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L’USUFRUTTO SUCCESSIVO (NONNO-FIGLIO-NIPOTE) 413 340 admin

L’USUFRUTTO SUCCESSIVO (NONNO-FIGLIO-NIPOTE)

Rientrati dalle ferie? Operativi al 100%?

Siete in forma? In formissima?

Dai….vediamo…

Cominciamo col primo articolo post ferie per rimetterci in moto, per riattivare l’attività cerebrale….

Vi ricordate ancora cos’è una donazione? Si?

E che cos’è l’usufrutto?

Allora, la donazione è quel contratto col quale, per spirito di liberalità (quindi senza pretendere nulla in cambio), il donante arricchisce un altro soggetto, il donatario.

Che forma deve rivestire la donazione?

Atto pubblico a pena di nullità, tranne per l’ipotesi in cui si tratti di donazione di modico valore o di donazioni cosiddette “indirette”.

Il bonifico genitore vs figlio, nonno vs nipote, marito vs l’ amante, che cos’è?

E’ una DONAZIONE NULLA, finalmente (e secondo me era già pacifico) lo hanno sancito anche le sezioni unite della nostra corte di cassazione (magari ne parleremo diffusamente in seguito in un apposito articolo).

Benissimo.

Molto diffusa l’ipotesi di donazione di un immobile (casa) tra donante e donatario (es. genitore vs figlio) in cui il donate trasferisce la nuda proprietà al donatario e trattiene per sé l’usufrutto.

Il donante, in questo caso, pur avendo trasferito un bene, ne trae godimento, essendo usufruttuario, finchè vive.

Vantaggio?

Io che trasferisco comunque ne mantengo il godimento a vita, ed alla mia morte, in automatico, il nudo proprietario diverrà pieno proprietario. Quindi senza perdere la disponibilità ed il godimento del bene, ho già definito il passaggio generazionale di quel bene.

L’usufrutto, diritto reale minore su cosa altrui, consente al suo titolare di godere di un bene come se fosse il proprietario. L’usufruttuario dell’appartamento, in linea di massima, può far tutto quello che spetta al proprietario, tranne vendere.

Il diritto di usufrutto, però, ha una caratteristica fondamentale: non può mai durare oltre la vita del suo titolare. Morto l’usufruttuario, morto l’usufrutto.

Attenzione, però: eccezione alla regola.

Art. 796 c.c.: “E’ permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di una persona o anche di più persone, ma non successivamente”.

Capito?….ah, no, scusate, dimenticavo…siete nel post ferie…

Allora per capirci:

Nonnino dona al nipotino giovane nuda proprietà del suo appartamento. Il nonnino trattiene l’usufrutto finchè vive. Per regola, alla morte del nonnino, morto l’usufruttuario morto l’usufrutto. Quindi il nipotino diverrebbe, in automatico, pieno proprietario.

Ma c’è un’eccezione: con donazione possono trattenere per me l’usufrutto e destinare, per dopo di me, l’usufrutto successivo ad altra persona.

Quindi: nonnino trasferisce nuda proprietà al nipotino, lui trattiene l’usufrutto, ma dopo di lui l’usufrutto verrà trasferito al suo figlio, padre del nipotino. Il nipotino giovane, quindi, diverrà pieno proprietario non dopo la morte del nonnino, ma dopo la morte del nonnino e del papino. (usufruttuario successivo).

Capito? ….speriamo, tra usufruttuario e nudo proprietario c’è di mezzo ancora il post ferie…

M.

“IL PATRIMONIALISTA”….. il master 453 340 admin

“IL PATRIMONIALISTA”….. il master

E’ ora di staccare…rallentare un attimo….è ora di godersi le meritate vacanze….con la famiglia o con gli amici, con la fidanzata o il fidanzato, da soli o in compagnia….poco importa…vacanza è vacanza….

….al mare o in montagna, in città o in campagna, in Italia o all’estero….poco importa…vacanza è vacanza….

….si ride, si scherza, si visita o si ozia, si mangia e si beve, si fa sport, si fa festa, si cazzeggia….poco importa….vacanza è vacanza….

….ma prima di staccare del tutto, prima del logout cerebrale, una cosa però, un appuntamento importante….un post-it da attaccare al vostro preziosissimo cervello….

