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EREDITA’ E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 510 340 admin

EREDITA’ E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Parliamo un po’ di Amministrazione di Sostegno. E’ necessario farlo, perché l’allungamento medio della vita dell’uomo, inevitabilmente, comporta anche la necessità, sempre più frequente, di dover far fronte a patologie, più o meno gravi, che con l’invecchiamento della persona sono ricollegate….e un buon patrimonialista, nell’interesse del proprio cliente e dei suoi familiari, ne deve sempre tener  conto….

Allora, il sig. Rossi (nome di fantasia) è beneficiario di una Amministrazione di Sostegno.

Domanda: può accettare un’eredità? Può fare testamento? Può ricevere per testamento?

Bene…procediamo per gradi.

Tutto nasce da una legge, la n. 6 del 2004, che ha introdotto in Italia (senza alcun accorgimento per essere coordinata con la disciplina successoria vigente) l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno (di seguito AdS).

La nuova legge ha rivoluzionato i meccanismi giuridici di protezione degli incapaci rispetto a quanto già previsto dal codice civile del 1942.

Infatti, con l’AdS, diversamente rispetto alla interdizione ed alla inabilitazione, la regola è la capacità d’agire, mentre l’incapacità d’agire diventa l’eccezione. L’istituto, infatti, ha quale obiettivo primario quello di tutelare il più possibile la persona bisognosa di tutela, allo stesso tempo, però, sacrificando il meno possibile la sua capacità d’agire (cioè la capacità di compiere validi atti giuridici, che si acquisisce al compimento del 18ttesimo anno d’età).

In tal senso, l’art. 409 c.c. prevede che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’Amministratore di Sostegno. Il beneficiario dell’Amministrazione di Sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.

Detto questo, però, il Giudice Tutelare, al momento della nomina dell’Amministratore di Sostegno, può disporre che alcune delle limitazioni previste per gli interdetti e gli inabilitati, siano estese al beneficiario dell’AdS.

Quindi, la misura può essere più o meno “invasiva” in relazione a quelle che sono le determinazioni del Giudice Tutelare: tutte le attività non specificatamente ricomprese tra quelle di competenza dell’Amministratore di Sostegno, rientrano nella libera disponibilità del tutelato.

Attenzione, però, qualcuno potrebbe considerare il meccanismo, così congegnato, “pericoloso”, cioè rischioso di lasciare “scoperti” alcuni negozi giuridici….in realtà il soggetto bisognoso di tutela rimane sempre soggetto alle regole codicistiche in materia di capacità (in primis art. 428 c.c , rubricato “Atti compiuti da persona incapace d’intendere e di volere”).

Ciò premesso, passando alle problematiche ereditarie, può il sig. Rossi di turno, beneficiario di AdS, accettare l’eredità?

Dipende, è chiaro, occorre vedere cosa è stato stabilito nel provvedimento di nomina dell’Amministratore….se nulla è stato detto sul punto, l’amministrato può validamente accettare o rifiutare autonomamente…se invece fosse previsto l’intervento dell’Amministratore, questi lo rappresenterà o assisterà (a seconda di quanto stabilito dal Giudice Tutelare) previa autorizzazione giudiziale.

Un punto oscuro? Eccolo….la norma nulla dice se l’Amministratore di Sostegno debba accettare in maniera pure e semplice o col beneficio d’inventario (che è la regola per le persone incapaci e minori)….nel dubbio, per sicurezza e per evitare qualsiasi forma di responsabilità, io Amministratore di Sostegno, per non saper né leggere e né scrivere, accetterei sempre con l’inventario.

La nuova legge, però, nulla dice in tema di capacità di testare….e si ritorna sempre al decreto di nomina….se nulla è precluso sul punto, l’amministrato è capace di testare…prudenza vuole, in tali casi, che il consulente patrimoniale lo accompagni dal notaio (o accompagni il notaio dall’amministrato) per redigere testamento pubblico, onde evitare che il semplice testamento olografo possa essere oggetto d’impugnazione per “incapacità naturale” (cosa remota se il testatore è un poveraccio, ma direi matematica quando ci sono soldi in ballo).

