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L’AZIONE REVOCATORIA AD AREZZO 1709 808 admin

L’AZIONE REVOCATORIA AD AREZZO

Sapete cos’è l’atto di destinazione? Più o meno?

Allora, in estrema sintesi… l’art. 2645 ter c.c. consente di vincolare determinati beni ad uno scopo meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Una volta sorto il vincolo, quel bene vincolato nn può essere aggredito se nn per debiti contratti proprio per quello scopo.

Se, ad esempio, vincolo la mia casa allo scopo (meritevole) di tutela degli interessi dei miei figli, la casa sarebbe attaccabile solo per debiti contratti per quello scopo (interesse dei miei figli). Per altri creditori, quindi, la casa è inattaccabile.

Attenzione, però: se io pongo in essere l’atto di destinazione quando ho già debiti, lo stesso può essere revocato (azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.). L’azione revocatoria, però, può essere esercitata solo entro 5 anni dal compimento dell’atto pregiudizievole ai creditori (nella specie, l’atto di destinazione).

Bene.

Maggio 2014, siamo in quel di Arezzo, Toscana…. una mamma aretina vincola ex art. 2645 ter c.c. la propria casa nell’interesse ed a tutela della figlia, fino al raggiungimento del 33esimo anno d’età di quest’ultima.

Piccolo problema: ad aprile 2014 (un mese prima dell’atto di destinazione) alla stessa mamma veniva notificata una sentenza che confermava un “brutto” decreto ingiuntivo del 2009.

Secondo voi cosa succede?

24 agosto 2017…. Tribunale aretino… sent.966/2017… revoca ex art. 2901 c.c. dell’atto di destinazione posto in essere (dice il giudice aretino), alla luce della tempistica, consapevolmente in danno ai creditori….

Il decreto ingiuntivo era del 2009… se l’atto di destinazione fosse stato posto in essere nel 2004, in bonis, la casa sarebbe stata salva…. dopo 5 anni dal compimento dell’atto (di destinazione) l’azione revocatoria si prescrive….

Quindi?

EDUCAZIONE PATRIMONIALE: chi è informato capisce, chi capisce elabora, chi elabora pianifica, chi pianifica tutela.

Un caro saluto a tutti i miei cari amici e followers di Arezzo.

M.

 

 

 

 

DONAZIONE (PIU’) SICURA 960 540 admin

DONAZIONE (PIU’) SICURA

Forse dovrei iniziare a trasferire già oggi ai miei figli qualcosa… magari un po’ di “mattoni” accumulati negli anni…sai, se niente niente mi cambia la legge sulle imposte di successione… se mi aumentano le rendite catastali…. e son problemi che gli lascio…

Certo, iniziare a trasferire in vita, con tutte le precauzioni del caso, potrebbe essere una buona soluzione ed un indubbio vantaggio….

Già… però poi se doni una casa al figlio rischi che nn la vende più… la banca manco ci concede i mutui….

Beh… parliamone… come sempre, sarebbe opportuno conoscere-capire-pianificare…

Si, posso dirti che la donazione può indubbiamente comportare delle criticità che occorre conoscere nel dettaglio…  una donazione nn capìta e studiata bene oggi è molto probabile che possa creare problemi in futuro….

Ma al di là delle donazioni “istintive“, o “fai da te“, o tipo “la casa è mia e faccio quello che voglio io“,  il fatto è che la donazione deve essere fatta nell’ambito di una strategia patrimoniale globale, che tenga conto delle specifiche esigenze patrimoniali, della specifica realtà familiare di donante e donatario, nonchè della composizione globale del patrimonio del donante….

Detto questo (e ce ne sarebbe da star qui a parlarne per ore, ma ora perdonatemi ma devo uscire…), il problema ruota attorno al fatto che esistono determinati familiari ai quali spetta una quota precisa del patrimonio del donante in seguito alla apertura della sua successione ereditaria… sono i “legittimari”: il coniuge, i figli e gli ascendenti qualora nn vi siano figli….

Se uno nn ha questi, dona quanto vuole e nessuno potrà mai reclamare niente….

Ma se ci sono i legittimari, questi, all’ apertura della successione del donante, prendono carta e penna e…. e cominciano a fare i conti….

E se per caso han ricevuto meno di quanto la legge gli riserva, vanno a prendersi quello che gli spetta, magari anche attaccando proprio il beneficiario della donazione di quell’appartamento (azione di riduzione)….