….per il post-estate c’è “IL PATRIMONIALISTA” , il master….una figata…8 giornate da condividere insieme, tra i protagonisti della consulenza patrimoniale….

…. un percorso tecnico-operativo dedicato a tutti coloro che ambiscono a ricoprire il prezioso ruolo del consulente patrimoniale globale dei propri clienti….

….gli strumenti tecnico-giuridici, il corretto approccio metodologico, la gestione emotiva e psicologica del cliente, la valorizzazione del proprio ruolo e della propria immagine professionale….

“IL PATRIMONIALISTA”…. una scelta forte, un’evoluzione professionale…la determinazione ad andare oltre…

….e adesso godetevela questa vacanza….prendetela ed assaporatevela, respiratevela, mangiatevela, bevetevela, gustatevela, accarezzatevela…. baciatevela….

Felici vacanze a tutti…un abbraccio…

M.

(info master: angelo.marelli@patrimoney.it)

 

DONAZIONE DI IMMOBILE E BENEFICIO PRIMA CASA 508 340 admin

DONAZIONE DI IMMOBILE E BENEFICIO PRIMA CASA

Il beneficio prima casa…conoscete no?

Si dai…oramai conoscono tutti…

L’Agenzia delle Entrate, durante un afoso pomeriggio di luglio…mentre magari voi stavate già sfoggiando i vostri bellissimi fisici superatletici e tonici in riva al mare…lei era al lavoro…ed ha precisato una cosa interessante…

Ma procediamo per ordine…

Come saprete sicuramente, la L. di Stabilità 2016 (art. 1, comma 55, L. 208/2015) consente al contribuente di fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ in relazione all’acquisto di un nuovo immobile, anche qualora l’acquirente risulti già in possesso di altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a patto che s’ impegni a vendere l’immobile pre-acquistato (col beneficio) entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

E fino a qui tutto abbastanza chiaro.

Attenzione però: se per ipotesi io avessi già un immobile, ma nn acquistato a titolo oneroso, ma ricevuto in donazione o successione usufruendo dei benefici prima casa, potrei acquistarne un’ulteriore a titolo oneroso usufruendo ancora una volta dell’agevolazione?

Certo, avrai l’agevolazione su entrambi, e nn sei costretto a vendere il primo (acquistato per donazione o successione) entro un anno…

Chiaro? Il primo ti è arrivato gratis, ed hai usufruito dell’agevolazione, il secondo te lo comperi ed hai ancora l’agevolazione.

Benissimo.

Ma se l’ipotesi è inversa?…. cambia tutto.

Mi spiego: il primo l’ho acquistato a titolo oneroso ed il secondo lo ricevo gratis (donazione o successione)….devo vendere il primo entro un anno per poter avere l’agevolazione sul secondo…

«il contribuente che ha già acquistato una abitazione a titolo oneroso, fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’, potrà richiederle nuovamente in sede di successione o donazione, impegnandosi a rivendere, entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile agevolato, l’immobile preposseduto»….lo dice l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 86/E , pubblicata il 4 luglio scorso).

Il discrime, quindi, tra le due ipotesi, va ravvisato nel fatto che il primo immobile sia stato acquistato a titolo gratuito (donazione o successione, ed avrai un’altra agevolazione piena), perchè se il primo è a titolo oneroso, il secondo, in ogni caso (nn c’è donazione o successione che tenga) per essere agevolato devi venderti il primo entro 1 anno…

Capito?

Si dai…tornate pure al mare….

M.

 

 

L’EREDITA’ AI MINORI 226 340 admin

L’EREDITA’ AI MINORI

Chiunque sia vivo al momento dell’apertura della successione può, astrattamente, essere chiamato all’eredità….anzi….addirittura chi risulta anche solo concepito in quel momento….e anzi….addirittura (nella successione testamentaria) chi non è neppure concepito, ma è figlio (anzi, diverrà il futuro figlio) di una persona in vita al momento della apertura della successione….

Ma erede, anzi, chiamato all’eredità è un minore d’età, come si fa?