Quanto alla capacità del sig. Rossi di essere nominato erede testamentario, il testatore di turno dovrà sapere che il Rossi accetterà autonomamente se nulla è previsto dal Giudice, diversamente interverrà l’Amministratore di Sostegno previa autorizzazione del Giudice Tutelare….

Quindi, sig. Rossi di turno, Lei può fare tutto quello che non Le è precluso nel decreto giudiziale di nomina dell’Amministratore di Sostegno….

Attenzione, però, se sei l’Amministratore di Sostegno di turno del sig. Rossi di turno e, guarda caso, il sig. Rossi è anche patrimonializzato, e tu Amministratore non sei il suo coniuge, il suo convivente o parente entro il quarto grado….non puoi essere nominato suo erede testamentario….

M.

 

 

 

SMS DELL’AMANTE: ADDEBITO SEPARAZIONE 685 340 admin

SMS DELL’AMANTE: ADDEBITO SEPARAZIONE

Cinquemila €uro al mese, ecco quanto è costato un SMS….duemila di mantenimento per la moglie e tremila totali per quello alle figlie….

Tutto nasce da un messaggino romantico pervenuto sullo smartphone di un poveruomo…. dall’amante…..

la moglie,”casualmente”,  prende in mano lo smartphone del maritino e, sempre “casualmente”, legge il messaggino amoroso, riscoprendo il lato romantico del marito che ormai si era scordata esistesse….

…la mogliettina porta al giudice il telefonino del marito….

…il giudice, letto l’SMS, fissa il principio in relazione al quale “il messaggino amoroso” è di per sé sufficiente a provare la violazione del dovere di fedeltà tra coniugi e, quindi, la pronuncia di addebito della separazione (Corte di Cassazione, sent. 5510/2017).

Allora….come noto, ai fini della separazione personale tra coniugi (consensuale o giudiziale che sia) non è necessario dimostrare tradimenti e/o altre violazioni dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio, ma è sufficiente evidenziare fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza, o che arrechino pregiudizio alla prole.

A tal proposito, quindi, è sufficiente che la “frattura” dipenda anche solo dal semplice distacco e dalla disaffezione avvertita da uno solo dei coniugi: in altre parole…è finito l’amore.

Diversamente, invece, la rigorosa prova della violazione dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio ad opera di uno dei coniugi è presupposto e condizione necessaria al fine di ottenere un’ulteriore pronuncia: l’addebito della separazione.

L’ambita pronuncia ha effetti patrimoniali e personali assai rilevanti: il coniuge al quale viene addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, nonchè gli eventuali diritti ereditari sul patrimonio del coniuge separato (che in seguito alle maledizioni ricevute) dovesse venire a mancare.

Il tradimento, ovviamente, è violazione del dovere di fedeltà coniugale, obbligo che ciascun coniuge assume (e spesso dimentica) avanti al parroco o al sindaco ed a due testimoni, il giorno delle nozze.

Ricordo che la Cirinnà, per le unioni civili tra coppie dello stesso sesso, diversamente dai coniugi, non prevede obbligo di fedeltà….

….bella la pronuncia di addebito (almeno per chi la ottiene)….ma occorre essere “bravi” a guadagnarsela…non sempre è facile dare “prova”…

…ma il caso in commento, affrontato dalla corte di cassazione, insegna che anche in questo la tecnologia ti può aiutare (…o condannare).

Attenzione, allora, occhi aperti….per tradire (e pagare) è sufficiente un sms ben fatto…

M.

 

 

 

 

 

LA RATA DEL MUTUO PAGATA DAL GENITORE: LA CASSAZIONE DICE LA SUA 484 340 admin

LA RATA DEL MUTUO PAGATA DAL GENITORE: LA CASSAZIONE DICE LA SUA

I genitori, spesso, aiutano (economicamente) i figli…

E’ normale, voi direte….

