pronti ad una simile realtà? Ve lo dico io, no…non sono pronti, perché tra i vari problemi che gli Italiani affrontano nel corso della propria esistenza patrimoniale, tradizionalmente, quello successorio non compare.

Il problema però è ben più ampio (e grave) di quanto già potrebbe apparire. Perché? Perché gran parte della ricchezza degli Italiani è rappresentata da immobili.

E questi immobili, oggi, fanno i conti (fiscalmente parlando) con rendite catastali (si, rivalutate) del 1939.

Allora, se per ipotesi i valori catastali dovessero essere portati a valori commerciali, oltre ad avere un aggravio fiscale “in vita”, il cittadino italiano si troverebbe inevitabilmente a “traslare” sugli eredi un salasso fiscale post mortem.

Ma per rendervi conto veramente di che cosa stiamo parlando provate….fate una prova….è semplice (e drammatico): applicate sul valore commerciale attuale degli immobili un’aliquota del 20% e confrontatelo con un’aliquota del 4% sui valori catastali attuali….Visto?

Bene, ma quanto è probabile che ciò accada veramente? Non lo so, nessuno può prevedere il futuro, ma tutti possiamo analizzare il presente…

Al senato è stato presentato un disegno di legge di riforma del catasto, che riprende, pari pari, quello presentato e poi arenato nel 2014. Dicono, però, che per l’attuazione ci vorranno 5 anni (dicono…)….

Bene, oggi o tra 5 anni, gli Italiani sarebbero pronti?

No, non sono pronti….non sono pronti perché manca la corretta informazione…sento spesso parlare di educazione finanziaria (cosa che mi piace)….però io credo sarebbe più corretto (ed opportuno) parlare di educazione “patrimoniale”….anzi, di “cultura patrimoniale”….gli Italiani dovrebbero veramente diventare “padroni” della loro ricchezza, grande o piccola che sia, attraverso l’attuazione di una adeguata strategia patrimoniale globale, in un’ottica di protezione ed in un’ottica successoria….

Oggi è possibile trasferire a figli e nipoti immobili ed aziende (entro certi limiti) in esenzione fiscale…. sono pronti gli Italiani a farlo?

Purtroppo manca l’informazione, la “cultura patrimoniale”….

Ed allora chi deve informare l’Italiano?

Il consulente patrimoniale…un professionista che ha la capacità ed un’elevata preparazione diretta e specifica all’analisi del patrimonio globale del cliente, alla mappatura globale della sua famiglia, all’analisi dei rischi, al fine di elaborare una strategia patrimoniale globale…. in estrema sintesi il “Patrimonialista”.

M.

 

 

“DA CONSULENTE FINANZIARIO A PATRIMONIALISTA” – CON MASSIMO PERINI INIZIA IL PATRIMONEY tour 2017 – 824 464 admin

“DA CONSULENTE FINANZIARIO A PATRIMONIALISTA” – CON MASSIMO PERINI INIZIA IL PATRIMONEY tour 2017 –

slide_2570_1488812438[1]

Ci siamo…finalmente ci siamo…nasce PATRIMONEY…ci abbiamo lavorato tanto ma finalmente ci siamo….iniziamo….

Che cos’è PATRIMONEY?

…beh, se siete dei patrimonialisti o aspirate ad esserlo, PATRIMONEY è la vostra, anzi….la nostra struttura, la nostra community, il punto di riferimento e di riconoscimento di tutti noi consulenti patrimoniali…

PATRIMONEY siamo io e voi insieme, per l’evoluzione della professione, per la rivoluzione nella consulenza…

PATRIMONEY è un progetto, il nostro progetto, un progetto globale….PATRIMONEY è il nostro mondo, il mondo della consulenza globale che io e voi vogliamo conquistarci insieme…

….ma non preoccupatevi, vi spiegherò tutto….c’è tanto da fare, da fare insieme…

E allora, tanto per cominciare, ci vediamo al Patrimoney tour….cominciamo a Roma il prossimo 3 maggio…e poi via…Napoli, Calenzano, Bologna, Torino, Padova e Milano….fino alla pausa estiva, per poi ricominciare dopo l’estate…e non ci fermiamo più…insieme per conquistarci, giorno dopo giorno, sul campo, il ruolo di protagonisti assoluti della consulenza patrimoniale…

E allora vi aspetto tutti, belli e belle come il sole….forti e determinati come sempre, perché…. EVOLUTION IS REVOLUTION…

M.

info ed iscrizioni: www.ffeventi.it

 

TESTAMENTO: USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA’ 510 340 admin

TESTAMENTO: USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA’

Spesso capita che nelle donazioni (tra familiari) venga attribuita la nuda proprietà al donatario (magari figlio o nipote), ed il donante (magari genitore o nonno) trattenga per sé l’usufrutto.