Nell’asse ereditario potrebbero esservi debiti….e allora, può il minore rischiare d’indebitarsi già da bambino per i debiti altrui?….non c’è fretta direi… avrà modo e tempo da grande per far debiti…

Ecco allora che la legge prescrive che le eredità dei minori possono essere accettate (dal loro rappresentate legale) solo col beneficio d’inventario…ciò, ovviamente, per limitare al massimo l’impatto che un’eredità passiva potrebbe avere sul minore stesso….

…rimane ferma, comunque, la possibilità, per il rappresentante legale, di rinunciare, nell’eventualità che l’eredità nn appaia conveniente per il minore….

….in ogni caso, però, accettazione o rinuncia che sia, dovrà superare il vaglio dell’ apposita autorizzazione del giudice tutelare….

Potrebbe accadere, però, che tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed il figlio vi sia un conflitto d’interessi….o addirittura tra il figlio ed entrambi i genitori….

Se in conflitto è uno deciderà l’altro, se entrambi, dovrà essere nominato un curatore speciale.

Attenzione: il figlio minore eredita un bene immobile dallo zio…. il padre vorrebbe acquistarlo lui, corrispondendogli il prezzo di mercato, per adibirlo a residenza della famiglia….si può fare?

Art. 323 c.c.: i genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti, direttamente o per interposta persona, dei beni e dei diritti del minore.

Capito?

M.

 

 

SUCCESSIONE: L’INDEGNITA’ DEL GENITORE 980 1024 admin

SUCCESSIONE: L’INDEGNITA’ DEL GENITORE

MASSIMO PERINI: UNO SGUARDO AL FUTURO (PATRIMONEY, apr/giu 2017) 800 1131 admin

MASSIMO PERINI: UNO SGUARDO AL FUTURO (PATRIMONEY, apr/giu 2017)

I professionisti del settore hanno davanti una grande sfida: diventare il punto di riferimento della loro clientela per tutta la gestione del patrimonio. Per vincerla ci vuole convinzione e formazione. Pena: la perdita di competitività sul mercato”.

Il professionista che intende progredire nella direzione della consulenza globale deve per prima cosa cambiare la sua psicologia. Il patrimonialista è innanzitutto un’attitudine mentale. Nel senso che se il professionista fosse spinto al cambiamento solo perché c’è una nuova normativa che glielo impone (Mifid 2, n.d.r.), sarebbe una evoluzione subita e non attiva. Il fondamentale cambiamento, invece, deve essere vissuto da protagonista, e non subito. A spingerlo verso una evoluzione della sua professione deve essere piuttosto la volontà e la determinazione di evolvere per cogliere al meglio le esigenze del mercato attuale. Dunque si tratta prima di tutto di un importante cambiamento nel proprio atteggiamento mentale. Se il consulente vuole essere riconosciuto dal mercato come “patrimonialista” il primo a crederci deve essere proprio lui, tirando fuori tutta la determinazione e l’ambizione necessarie per fare il salto qualitativo professionale e personale”.

“(…) voler essere consulente patrimoniale non significa assolutamente dover trasformarsi in un tuttologo. L’obbiettivo, piuttosto, deve essere quello del professionista “poliedrico”, capace di acquisire conoscenze ed informazioni trasversali che spazino dall’ambito immobiliare a quello imprenditoriale, dal diritto successorio a quello di famiglia, con un’attenzione particolare ai rapporti patrimoniali tra coniugi e tra conviventi”.

“(…) c’è la possibilità di ritagliarsi un ruolo “fiduciario” per la cura e la tutela degli interessi patrimoniali delle famiglie. L’obbiettivo, quindi, deve essere quello di guadagnarsi il ruolo di riferimento per tutta la patrimonialità della famiglia”.

Avete letto (se siete arrivati sino qua) un estratto della mia intervista sulla rivista Patrimoney, che mi ha dedicato la copertina (secondo me la foto nn rende al 100%)…

Per me è stata una grandissima soddisfazione, una bellissima sorpresa, una indescrivibile emozione poter incontrare decine, centinaia di appassionati professionisti con i quali confrontarmi su quella che è la mia passione, la mia vita professionale, il mio impegno personale….la consulenza patrimoniale globale…

Ed allora voglio ringraziarvi tutti, abbracciarvi tutti, tutti quelli che mi hanno incontrato, scritto, letto, parlato, collaborato….grazie per aver condiviso con me la vostra passione, i vostri progetti..