Certo, è normale… ma il problema sorge quando vi sia un accertamento sintetico sui redditi del figlio dal quale risulti che quest’ultimo appare titolare di un reddito superiore a quello dichiarato….cioè quando risulta che il figlio abbia sostenuto spese per beni e servizi in misura ingiustificata rispetto al reddito dichiarato.

La Corte di Cassazione (sent. 5168/2017) dice la sua.

Nel caso arrivato sulle scrivanie dei giudici del Palazzaccio, veniva contestato ad un contribuente un maggior reddito rispetto a quello dichiarato (= evasione fiscale).

Il contribuente, però,  opponeva il fatto che il padre lo aiutava economicamente, pagandogli, a volte, le rate del mutuo…

….come, dice l’amministrazione finanziaria….fammi vedere i bonifici, i movimenti bancari….

non li ho, risponde il contribuente, il papà me li dà in contanti

…bene, e io, senza un minimo di prova, dovrei crederti? Gli rispondono.

Ma interviene il giudice che dice….si devi credergli.

La Corte di Cassazione fissa un principio molto importante….

Partendo dal presupposto che spesso i genitori aiutano i figli nel sostenere le spese correnti, e che ciò, spesso, nella maggior parte dei casi, avviene senza l’utilizzo dei canali bancari (contante) risulta spesso impossibile far fronte alle rigorose pretese dell’ente accertatore  circa la prova tramite produzione della documentazione bancaria….

La Suprema Corte, quindi, ha ritenuto sufficiente che, pur in assenza di documentazione bancaria, le giustificazioni del contribuente appaiano “verosimili”…

Nello specifico appariva “verosimile” che il padre, che dimostrava considerevole disponibilità finanziaria, avesse aiutato, in contanti, il figlio….

Tutto bello…. e tutto bene quel che finisce bene….ma attenzione: ci dovrà essere sempre un giudice che ritenga la tesi del contribuente, in ogni specifico caso, “verosimile”….

Quindi, cari genitori….il caro vecchio BONIFICO….e si passa dalla “verosimiglianza” (da provare) alla “certezza” (provata).

M.

 

 

 

 

ALIMENTI ALL’EX CONVIVENTE: LA “CIRINNA'” APPLICATA A MILANO 340 340 admin

ALIMENTI ALL’EX CONVIVENTE: LA “CIRINNA'” APPLICATA A MILANO

Doverosa premessa: mantenimento ed alimenti sono cose ben diverse.

Il mantenimento può essere riconosciuto ad uno dei coniugi o degli uniti civilmente in seguito alla rottura del loro legame e, tendenzialmente, dovrebbe essere idoneo a far mantenere al partner più debole economicamente, lo stesso tenore di vita goduto durante il rapporto. Quindi, se il matrimonio (o l’unione civile) prevedeva Formentera, villa, colf, giardiniere, personal trainer, gucci, cartier, audi, ecc., l’assegnino di mantenimento dovrebbe, giustamente, essere idoneo a far mantenere, al lui o alla lei, lo stesso life style.

Diversamente, invece, gli alimenti son cosa molto più ridotta: è una somma sufficiente a poter vivere dignitosamente in caso di bisogno. Al termine della relazione possono spettare di diritto anche all’ex che non abbia diritto al mantenimento.

La legge 76/2016 (Cirinnà), ha introdotto il diritto agli alimenti (ma non al mantenimento) anche a favore dell’ex convivente di fatto.

Benissimo…quanti conviventi ed ex conviventi ci sono in Italia oggi? ….molti…

…ed un’occhiatina alla pronuncia del Tribunale di Milano dello scorso gennaio, per prudenza, io gli consiglierei di dargliela….

I giudici milanesi, per la prima volta, hanno applicato la regola dettata dalla Cirinnà, ed hanno fissato il seguente principio: se due conviventi si lasciano, quello in difficoltà può chiedere gli alimenti all’altro.