Ciò comporta un duplice vantaggio: da una parte, infatti, il donante conserva il godimento del bene, che può essere destinato a suo utilizzo esclusivo o, addirittura ceduto a terzi tramite locazione o comodato; dall’altro, c’è il vantaggio che l’operazione risulta economicamente meno onerosa in quanto trasferisco non una proprietà piena, ma “nuda”, cioè gravata da un diritto reale minore altrui (l’usufrutto, appunto) sul medesimo bene. Morto l’usufruttuario, però, la (nuda) proprietà, per la sua vis espansiva, si consolida con l’usufrutto e diventa “piena proprietà”.

Lo stesso, si badi bene, non cambierebbe assolutamente nulla, varrebbe per la donazione della nuda proprietà con ritenzione del diritto di abitazione.

Benissimo, tutto chiaro per la donazione classica con ritenzione di usufrutto.

Ma se invece di un atto tra vivi (donazione) siamo in presenza di un atto mortis causa, ossia il testamento, cosa succede?

In questo caso, infatti, il testatore ( che non può destinare a sé, per ovvi motivi, nulla) potrebbe destinare diversi diritti sul medesimo bene a persone distinte: ad uno, per esempio, il diritto di usufrutto e, all’altro, il diritto sulla nuda proprietà.

Bene, fin qui tutto chiaro….

Attenzione, però, mentre nella donazione con ritenzione di usufrutto si segue la logica di “autotutelarsi” sino a quando si è in vita, pur avendo già provveduto con una donazione che si consoliderà completamente in automatico quando verrà a mancare il donante usufruttuario…. con l’operazione testamentaria su due soggetti diversi lo scenario un po’ cambia….

Cosa succede se viene a mancare l’usufruttuario testamentario? Come prima, l’usufrutto non sopravvive alla morte del suo titolare….quindi si estingue ed il nudo proprietario testamentario diviene pieno proprietario…

E se invece ad andarsene per primo è il nudo proprietario (magari ipotesi non contemplata dall’originario testatore unico proprietario del bene, che confidava sulla preventiva morte dell’usufruttuario, più anziano del nudo proprietario) ? L’usufrutto rimane intatto, mentre è la nuda proprietà passa di mano… pro quota, agli eredi del nudo proprietario che viene a mancare….

Ma se l’usufruttuario è anche uno degli eredi (magari genitore) del nudo proprietario (magari figlio) che è venuto a mancare?

Beh…se fosse unico erede diverrebbe pieno proprietario per un consolidamento inverso, della nuda proprietà all’usufrutto in capo alla stessa persona….mentre se più fossero i nudi proprietari eredi, lui rimarrebbe l’unico usufruttuario, oltre a divenire, pro-quota, comproprietario della nuda proprietà….l’unico, però, tra i più “nudi comproprietari” a poter “godere” a vita, in modo esclusivo, del bene.

….chissà se sono stato abbastanza chiaro.

M.

Kleros Community- La Community dei Patrimonialisti Italiani

Kleros Community- La Community dei Patrimonialisti Italiani 1280 720 admin

Visita la Community di Kleros.it

COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’

COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 317 159 admin

Come noto, la legge 76/2016, meglio nota come legge “Cirinnà” ha tipicizzato, dal punto di vista legislativo, due nuovi modelli familiari socialmente già diffusi. Parlo ovviamente delle convivenze e delle…

CRIPTOVALUTE e SUCCESSIONE EREDITARIA

CRIPTOVALUTE e SUCCESSIONE EREDITARIA 493 340 admin

Ne leggo un pò qua e un pò là, vedo spesso l’argomento trattato dai media, ne parlano al bar…. il fenomeno cripotovalute oramai è sdoganato a livello planetario….. e siamo…