Ed allora per ripagarvi vi prometto che continuerò, anzi, continueremo insieme, in questa direzione, con tutti i progetti e le iniziative di cui vi ho parlato e che sto costruendo (con un gruppo di persone fantastiche)…sempre con tutta quella passione e quella determinazione essenziali e necessarie per conquistarsi il ruolo prestigioso, centrale e di riferimento nella vita patrimoniale dei nostri clienti.

Un abbraccio.

M.

P.S. Vero che quella foto nn rende al 100%?

 

LA DONAZIONE DI BENI ALTRUI: E’ POSSIBILE? 510 340 admin

LA DONAZIONE DI BENI ALTRUI: E’ POSSIBILE?

Lo sapete cos’è una donazione?

Ma si dai lo sapete…. è un contratto…

c’è un donante, che per spirito di liberalità, arricchisce un altro, il donatario e, di conseguenza, impoverisce sé stesso…tutto questo senza volere nulla in cambio….

E’ questo lo spirito della donazione, la liberalità….nn volere nulla in cambio di quello che do, o faccio per te…

Ma siccome è chiaro che nessuno “umanamente” dà niente per niente, il legislatore ne ha previsto la forma dell’atto pubblico, alla presenza di testimoni, a pena di nullità: chi dona deve essere consapevole di ciò che fa….

Vi sono eccezioni alla regola: nn è necessaria la forma dell’atto pubblico per la donazione di modico valore o, ancora, per le elargizioni in occasione di ricorrenze (compleanni, natale, ecc.)….

Una donazione può avere ad oggetto tanto il trasferimento di un proprio diritto, quanto l’assunzione di un obbligo…

Ma la domanda che mi pongo è: posso donare cose altrui? Cioè, posso donare cose che nn mi appartengono?

La risposta può sembrare scontata: no…ma cosa vuoi donare se nn ne sei proprietario…

In realtà la risposta (e la domanda) nn è proprio proprio scontata….riflettiamoci un attimo.

Sapete perché mi sorge questo dubbio? Il dubbio mi sorge proprio per il fatto che il codice civile prevede espressamente la possibilità di vendere la cosa altrui (art. 1478 c.c.): chi vende la cosa di un altro, si obbliga a procurarsene l’acquisto.

E allora…se posso vendere la cosa di qualcun altro, perché nn posso, per lo stesso principio, donarla?

D’altro canto cosa cambia: è per certi versi la stessa cosa, se nn per il fatto che con la vendita voglio in cambio un prezzo, con la donazione nn voglio niente….

Allora, diciamo che alcuni autori e qualche pronuncia giurisprudenziale (Cass. civ. sent. n. 1596/2001) ne riconoscerebbero la legittimità….la farebbero rientrare nell’ambito di una donazione obbligatoria….cioè, come espressamente prevede l’art. 769 c.c., posso donare trasferendo un diritto, o assumendomi un obbligo verso il donatario: nel caso specifico l’obbligo di acquisire la proprietà della cosa già donata…

In realtà, tanto in dottrina che in giurisprudenza prevale (ed è preferibile) la tesi in relazione alla quale è esclusa la donazione di cosa altrui.

Ciò per due motivi:

  1. l’art. 769 c.c. specifica che il donante deve disporre di un diritto proprio;
  2. l’art. 771 c.c. esclude che la donazione possa avere ad oggetto beni futuri, sancendone la nullità (beni oggettivamente futuri, cioè nn ancora esistenti, e soggettivamente futuri, cioè che nn fanno parte del patrimonio del donante).

Quindi, volete proprio donare? Nn esagerate….pensate intanto a donare quello che avete 🙂

M

 

Polizza vita? Mi dia il nome del beneficiario…. 282 340 admin

Polizza vita? Mi dia il nome del beneficiario….

….lavorate in banca, o comunque siete consulenti finanziari, il vostro affezionato cliente viene a mancare….

Dispiace, umanamente dispiace…poi magari era anche ben patrimonializzato….e dispiace ancora di più…

chissà che fine faranno i suoi investimenti… i suoi eredi saranno miei clienti?