Bene…ma chi sono i conviventi? Solo quelli registrati all’anagrafe o che hanno redatto un contratto di convivenza? Ahimè no, sostiene autorevole dottrina….convivenza c’è ogni qualvolta sia possibile dimostrare un duraturo (e non occasionale) legame affettivo tra persone che convivono stabilmente, di sesso diverso o dello stesso sesso….

L’ex convivente in difficoltà deve solo dimostrare di non avere redditi e, se non ha genitori in grado di provvedere al suo mantenimento, ecco che entra in gioco l’ex partner…

Ma quanti “ragazzi” conviventi, più o meno giovani, si lasciano, e non hanno un lavoro stabile?

Allora carissimi conviventi, attenzione: il Tribunale di Milano ha anche stabilito che questa regola può essere applicata solo alle coppie che si sono lasciate dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà, cioè per coloro che si sono lasciati dopo il 5 giugno 2016….

Quindi, amici conviventi, fate mente locale: quando vi siete lasciati? Se non era ancora giugno….tranquilli…però attenzione per futuro…

M.

CONSULENTIA 2017: I PATRIMONIALISTI 281 180 admin

CONSULENTIA 2017: I PATRIMONIALISTI

A parte lo sciopero dei taxi, l’ottima cacio e pepe di martedí sera e la partita del Napoli al Bernabèu vista ieri in trattoria con gli amici Angelo e Roby, cosa mi porto a casa dalla trasferta romana a Consulentia 2017?

Oltre allo zainetto colorato offerto da uno sponsor, direi alcune parole ricorrenti: mifid 2, fee, consulenza, consulenza non indipendente, consulenza indipendente, consulenza libera….

Ma direi che mi porto a casa una conferma: la protagonista assoluta, la primadonna dell’evento, è stata in ogni caso lei, la consulenza che, mifid o non mifid, è ciò che chiede il mercato che, ricordiamocelo, è lui che decide chi vince o chi perde, è lui che premia chi è bravo e boccia chi non lo è…

Mi porto inoltre a casa una convinzione: il mercato va verso una consulenza sempre più qualitativamente evoluta ed avanzata, che necessita di consulenti sempre più evoluti e preparati, che a loro volta necessitano di una formazione sempre più qualitativamente evoluta ed avanzata….

Da patrimonialista, mi porto poi a casa una certezza: i tempi sono maturi per la consulenza globale, per la quale il consulente finanziario non puó più e non vuole più (permettersi di) rimanere estraneo alla ricchezza globale del proprio cliente…

In fine, mi porto a casa una gran soddisfazione: ho incontrato, rivisto, salutato ed ho parlato con uomini e donne fortemente stimolati, motivati e determinati a fare un grosso salto in avanti professionale….eh si, al di là della mifid di turno, sono loro, i futuri patrimonialisti…proprio ció che chiede il mercato…

M.

 

 

LA (AMARA) EREDITA’ DI GUCCI ALLE FIGLIE 269 190 admin

LA (AMARA) EREDITA’ DI GUCCI ALLE FIGLIE

Il titolo di un quotidiano della settimana in corso: “Lady Gucci esce  di cella e il giudice le assegna i milioni del marito ucciso”.

La vicenda ha per protagoniste Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci e le figlie Allegra ed Alessandra.

Come noto, la Reggiani è stata condannata come mandante dell’omicidio del marito, freddato a colpi di pistola a Milano, nel 1995.

La Reggiani, scontata la pena, ora batte cassa e presenta il conto alle eredi Gucci.

Maurizio Gucci, infatti, contrattualmente, due anni prima di morire, si era assunto l’obbligo di corrispondere alla moglie, “vita natural durante”, 1.100.000 di Franchi svizzeri all’anno.

E’ evidente che, morto lui, l’impegno è stato ereditato dalle sue figlie.

La Reggiani ora chiede gli arretrati, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonchè la corresponsione per il futuro.

Allegra ed Alessandra, comprensibilmente, si rivolgono al giudice: è possibile che chi ha ucciso il loro padre continui a vantare nei suoi confronti (e, quindi, delle sue eredi) il relativo credito?

