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“MORTE” DELLA SOCIETA’: I DEBITI IN EREDITA’ AI SOCI 272 180 admin

“MORTE” DELLA SOCIETA’: I DEBITI IN EREDITA’ AI SOCI

Cosa deve fare il creditore di una società quando quest’ultima viene cancellata dal registro delle imprese?

Chi paga i relativi debiti se questa è giuridicamente estinta?

Come noto, se a morire è una persona fisica, dei suoi debiti rispondono gli eredi, illimitatamente, con tutto il loro patrimonio, se accettano puramente e semplicemente, oppure nel limite di quanto ereditato se accettano col beneficio d’inventario.

In ogni caso, comunque, ne rispondono solo in seguito all’accettazione dell’eredità.

Quando si estingue la società, invece, lo scenario è diverso.

I soci rispondono comunque personalmente, in quanto, facendo un parallelo con quanto detto poco sopra, diventano immediatamente eredi, senza necessità di accettazione.

La loro responsabilità personale (limitata od illimitata), però, dipende dal tipo di società di cui si tratta.

Il socio che risponde illimitatamente dei debiti sociali della società quando questa è operativa, ne risponderà altrettanto illimitatamente in seguito alla sua estinzione.

Il socio, invece, che rispondeva in maniera limitata dei debiti sociali (nel limite del capitale investito), ne risponderà, dopo l’estinzione, nel limite di quanto ricevuto in seguito alla liquidazione (s.p.a., s.r.l.).

Quindi, i soci di s.s., s.n.c. e gli accomandatari nella s.a.s. risponderanno illimitatamente con il proprio patrimonio personale anche a seguito della “morte giuridica” della società, senza possibilità di non accettare una eredità “passiva” e senza possibilità di accettare col beneficio d’inventario: saranno sempre eredi puri e semplici.

Quanti soci di queste tipologie di società ne sono consapevoli?

….probabilmente un ulteriore buon motivo per adottare preventivamente un’ adeguata strategia di protezione patrimoniale nell’interesse della propria famiglia….

BONIFICO TRA GENITORE E FIGLIO= DONAZIONE NON DICHIARATA 270 180 admin

BONIFICO TRA GENITORE E FIGLIO= DONAZIONE NON DICHIARATA

Sempre più spesso mi sento chiedere che effetti può avere il classico bonifico da genitore a figlio, fatto in un’unica soluzione o ad intermittenza.

Spesso, addirittura, con la causale “regalo di papà” 🙂

Beh, gli effetti, tecnicamente parlando, possono essere molteplici.

Sotto un primo aspetto (civilistico) si tratta, evidentemente, di donazioni “potenzialmente nulle” e che, quindi, potrebbero essere rese tali in qualsiasi momento da chiunque vi abbia interesse.

Va ricordato, infatti, che la donazione deve rivestire la forma dell’atto pubblico a pena di nullità e, siccome l’azione di nullità è imprescrittibile, potrebbe essere fatta valere anche a distanza di molti anni.

Ecco allora che il figlio A che ha ricevuto con donazione l’appartamento che vale 100, potrebbe agire contro il figlio B che magari ha ricevuto 100 con bonifico: il primo atto è valido, il secondo può essere dichiarato nullo e, quindi, quei 100 ritornerebbero nell’asse ereditario per essere divisi.

Da altro punto di vista (fiscale), si tratta di donazioni non dichiarate, sulle quali potrebbe essere chiesto il pagamento dell’imposta nella misura massima (8%).

Infatti, tali trasferimenti patrimoniali potrebbero emergere nell’ambito di un controllo su redditi e patrimonio del donatario (cioè colui che la donazione l’ha ricevuta): in tal caso l’Agenzia delle Entrate fa riferimento ad una vecchia disposizione normativa (del 1990, mai sostituita ed aggiornata alle nuove disposizioni in materia di imposte di successione e donazione) che prevede il pagamento dell’imposta con l’aliquota più alta.