Per chi ha lavorato da buon patrimonialista il problema è relativo….la programnazione intergenerazionale della ricchezza non rappresenta un problema ma  un’opportunitá di crescita….un cliente mi porterà più clienti: gli eredi….

Chi nn gestisce patrimoni, ma vende merci (…prodotti finanziari) perso l’acquirente de cuius, perso masse…

 

Ma andiamo avanti….venuto meno il de “cuius- cliente” qualcuno si fa vivo…

Buongiorno: sono erede del sig xxxxx, mi dia i dati del beneficiario della polizza xxxxx….

Che si fa?

Un primo problema è che il beneficiario puó essere modificato pure con testamento, il che renderebbe pericoloso indicare il beneficiario indicato in polizza…

Ma c’è dell’altro: privacy

Certo, la polizza prevede riservatezza, perchè il beneficiario è persona estranea rispetto al contraente ed alla controparte contrattuale che è la società assicuratrice….

Attenzione, peró, il vincolo di riservatezza è impenetrabile sì…..ma fino ad un certo punto….

Per capirci: dipende che erede sono, ed i motivi della richiesta…

Una nota sentenza della Cassazione  del 2015 (n. 17790), ha chiarito alcuni aspetti al riguardo, ma evidentemente gli è stata attribuita una portata diversa rispetto all’effettiva…occorrerebbe sempre leggere le pronunce giurisprudenziali nell’ambito del contesto in cui, appunto, sono state pronunciate….

Al semplice erede non deve essere riferita l’identità del terzo beneficiario….non è un dato relativo al de cuius (nello specifico della sentenza richiamata, se si riteneva il de cuius incapace d’intendere e volere al momento della sottoscrizione del contratto, si doveva fare causa alla compagnia, controparte contrattuale, e non al terzo beneficiario estraneo).

Quindi, gli eredi in genere, non hanno diritto a conoscere il beneficiario….

Se l’erede, peró, è un legittimario (quindi uno a cui spetta di diritto una quota minima e precisa di eredità) cambiano le cose….e molto….

…intanto ha diritto a conoscere i premi versati, ai fini della riunione fittizia (cioè x conteggiarli e vedere se è stato fregato proprio in relazione a quei versamenti)…

Se poi i conti nn tornano, avrà diritto ad agire in giudizio con l’azione di riduzione, ed ecco che l’impenetrabilitá viene meno: accertata la lesione, devo sapere chi è il beneficiario della polizza per chiedere la restituzione del valore dei premi…

Capito?

M.

 

 

L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO 476 340 admin

L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO

Lo sapete no…se accetto l’eredità mi sostituisco alla persona del de cuius e ne acquisisco, patrimonialmente parlando, attivo e passivo….e proprio relativamente a quest’ultimo (il passivo), il mio patrimonio si fonde con quello ereditario e dei relativi debiti posso essere chiamato a risponderne, anche oltre il valore dell’attivo ereditato, col mio patrimonio personale…

In estrema sintesi, ricevo 50 di attivo, 100 di passivo = pago 50 di tasca mia….nn è un buon affare…

E siccome l’eredità l’accetto tutta o niente, a volte diventa difficile e/o pericoloso scegliere…

L’istituto dell’accettazione col beneficio d’inventario limita il pericolo: accettando col beneficio limito il rischio a quanto ho ricevuto…nn ci rimetterò mai del mio…

E’ chiaro che l’accettazione beneficiata è espressa ed atto formale (nn può essere “tacita” come può essere l’accettazione semplice).

La forma deve necessariamente essere quella dell’atto pubblico a pena di nullità ed è soggetta ad un doppio grado di pubblicità: inserzione nel registro delle successioni tenuto presso il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e trascrizione a cura del cancelliere presso l’ufficio dei pubblici registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Attenzione, la trascrizione va effettuata anche qualora nell’asse ereditario nn vi siano beni immobili, ma solo mobili. Si tratterebbe di una forma particolare di pubblicità che appare giustificata nn in relazione alla natura dei beni, ma dalla peculiarità degli atti.

Ma qual è l’organo legittimato a ricevere la dichiarazione beneficiata?

…. solo il notaio o il cancelliere del tribunale….ma nn qualunque notaio o cancelliere….ma solo quello del circondario in cui si è aperta la successione.