Per i giudici della Corte d’Appello di Milano non c’è dubbio: Gucci aveva un debito, ora è morto, il relativo debito passa in capo ai suoi eredi.

Il comportamento, penalmente sanzionato di Patrizia reggiani, non ha però avuto rilievo sugli accordi raggiunti con Maurizio Gucci ed è irrilevante.  Ogni altra valutazione è attinente all’ambito morale e non strettamente giuridico e quindi non influenza l’interpretazione dell’accordo” scrivono i giudici.

La vicenda, evidentemente, lascia la bocca amara non tanto (o, meglio, non solo) per il passaggio di un debito da genitori a figli, ma per l’assurda situazione in cui due figlie si trovano a dover pagare (milioni) all’assassino del loro padre.

Il tutto merita una riflessione tecnico-giuridica: è pacifico che le posizioni debitorie dei genitori passano ai figli (se non rinunciano all’eredità), ma purtroppo, non essendo possibile per i genitori prevedere il momento della propria morte, spesso le posizioni debitorie si trasferiscono inconsciamente.

Un esempio? Mutui, finanziamenti, posizioni fiscali aperte, obblighi assunti con contratti preliminari, fideiussioni…..tutte posizioni che il de cuius avrebbe sicuramente chiuso di lì a poco….se avesse vissuto ancora il tempo necessario….ma purtroppo c’è stato l’incidente stradale, la malattia improvvisa….

Solo il costante e periodico monitoraggio della propria posizione patrimoniale globale può consentire di evitare “pericoli” ai propri figli ed al proprio coniuge….gli strumenti ci sono: trust, atti di destinazione, separazione dei beni, veicoli societari, donazioni, ecc….purtroppo sono le (adeguate e prudenti) strategie patrimoniali che mancano….o, meglio, ciò che manca è lo sviluppo di una corretta e diffusa “cultura patrimoniale”….

E’ il compito del patrimonialista e….ci stiamo arrivando, piano piano ci arriviamo.

M.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE VIA WEB: A QUANDO IL TESTAMENTO TELEMATICO? 510 340 admin

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE VIA WEB: A QUANDO IL TESTAMENTO TELEMATICO?

La dichiarazione di successione diventa digitale e l’eredità (per lo meno la parte burocratica-fiscale) corre sul web.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto un software finalizzato a gestire in via telematica tutti gli adempimenti “fiscali” gravanti sugli eredi.

Sino al 31 dicembre 2017 si potrà ancora, volendo, utilizzare il modulo cartaceo, che sarà affiancato dalla funzione tutta on-line, la quale diventerà l’unica via possibile dal 1 gennaio 2018.

Il pregio della nuova macchina è quello di riuscire a gestire tutto a distanza, via web.

Particolarmente interessante risulta, indubbiamente, la possibilità di gestire on-line anche tutte quelle incombenze conseguenti alla presenza d’immobili in successione.

Al momento della presentazione della dichiarazione di successione, infatti, occorre autoliquidarsi e provvedere al pagamento delle imposte ipocatastali sugli immobili.

Il nuovo cervellone ha il pregio di consentire il calcolo (in automatico) delle imposte in autoliquidazione (volendo con l’addebito in conto corrente) e d’inoltrare via web la richiesta di voltura catastale degli immobili dal de cuius agli eredi.

Occorre riconoscerlo, ottimo servizio….

…ma mi chiedo: nel 2017, quando oramai computer, smartphone e tablet sono parte integrante della nostra quotidianità, non sarebbe forse il momento di pensare anche al “testamento telematico”, ossia ad un atto da redigere on line e da inserire (senza oneri e costi) in un bel cervellone pubblico, modificabile e ritirabile in qualsiasi momento?

….pensiamoci, anche perché gli anziani futuri, ragazzini di oggi, san scrivere sulla tastiera di uno smartphone…. vagli a spiegare che il testamento olografo va fatto a penna su un foglio di carta…

 

M.

