COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’

COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’

COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 317 159 admin


Come noto, la legge 76/2016, meglio nota come legge “Cirinnà” ha tipicizzato, dal punto di vista legislativo, due nuovi modelli familiari socialmente già diffusi.
Parlo ovviamente delle convivenze e delle unioni tra persone dello stesso sesso.
Brevemente: le convivenze (omosessuali o eterosessuali) oggi possono essere registrate anagraficamente, le coppie omosessuali possono unirsi civilmente attraverso uno pseudo matrimonio.
Conseguenze: alle prime, pur rimanendo convivenze, viene data la possibilità di rendere pubblica ed ufficiale la propria relazione affettiva, alle seconde è consentito di istaurare un rapporto (quasi) analogo a quello di una coppia unita in matrimonio.
Solo per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, però, vengono riconosciuti i diritti patrimoniali, successori e previdenziali della coppia sposata.
Bene, ciò premesso, faccio ora riferimento ad una interessante pronuncia della Corte d’Appello di Milano.
La vicenda oggetto di giudizio si colloca temporalmente prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà e riguarda, quindi, una coppia omossessuale che non aveva potuto accedere all’istituto delle unioni civili, e delle relative regole inerenti la pensione di reversibilità.
Uno dei partner, già beneficiario della pensione erogata dalla propria cassa professionale, viene a mancare.
Il partner superstite, sulla prova della loro stabile relazione affettiva e di convivenza, chiede gli venga erogata la pensione di reversibilità.
L’ente erogatore nega il diritto, così s’instaura un giudizio, che in primo grado vede soccombere il partner, ma che in appello si vede ribaltata la sentenza e riconosciuto il diritto pensionistico.

Corte appello Milano, 24/05/2018, n.1005
“Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile — che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare — va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell’art. 2 Cost.; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte costituzionale”.

Chiaro? La corte riconosce un diritto costituzionalmente garantito a favore di chi (prima dell’avvento della legge Cirinnà sulle unioni civili) era “giuridicamente” impossibilitato ad unirsi civilmente con il proprio partner.
Non sappiamo se via o meno in corso il giudizio di Cassazione, ma indubbiamente Interessante direi, e da portare a conoscenza da parte di ogni consulente patrimoniale a clienti e conoscenti che abbiano vissuto la medesima vicenda.