Doverosa premessa: mantenimento ed alimenti sono cose ben diverse.
Il mantenimento può essere riconosciuto ad uno dei coniugi o degli uniti civilmente in seguito alla rottura del loro legame e, tendenzialmente, dovrebbe essere idoneo a far mantenere al partner più debole economicamente, lo stesso tenore di vita goduto durante il rapporto. Quindi, se il matrimonio (o l’unione civile) prevedeva Formentera, villa, colf, giardiniere, personal trainer, gucci, cartier, audi, ecc., l’assegnino di mantenimento dovrebbe, giustamente, essere idoneo a far mantenere, al lui o alla lei, lo stesso life style.
Diversamente, invece, gli alimenti son cosa molto più ridotta: è una somma sufficiente a poter vivere dignitosamente in caso di bisogno. Al termine della relazione possono spettare di diritto anche all’ex che non abbia diritto al mantenimento.
La legge 76/2016 (Cirinnà), ha introdotto il diritto agli alimenti (ma non al mantenimento) anche a favore dell’ex convivente di fatto.
Benissimo…quanti conviventi ed ex conviventi ci sono in Italia oggi? ….molti…
…ed un’occhiatina alla pronuncia del Tribunale di Milano dello scorso gennaio, per prudenza, io gli consiglierei di dargliela….
I giudici milanesi, per la prima volta, hanno applicato la regola dettata dalla Cirinnà, ed hanno fissato il seguente principio: se due conviventi si lasciano, quello in difficoltà può chiedere gli alimenti all’altro.
Bene…ma chi sono i conviventi? Solo quelli registrati all’anagrafe o che hanno redatto un contratto di convivenza? Ahimè no, sostiene autorevole dottrina….convivenza c’è ogni qualvolta sia possibile dimostrare un duraturo (e non occasionale) legame affettivo tra persone che convivono stabilmente, di sesso diverso o dello stesso sesso….
L’ex convivente in difficoltà deve solo dimostrare di non avere redditi e, se non ha genitori in grado di provvedere al suo mantenimento, ecco che entra in gioco l’ex partner…
Ma quanti “ragazzi” conviventi, più o meno giovani, si lasciano, e non hanno un lavoro stabile?
Allora carissimi conviventi, attenzione: il Tribunale di Milano ha anche stabilito che questa regola può essere applicata solo alle coppie che si sono lasciate dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà, cioè per coloro che si sono lasciati dopo il 5 giugno 2016….
Quindi, amici conviventi, fate mente locale: quando vi siete lasciati? Se non era ancora giugno….tranquilli…però attenzione per futuro…
M.