Quello che fa pensare è che verosimilmente presto assisteremo ad un aumento delle aliquote relative alle imposte di successione e donazione e che, quindi, quel brutto 8% di oggi, potrebbe domani diventare solamente un dolce e caro ricordo….

 

 

LA COMUNIONE DEI BENI NELLE NUOVE CONVIVENZE 270 180 admin

LA COMUNIONE DEI BENI NELLE NUOVE CONVIVENZE

Come saprete, la legge 76/2016 (la Cirinnà) ha definitivamente fatto uscire le cosiddette “coppie di fatto” dalla “clandestinità” presso la quale erano segregate, attribuendone piena dignità giuridica attraverso la possibilità di poterle “registrare” presso l’anagrafe.

Il Legislatore, quindi (con decenni di ritardo), ha preso atto dell’esistenza del fenomeno sociale e si è allineato ad esso, tramutando in legge quello che già i giudici da tempo riconoscevano.

Tra le varie possibilità che vengono offerte alle coppie di fatto che accedono alla registrazione, vi è anche quella relativa alla possibilità di pubblicizzare (tramite, appunto, la registrazione) un contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza può contenere tutte le regole relative ai rapporti patrimoniali tra conviventi.

A tal proposito, occorre tener presente che se tra i coniugi, in mancanza di diversa scelta, il regime patrimoniale della famiglia è quello della “comunione dei beni” e quello della “separazione” l’opzione, in presenza di conviventi la regola è inversa.

I conviventi, quindi, se non decidono diversamente, si troveranno in un regime di “separazione” dei beni, ma, volendo, come vale per i coniugi, posso scegliere il regime della “comunione”.

Come?

Occorre sottoscrivere l’accordo (contratto di convivenza) davanti al notaio o ad un avvocato, il quale dovrà poi trasmetterne copia presso l’anagrafe per la registrazione. Una volta registrato sarà reso pubblico e, quindi, opponibile ai terzi.

Gli effetti?

Beh, diversi. Uno, ed il più rilevante, va individuato nel fatto che tutti i beni acquistati, anche singolarmente, da uno dei conviventi, automaticamente diverrebbero di proprietà comune anche dell’altro. Da ciò consegue che, in caso di morte di chi, appunto, ha effettuato l’acquisto, l’altro ne mantiene la proprietà al 50% senza entrare per la successione ereditaria (necessariamente testamentaria, altrimenti il convivente non erediterebbe nulla) e pagare le imposte che ne derivano (per il convivente si applica l’aliquota massima e nessuna franchigia).

Altro aspetto positivo della scelta potrebbe essere quello di una tutela “automatica” del 50% del patrimonio (contro le aggressioni da parte di terzi) del convivente che fa l’acquisto e che, magari, svolge un’attività rischiosa.

Il lato negativo? Ahimè, la rottura del rapporto: se ci si lascia, il patrimonio va diviso “fifty-fifty”.

 

 

EREDE DEL PAPA’ DOPO 68 ANNI: SI CHIAMA AZIONE DI PETIZIONE DELL’EREDITA’ 2552 3508 admin

EREDE DEL PAPA’ DOPO 68 ANNI: SI CHIAMA AZIONE DI PETIZIONE DELL’EREDITA’

Il suo papà è morto nel 1948.

Oggi lui ha 81 anni.

Oggi, lui, dopo 68 anni dalla morte del padre, finalmente, è diventato erede (e figlio).

La storia è lunga e tutto inizia dalla presunta (e, oramai, accertata) relazione tra un ricco mercante veneziano e la sua impiegata.

Da tale relazione nasce un bambino, il protagonista della nostra vicenda, ora ottantunenne.

Il padre non lo aveva mai voluto riconoscere come figlio e solo l’avvento delle nuove tecnologie han consentito di confrontarne i DNA.

Ed era proprio così, lui l’aveva sempre detto, quello era suo padre.

Al fatto di essere figlio, ovviamente, consegue lo status di erede, anzi, erede legittimario.

Ma siccome l’apertura della successione è avvenuta 68 anni fa, e molti di coloro che ereditarono sono passati a miglior vita pure loro, la battaglia giudiziale, ora, si gioca tra il nostro amico 81enne ed i pronipoti del defunto.