Benissimo: e dove è che si è aperta la successione? Dove risiedeva il de cuius? No cari….troppo facile….la successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio (che. lo sapete, è cosa diversa dalla residenza) de de cuius….

Per esempio, per capirci: il de cuius aveva la residenza a Roma, lavorava da due anni a Napoli, aveva un ufficio di proprietà a Venezia, ma è venuto a mancare nella clinica ospedaliera a Milano….qual è il notaio (o il cancelliere) competente a ricevere l’atto?….a voi la (nn facile) scelta….

E se per caso presento la dichiarazione beneficiata al pubblico ufficiale sbagliato (perché nn corrispondente a quello dell’ultimo domicilio, cioè di apertura della successione)?

Eh…possono essere guai….diverrai sì erede… perché hai accettato…ma erede puro e semplice….

Quindi attenzione….cominciate già a lavorare sui vs futuri de cuius….cominciate già ad individuarne il loro domicilio….che nn si sa mai….

M.

 

TESTAMENTO: E’ IMPUGNABILE? DA CHI? 466 340 admin

TESTAMENTO: E’ IMPUGNABILE? DA CHI?

Testamento: atto di ultima volontà col quale taluno dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere…

Ottimo….io oggi “decido io” per il mio patrimonio per quando non ci sarò più…bellissimo….

Piccolo inconveniente però…non so se ci avete mai riflettuto: proprio nel momento in cui quella volontà produrrà il suo effetto, il suo protagonista assoluto non ci sarà più….e per qualsiasi inconveniente relativo al testamento stesso, risulterà impossibile interpellare il relativo autore…

Ci saranno i giudici, i figli, i parenti, i cugini, l’amante….ognuno potrà dire la sua, ma non l’ autore dello scritto…

Sarà allora il giudice ad aver l’onere d’interpretarlo nell’ipotesi di clausole ambigue…cercando di ricostruire alla meno peggio l’effettiva volontà del testatore…

Ma attenzione: se il testamento dovesse essere falso?

Non potendo chiederlo al testatore, occorrerà far valere avanti ad un giudice la relativa invalidità…

Se si tratta di scritto asseritamente falso, occorrerà procedere ad una perizia calligrafica….

Più difficile l’ipotesi in cui lo scritto provenga sì dallo stesso testatore (o addirittura da notaio), ma vi sia il fondato sospetto che sia il frutto della captazione della sua volontà: come dimostrare, ad esempio, che l’anziano ha lasciato tutto con testamento a quella persona perché lo minacciava che lo avrebbe lasciato morire solo e malato?…è difficile…ma ci son stati casi in cui la giurisprudenza, con testimoni, ed attraverso la valutazione di fatti e comportamenti, ha riconosciuto la mancanza di corrispondenza tra lo scritto testamentario e la volontà del testatore stesso…

Ma chi può far valere l’invalidità di un testamento avanti ad un giudice?

E qui, vi dico la verità, mi trovo un po’ in difficoltà…

La giurisprudenza, stabilisce che l’azione per l’annullamento o la nullità del testamento può essere fatta valere solo da chi vi ha interesse….

Chi vi ha interesse?

Beh, chiaro, tutti quelli che se quel testamento non ci fosse erediterebbero….e quindi, al contrario, l’azione sarebbe preclusa per tutti coloro che non diverrebbero eredi anche se quel testamento non esistesse….

Bene, però proviamo ad andare oltre: facciamo finta che io venendo a mancare lasciassi come parenti unicamente mio fratello e mio cugino.

Perfetto: lascio con testamento tutto il mio patrimonio a mio fratello. Mio cugino è legittimato a far valere l’invalidità del testamento? No, stando alla posizione della Cassazione, perché anche senza testamento erediterebbe solo mio fratello (per successione legittima, non mio cugino).

Però, attenzione: e se il testamento risultasse falsificato proprio da mio fratello? Quest’ultimo potrebbe essere dichiarato indegno a succedere, ed ecco allora che il mio cugino diventerebbe, per successione legittima, lui erede…e quindi, è legittimato ad agire?

Secondo me si….per la giurisprudenza….sinceramente non saprei….

M.

 

 

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