 

TRUST E SISMA: UN AIUTO PER CHI HA PERSO TUTTO 226 340 admin

TRUST E SISMA: UN AIUTO PER CHI HA PERSO TUTTO

Il nostro ordinamento offre la possibilità di tutelare e gestire correttamente e proficuamente i propri interessi patrimoniali…

….chiunque ha la possibilità di adottare una corretta strategia adatta ed adeguata alle proprie specifiche esigenze patrimoniali….questa va studiata, adottata e monitorata ed aggiornata con l’aiuto di uno specialista….il proprio patrimonialista…un professionista che di professione fa questo…consiglia il corretto mix di strumenti ed azioni che, combinati tra loro, consentono di gestire in modo ottimale la propria patrimonialità in funzione di specifiche esigenze di vita (realtà familiare, professionale, vecchiaia, passaggio generazionale, ecc.).

Occorre, quindi, conoscere gli strumenti che il nostro ordinamento ci offre e “ritagliare” un bellissimo abito su misura….

A tal proposito, è di questi giorni una notizia che merita sicuramente un doppio plauso, tanto per il significato “civile” ed “umano” che esprime, e tanto per l’esempio di chiara e capace ingegneria giuridica che rappresenta…

Alcuni professionisti, al fine di contribuire a sollevare coloro che con il sisma di Amatrice han perso tutto, hanno costituito un “Trust onlus”, volto alla raccolta di contributi sotto qualsiasi forma da destinare come aiuto….

…dal punto di vista prettamente giuridico-patrimoniale l’operazione ha il pregio di rappresentare il Trust per quello che effettivamente è, cioè un utile, valido e malleabile strumento di corretta gestione delle più svariate esigenze personali-patrimoniali….nello specifico, una raccolta di fondi affidata ad un trustee che ha il compito di gestirli e destinarli a favore di uno specifico fine…

….dal punto di vista “umano”, sicuramente vanno ringraziati i professionisti che hanno messo sul piatto la loro professionalità per chi, purtroppo, è meno fortunato….

M.

LA SUCCESSIONE IN LUXOTTICA 299 185 admin

LA SUCCESSIONE IN LUXOTTICA

La vicenda che tiene banco in questi giorni nel panorama finanziario è quella relativa alla fusione tra i due colossi degli occhiali Essilor-Luxottica.

Tralasciando gli aspetti prettamente finanziari, l’operazione appare d’indubbio interesse anche dal punto di vista familiare/successorio.

La proprietà di Luxottica, infatti, è detenuta dai Del Vecchio attraverso la holding Delfin.

Quest’ultima, oggi, ha in pancia il 61,9% del colosso di Agordo.

In seguito alla fusione, la stessa cassaforte di famiglia, si troverà a detenere tra il 30 ed il 40% della nuova realtà.

La famiglia Del Vecchio, quindi, rinuncia al controllo totale di una società, per una quota minoritaria di una più grossa.

La scelta, oltre a seguire logiche industriali e finanziarie, sicuramente rappresenta anche un’occasione per delineare la futura successione dell’azienda.

Il vecchio Del Vecchio, che vanta un palmarès di tutto rispetto quanto a matrimoni (tre), ha infatti “accumulato” negli anni ben sei figli.

Ad ogni figlio ha attribuito il 12,50% della nuda proprietà della Dolfin, mentre x lui ha trattenuto la piena proprietà del 25% restante e l’usufrutto su tutto.

Il meccanismo appare semplice ed efficace: alla sua morte, in seguito alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà, il 75% rimarrà, in parti uguali, in capo ai figli, ed il suo 25%, presumibilmente, all’attuale moglie.

A differenza di quanto accaduto con Esselunga, dove Caprotti ha optato per l’attribuzione del controllo societario ad alcuni eredi, mantenendo nell’azionariato familiare il ruolo imprenditoriale,  qui la strategia è stata quella di trasformare la cassaforte di famiglia, per il futuro, in un investimento prettamente finanziario.

E allora, se investimento puramente finanziario doveva essere, probabilmente meglio lasciare in eredità un investimento finanziario nel più grosso colosso mondiale del settore.