Si chiama azione di petizione dell’eredità, e consente di ottenere il conoscimento della qualità di erede contro chi è nel possesso dei beni ereditari.

Il bello di questa azione? Non si prescrive mai e, quindi, posso esercitare il mio diritto anche dopo 68 anni dall’apertura della successione.

Il brutto? Che coloro che hanno ricevuto i beni in buona fede, col decorso del tempo previsto per legge, possono usucapirne la proprietà a titolo originario e, quindi, non essere tenuti alla restituzione.

Ma il primo punto è stato assegnato a favore del nostro caro amico 81enne: i giudici veneziani, infatti, hanno statuito che l’eccezione di usucapione dei pronipoti non poteva essere accolta, in quanto, sino al riconoscimento della qualità di figlio, quest’ultimo era impossibilitato alla rivendicazione dei beni.

La parola, ora, ai giudice dell’appello.

1 a 0 per l’ottantunenne: voi per chi fate il tifo?

 

 

IL DIRITTO DI ABITARE DEL CONIUGE SUPERSTITE 1356 1992 admin

IL DIRITTO DI ABITARE DEL CONIUGE SUPERSTITE

Ricordate? Il coniuge superstite (cioè quello che tra i due sopravvive all’altro) oltre ad aver sempre diritto ad una quota di eredità in quanto legittimario, ha sempre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della famiglia e di uso sui mobili che la compongono (sempre che, ovviamente, il coniuge defunto ne fosse proprietario o comproprietario).

Al coniuge superstite, quindi, viene riconosciuto, ex lege, un diritto estremamente importante, che gli consente di vivere all’interno di quella casa, per tutta la vita, a prescindere dal fatto che il proprietario sia altro soggetto.

Va ricordato, tra l’altro, che il diritto di abitazione è per sua natura impignorabile, il che rende estremamente sicura la posizione del superstite rispetto alle aggressioni di eventuali creditori.

E’ evidente, però, che un tale diritto ha un suo valore e tale valore va a gravare sulla “disponibile” del de cuius.

Ai fini del calcolo dei diritti dei legittimari, quindi, occorre sempre scomputare dalla quota disponibile il valore del diritto di abitazione del coniuge superstite.

Tale diritto rimane in capo al coniuge superstite anche se, dopo la morte del precedente coniuge, dovesse passare a nuove nozze.

Quindi un coniuge superstite particolarmente giovane avrebbe diritto ad abitare su una casa appartenente ad altri per tutta la vita col nuovo coniuge.

Attenzione, questo vale anche nell’ipotesi in cui la morte del coniuge proprietario dell’abitazione sia avvenuta durante la separazione tra coniugi (prima, cioè, del divorzio): il coniuge già separato, potrà rimanere insediato a vita presso la casa del de cuius col suo nuovo partner.

Unica nota stonata, il coniuge superstite, in virtù del diritto riconosciutogli dalla legge, dovrebbe farsi carico di IMU e TASI (che non graveranno sul proprietario): poca cosa, se si pensa che per l’abitazione principale c’è l’esenzione….

 

AUMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE? PROVIAMO A PENSARE AD UN TRUST 276 183 admin

AUMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE? PROVIAMO A PENSARE AD UN TRUST

Probabilmente dovremo abituarci a smettere di pensare al trust come a qualche cosa di “astrofisico”, considerandolo, piuttosto, per quello che è: uno strumento giuridico duttile e malleabile, adattabile a svariate esigenze patrimoniali.

Come si è avuto modo di evidenziare nel precedente articolo, la prossima legge sul “dopo di noi” lo sta ufficialmente sdoganando quale strumento utile a gestire patrimoni nell’interesse di persone con gravi disabilità.

L’utilità del trust potrebbe essere apprezzata anche in relazione al possibile aumento delle imposte successorie, in alternativa alla classica donazione.