Ma se chi aveva ricevuto la donazione dell’appartamento lo ha poi venduto, ed il suo conto corrente è, diciamo, “vegano” ?

Bene, il legittimario leso può andare allora a pretendere la casa anche dal terzo acquirente…..(azione di restituzione)

La legge prevede che decorsi 20 anni dalla donazione nn posso più pretendere nulla sul bene donato e, se il donante è venuto a mancare, decorsi 10 anni dalla sua morte….

Bene, ma allora chi se lo piglia il bene di origine donativa prima che siano trascorsi 20 anni dalla donazione?

E siamo qui proprio per questo motivo (altrimenti sarei già uscito….)

Allora… intanto posso dirvi che son contento… sì son contento perché è uscito un provvedimento (Tribunale di Pescara, decreto 250/2017), che conferma quello che da tempo predicavo (e chi ha seguito i miei corsi lo sa)…

Siccome per legge il legittimario “leso” (colui che nn ha ricevuto la donazione) nn può rinunciare al suo diritto di agire in riduzione contro il donatario (chi la donazione l’ha ricevuta) fino a che il donante è in vita (chi la donazione l’ha fatta), occorre trovare un rimedio diverso….

Ed il rimedio è questo: se è vero che io legittimario nn posso rinunciare all’azione di riduzione sino a che il donante è vivo, nn c’è scritto da nessuna parte che io nn possa rinunciare all’azione di restituzione contro il terzo acquirente pur col donante vivo….

Ecco quindi, che chi compera quel bene, lo compera bene, perché io legittimario (leso) ho rinunciato a chiederne la restituzione. Il Tribunale di Pescara chiarisce che se questa rinuncia è fatta con atto pubblico, si potrà pubblicarla sui pubblici registri immobiliari e renderla conoscibile al mondo….

Attenzione: la donazione, così, è veramente sicura (per chi compera)?

No… diciamo che è molto più sicura… il problema è che se arriva un altro legittimario leso di cui prima nn si aveva conoscenza (oggi il DNA fa miracoli) può comunque avanzare le sue pretese a prescindere dalla rinuncia dell’altro…

E allora?

Per essere più sicuri ci aggiungiamo dell’altro… si chiama “Polizza donazione sicura”… e se arriva quello col DNA in mano… paga lei…l’assicurazione…

E adesso posso uscire….alla prossima…

Stay tuned

M.

LA SUCCESSIONE LOW COST, LA POLITICA ED IL PATRIMONIALISTA 546 340 admin

LA SUCCESSIONE LOW COST, LA POLITICA ED IL PATRIMONIALISTA

E vai che ci siamo… anzi… ci ri-siamo…

Campagna elettorale, coalizioni, seggi, Rosatellum, Italicum, Porcellum…… e porcellini….

Però attenzione…. qui nn si parla di politica…. questo è uno spazio dedicato esclusivamente al patrimonio…

ah si….giusto….giustissimo…. nn ci avevo pensato…. avete ragione…. la polita centra con il patrimonio… eccome che centra…

Dopotutto tu te lo costruisci (ed eventualmente demolisci…) ma le regole del gioco le stabilisce lei…. la politica… o, meglio, i politici… i tuoi rappresentanti…

Bene…allora… domanda spontanea:  il prossimo nuovo governo potrebbe essere quello che interverrà sulle imposte di successione?

La nostra bellissima successione low-cost potrebbe lasciare il posto ad una più european friendly?

Cederà il nuovo governo alle spinte ed alle sollecitazioni che ci arrivano dall’alto?

Nn lo so… vedremo…

Ma poco cambia… io lo dico sempre, una corretta, attenta e prudente pianificazione patrimoniale nn dovrebbe mai avere come “unico scopo” il risparmio fiscale in vista del possibile aumento delle imposte di successione… proprio no, questo è l’approccio del venditore, nn del patrimonialista….

lo studio fiscale è determinante, ci mancherebbe, per nn bruciare ricchezza ne va tenuto conto eccome… ma è solo un pezzettino del più ampio puzzle che è la pianificazione patrimoniale…. cosa assai più complessa (ed affascinante)….

Ma sapete…. io mi occupo di patrimoni e corretta gestione della ricchezza, faccio solo questo… e posso dire, con estremo rammarico, che gli Italiani il jolly  della successione low-cost, in realtà, se lo son giocato male… molto molto male….