La strada della successione, quindi, è stata segnata… ma attenzione….mai dire mai…per il vecchio Del Vecchio c’è ancora tempo e spazio per altri matrimoni e, chissà… per altri figli 🙂

M.

RIMBORSI VENETO BANCA & POP. DI VICENZA: IL RUOLO CHIAVE DEL PATRIMONIALISTA 566 340 admin

RIMBORSI VENETO BANCA & POP. DI VICENZA: IL RUOLO CHIAVE DEL PATRIMONIALISTA

Il delicato, complesso, affascinante ruolo del patrimonialista….una figura chiave a tutela e presidio degli interessi patrimoniali del proprio cliente…sono necessarie competenze ampie e trasversali: fisco, famiglia, successione, azienda, immobiliare, assicurativo e…bancario….

….e allora oggi appare doveroso soffermarci un attimo proprio sul fronte bancario-finanziario.

Veneto Banca e Popolare di Vicenza cercano di scendere a patti con i propri azionisti: accettate un rimborso/indennizzo a forfait e ci mettiamo una pietra sopra….ci lasciamo alle spalle il passato e ripartiamo tutti insieme…però, attenzione, tu firmi che rinunci a qualsiasi ulteriore pretesa nei miei confronti…

…si, ok, però tu quanto mi dai?

Il 15% dei tuoi risparmi…

Tecnicamente si chiama  transazione, cioè io do qualcosa a te (15% dei tuoi soldi, nello specifico) e tu non mi fai causa…

Guarda caso, la delibera da parte delle banche avviene proprio il 9 gennaio 2017, giorno in cui  la CONSOB avvia il nuovo procedimento stragiudiziale di composizione delle liti finanziarie…

Ad ognuno la propria scelta, ci mancherebbe, portare a casa quello che si riesce a portare a casa (che, in certi casi, è tutto guadagnato), oppure andare avanti ad oltranza, assumendosene i rischi, sia chiaro, ma con l’obbiettivo di ottenere giustizia, magari proprio dalla CONSOB…

La domanda, però, a questo punto è: tutte quelle persone alle quali (in vari modi) è stata venduta spazzatura facendola passare per oro colato, tutti quei pensionati che han firmato (inconsapevolmente) documenti dai quali risultano profili di rischio degni del miglior Warren Buffet, sono in grado, oggi, di assumere decisioni ponderate e consapevoli?

Beh, col senno di poi è chiaro che è tutto facile, però, riflettendoci un po’, se quel risparmiatore, se quella famiglia, se quell’imprenditore fosse stato affiancato, al momento dell’investimento, da una persona capace di mettere in linea patrimonio e famiglia e di elaborare una strategia patrimoniale globale in linea con le sue specifiche esigenze, oggi, probabilmente, non si troverebbe a dover fare questa scelta… ed è chiaro che oggi come allora, per poter effettuare questa scelta, tra agire o subire, è indispensabile essere affiancati da una persona preparata che sappia valutare, alla luce del caso specifico, quale possa essere la scelta migliore per il proprio cliente (e non per la banca!)…

….bene, ma chi è questa persona così preparata e, soprattutto, quanto mi costa?

Questa persona si chiama patrimonialista, ed è un professionista preparato e specializzato nell’ assicurare la massima tutela degli interessi patrimoniali del proprio cliente…

e quanto costa?…attenzione, la domanda da farsi è diversa…non quanto mi costa averlo, ma quanto mi costa non averlo…

M.

 

 

 

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COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’

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Come noto, la legge 76/2016, meglio nota come legge “Cirinnà” ha tipicizzato, dal punto di vista legislativo, due nuovi modelli familiari socialmente già diffusi. Parlo ovviamente delle convivenze e delle…

CRIPTOVALUTE e SUCCESSIONE EREDITARIA

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Ne leggo un pò qua e un pò là, vedo spesso l’argomento trattato dai media, ne parlano al bar…. il fenomeno cripotovalute oramai è sdoganato a livello planetario….. e siamo…