Il trust, infatti, ci consentirebbe di trasferire “patrimonio” oggi (come pure la donazione), alle condizioni attuali, ma col vantaggio (rispetto alla donazione) che i beni conferiti in trust non entrerebbero direttamente ed immediatamente nella disponibilità del beneficiario.

Il trustee (il gestore dei beni in trust) potrebbe essere incaricato di gestire immobili, prodotti finanziari, aziende, nell’interesse dei beneficiari già individuati, ma di trasferirne la proprietà e la libera disponibilità in un momento successivo.

Ciò comporterebbe un doppio vantaggio rispetto alla classica donazione.

I beni, infatti, perverrebbero ai beneficiari solo al momento più opportuno (ad esempio al raggiungimento della maggiore età o in seguito al raggiungimento di un titolo di studio, ecc.) e, quindi, sarebbero maggiormente “tutelati” rispetto a condotte del beneficiario stesso.

Oltre a ciò, il trust, diversamente dalla donazione, consente di ottenere una doppia protezione da attacchi esterni: a favore del disponente, che si spoglia dei beni (come pure nella donazione), ma anche a favore del beneficiario che non ne ha l’immediata disponibilità (diversamente dalla donazione).

Ovviamente, trust e donazione sono entrambi validi strumenti di pianificazione successoria e protezione del patrimonio e l’opportunità di sceglierne uno piuttosto che l’atro o, addirittura entrambi, non può che essere il risultato di una corretta e preventiva strategia patrimoniale col proprio consulente patrimoniale di fiducia.

In definitiva, quindi, gli strumenti (giuridici) non mancano, quello che manca, purtroppo, è quasi sempre la strategia patrimoniale.

 

 

 

IL TUO PATRIMONIO DOPO DI TE: LA LEGGE 272 180 admin

IL TUO PATRIMONIO DOPO DI TE: LA LEGGE

Pianificare una successione ereditaria è sempre un progetto per  “il dopo di noi”.

Si tratta sempre di voler essere protagonisti della propria patrimonialità non solo nella fase dell’accumulo della ricchezza, ma anche in quella del (inevitabile) passaggio generazionale della stessa.

Gestire la sopravvivenza del nostro patrimonio rispetto alla nostra persona: è una fase molto delicata della nostra patrimonialità, in quanto trattasi di un rischio patrimoniale “certo”, ma poco percepito.

Le conseguenze della mancata pianificazione possono essere tradotte in liti tra eredi, ingovernabilità di aziende, carichi fiscali insostenibili.

Ma se pianificare il “dopo di noi” patrimoniale è cosa consigliabile ed utile a qualsiasi individuo, per le opportunità e le utilità che ne possono derivare, è cosa essenziale ed imprescindibile per determinate categorie di persone.

Chi, per problemi fisici e/o psichici, non è autosufficiente oggi, sicuramente non lo sarà nemmeno quando i suoi genitori ed i suoi famigliari non ci saranno più.

In questi casi, ovviamente, trasferire patrimonialità non è sufficiente: occorre veramente pianificare il dopo di noi patrimoniale a favore di chi non avrà più noi.

E’ necessario trasferire patrimonialità in modalità tali da essere gestita per chi ne avrà sicuramente un bisogno vitale ma che sicuramente non sarà in grado di provvedervi autonomamente.

Proprio per tali finalità sta per essere approvata in questi giorni in Parlamento la cosiddetta “legge sul dopo di noi” che, dopo il primo voto, ha subito modifiche che ne hanno ampliato gli strumenti operativi: non solo trust, ma vari strumenti di tutela e gestione patrimoniale per chi non potrà mai provvedervi autonomamente.

Come spesso accade (vedasi Legge Cirinnà sulle unioni civili e coppie di fatto) il nostro ordinamento giuridico e, soprattutto, la vecchissima “fabbrica delle leggi Italiane” (il Parlamento), arrivano in ritardo a prendere atto di realtà sociali consolidate ma prive di tutele giuridiche.

Fortunatamente (come prima della Cirinnà, per i conviventi ed i partner dello stesso sesso) all’interno dei “vuoti” legislativi, c’è chi, con l’aiuto del proprio consulente patrimoniale, provvede a gestire correttamente e per tempo anche le situazioni personali e patrimoniali più delicate, utilizzando gli strumenti giuridici comunque esistenti.

E’ evidente, però, che se il nostro Legislatore interviene con un impianto Legislativo specifico a tutela di persone affette da gravi infermità, tali tutele avranno maggiori possibilità di essere riconosciute e percepite anche da coloro che (purtroppo) non sono (ancora) soliti ad avvalersi dell’assistenza del consulente patrimoniale.

Ecco quindi che (aspettando il testo definitivo) è necessario farci trovare pronti anche a questo nuovo ed ulteriore strumento di realizzazione del “dopo di noi patrimoniale”.

 

E SE ARRIVASSE DAVVERO LA STANGATA SULLE POLIZZE VITA? 270 180 admin

E SE ARRIVASSE DAVVERO LA STANGATA SULLE POLIZZE VITA?

Ho letto molto relativamente ad un’imminente aumento delle imposte di successione.

La notizia si accompagna spesso ad altra non meno allarmante: le care vecchie polizze vita,  rifugio patrimoniale e veicolo successorio, verranno scoperchiate?

Personalmente ritengo che il futuro delle polizze vita non potrà essere sovrapponibile a quello attuale.

Sicuramente tutti i prodotti ove è predominante l’elemento finanziario rispetto a quello previdenziale e assicurativo sono destinate ad essere riqualificate, appunto, come meri prodotti finanziari e, quindi, esclusi dai benefici in ambito successorio.

Detto questo, al di là dei casi in cui è evidente la sproporzione tra elemento finanziario rispetto a quello di copertura del rischio, è difficile pensare che le polizze saranno escluse tout court  dai benefici in ambito successorio.

Diversamente, l’unico ad uscirne doppiamente vincitore sarebbe lo Stato: da una parte con maggiori entrate in relazione all’inasprimento del regime fiscale successorio e, dall’altro, con i cari vecchi bot e btp che, una volta rimasti gli unici strumenti finanziari esenti dall’imposta di successione, ritornerebbero a sedurre i grandi e piccoli patrimoni degli Italiani.

Se da una parte, infatti, potrebbe non essere “seducente” far guadagnare uno “zerovirgola” con un BTP, dall’altra potrebbe essere indubbiamente “accattivante” far risparmiare un venti o quaranta per cento di patrimonio successorio….

…comunque, staremo a vedere.

LA SCOMODA POSIZIONE DELLA MOGLIE NELL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ 170 180 admin

LA SCOMODA POSIZIONE DELLA MOGLIE NELL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

La morte di una persona determina il subentro di altre nei suoi rapporti giuridici e patrimoniali, sia attivi che passivi.

Tale situazione, ovviamente, risulta particolarmente insidiosa con riguardo al trasferimento successorio delle posizioni debitorie, spesso magari neanche conosciute per intero.

Ecco allora, che la posizione della moglie che perde il proprio coniuge può presentarsi particolarmente insidiosa.

La donna, infatti, oltre a dover affrontare e superare l’aspetto “emotivo” della perdita del proprio partner, dovrà, nello stesso contesto, affrontare tutti gli aspetti civilistici e fiscali che ne conseguono.

E allora, proviamo a pensare all’ipotesi della casalinga che si trovi ad affrontare la successione ereditaria del marito imprenditore: sarà in grado di percepirne i rischi e le insidie patrimoniali ?

Verosimilmente, alcuni istanti successivi alla morte dell’imprenditore, i creditori di quest’ultimo andranno a battere cassa presso la moglie.

Va ricordato, però, che il chiamato all’eredità, nel nostro caso la moglie superstite, diventerà erede, e quindi eventualmente persona tenuta a pagare debiti ereditari, solo ed esclusivamente in seguito all’accettazione dell’eredità.

L’accettazione, però, può avvenire entro dieci anni dall’apertura della successione, quindi, il creditore, dovrà armarsi di pazienza ed attendere l’accettazione o la rinuncia.

Il creditore, però, che non intenda attendere dieci anni, potrebbe chiedere al Giudice di fissare un termine entro il quale la moglie chiamata all’eredità può accettare o rinunciare.

La moglie dell’imprenditore, per evitare di accollarsi tutti i debiti del marito, e doverne rispondere addirittura anche con i propri beni personali, può accettare col beneficio d’inventario, limitando così la propria responsabilità entro il limite massimo di quanto ricevuto in eredità.

Attenzione però, perchè c’è un’insidia poco conosciuta e sottovalutata: quella dell’erede in possesso dei beni ereditari.

La moglie, che verosimilmente è erede in possesso di beni ereditari (es. la casa coniugale), se non provvede, entro tre mesi dall’apertura della successione ad eseguire l’inventario dei beni dei quali è in possesso, verrà, in automatico, considerata erede pura e semplice, senza più possibilità di rinuncia o di accettazione con beneficio d’inventario.

Inconsapevolmente, quindi, la moglie, dopo tre mesi ed un giorno, potrebbe automaticamente trovarsi debitrice per intero verso tutti i creditori del proprio marito.

E’ chiara, quindi, la scomoda posizione della moglie che, nel brevissimo termine di tre mesi a decorrere dalla perdita di una persona cara e fondamentale per l’intera famiglia, dovrà affrontare situazioni giuridico/patrimoniali che possono influenzare in maniera determinante il suo futuro patrimoniale e quello dei propri figli.

La soluzione al problema?

Si chiama pianificazione successoria, e dovrebbe essere affrontata per tempo da parte di ogni imprenditore, affinchè non vi debba provvedere, in condizioni emotive non adeguate e in tempi ristretti, il coniuge superstite.

E SE EREDITARE DIVENTASSE VERAMENTE PIU’ CARO? 2492 1800 admin

E SE EREDITARE DIVENTASSE VERAMENTE PIU’ CARO?

E’ tradizione oramai in Italia parlare di aumento delle imposte di successione.

Ora, però, sembra veramente tutto imminente. Lo evidenziano autorevoli professionisti tramite i media.

Conviene allora trasferire oggi usufruendo delle comode e confortevoli franchigie esistenti?

Sicuramente sfruttare le attuali franchigie ed aliquote può essere vantaggioso.

Altrettanto sicuramente, però, il “fai da te” potrebbe essere molto pericoloso.

Occorre, infatti, conoscere ed individuare gli strumenti più adatti alle specifiche esigenze famigliari e patrimoniali di ogni singola famiglia.

Perchè?

Proviamo a pensare ad una donazione: è il primo strumento giuridico utilizzato per trasferire in vita alle attuali condizioni fiscali di favore.

Se fatta male, si rischia che il vantaggio fiscale ottenuto oggi, sia vanificato domani.

Da che cosa? Liti tra eredi.

Le donazioni, infatti, sono idonee a ledere i diritti dei legittimari, ossia quei soggetti ai quali la legge riconosce una quota minima dell’asse ereditario.

Purtroppo, però, i conteggi devono essere fatti solo al momento dell’apertura della successione (quindi dopo la morte del donante), spesso a notevole distanza di tempo.

Se a distanza di anni l’erede legittimario vedrà lesa la sua quota minima potrà agire giudizialmente in riduzione contro chi la donazione l’aveva ricevuta.

Ciò significa che, verosimilmente, il risparmio fiscale di chi la donazione l’aveva ricevuta, si tramuterà in parcella di avvocato.

Ma allora, cosa conviene fare?

Occorre pianificare con cura sia i trasferimenti in vita che quelli post mortem, con l’ausilio di un professionista specializzato che sappia tradurre in corretti termini giuridici le esigenze specifiche del singolo cliente, onde evitare spiacevoli ed inaspettate conseguenze in futuro.

Quindi, per chi la donazione la riceve: attenzione ai diritti dei legittimari;

per chi la donazione non la riceve: attenzione ai vostri diritti di legittmari.

 

 

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