La prospettiva di una “esenzione” fiscale, infatti, ha contribuito a tenere gli Italiani lontani dall’argomento…. e il risultato?

Un prezzo pagato molto ma molto caro…

Provate a pensarci: veramente gli Italiani hanno pagato nulla dal punto di vista successorio?

Volete la versione ufficiale o quella del patrimonialista?

Vi dò la seconda… gli Italiani hanno pagato (e pagano) un prezzo altissimo dal punto di vista successorio…. tra i più alti d’Europa….

Doppi passaggi immobiliari, liti tra eredi, aziende saltate, vendite all’incanto, aule di tribunale intasate, parcelle d’avvocato, ….

Non esiste la successione low cost….

Purtroppo una successione nn è mai low-cost… purtroppo no… e gli italiani, negli anni, lo han provato sulla loro pelle… i valori in gioco, e nn solo fiscali, sono troppo alti…

Al di là, quindi, della prossima riforma delle imposte di successione, che arriverà, per forza di cose dovrà arrivare, nn so ad opera di quale governo, ma arriverà….io dal mio governo vorrei qualcosa di diverso: vorrei EDUCAZIONE PATRIMONIALE.

Questo sarebbe il vero jolly degli Italiani… conoscere e capire…. capire e decidere… decidere e programmare….

Ma nn preoccupatevi… se il cambiamento nn arriverà dall’alto, lo porteremo noi dal basso…. noi, noi PATRIMONIALISTI, noi che di professione facciamo solo questo…. pianificazione, ottimizzazione e tutela patrimoniale per gli Italiani….

Abbiamo già iniziato, siamo solo all’inizio, ma è una grandissima evoluzione, una rivoluzione “mentale”, un nuovo approccio alla “patrimonialità”….

Dai… vi aspetto numerosi il prossimo 23 novembre all’IT FORUM di Milano per “rivoluzionare” insieme….perchè EVOLUTION IS REVOLUTION (PATRIMONEY)

Stay tuned.

M.

 

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E….I CONTI SENZA L’OSTE 301 208 admin

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E….I CONTI SENZA L’OSTE

L’amministrazione di sostegno (ADS)…

“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno” (art. 404 c.c.).

Quindi è chiaro no? Nn solo per chi ha problemi “psichici”, ma pure per chi di problemi ne ha solo di “fisici”.

E allora eccoci qua: se uno nn ci capisce più tanto si va dal giudice e gli si chiede la nomina dell’amministratore… ma se invece quello, in realtà, ci capisce, mica è detto che l’amministratore lui lo voglia….

E’ quello che ci racconta una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sez. I. sent. 22602/17).

Un figlio chiede la nomina dell’amministratore di sostegno per il proprio padre….

I giudici dicono “nominiamo” ….i presupposti ci sono

….ma attenzione…il clima tra familiari nn è proprio dei più “distesi”…. allora nell’interesse dell’ amministrato, nominiamo un soggetto esterno….

Come si usa dire, però, se si fanno i conti senza l’oste…. si rischia di farli due volte…

Ed ecco che arriva puntuale l’oste…. il “beneficiario” che, guarda caso, mica è proprio d’accordo…. Ma chi la vuole l’amministrazione di sostegno…. io ci capisco… anche troppo…

Infatti, sembra nn ci sia neanche una carta che ne accerti l’incapacità… in più, dice lui… ho già pensato a tutto io… mi gestisco e mi faccio gestire con una serie di deleghe a moglie e familiari….

E allora la questione, primo grado, secondo grado…. pian pianino arriva fino a Roma, ai giudici della cassazione….

E i giudici dicono… signori, questo cià ragione….e scrivono:  “la finalità della misura è quella di proteggere le persone fragili, ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi o che addirittura si trovano nell’impossibilità di farlo. Detta tutela deve avvenire con la minore limitazione possibile della capacità e rispettare la sua autodeterminazione, quale valore fondamentale della persona umana”.

Già… prima di tutto rispettare la sua autodeterminazione….

E quindi, è chiaro che uno potrebbe rifiutare l’amministrazione proprio a causa della sua infermità, che magari gli impedisce di comprenderne la necessità…. ma in qualsiasi altro caso va data prevalenza alla libera determinazione della persona….

E allora niente ADS… i giudici devono tener presente prima di tutto di quello che dice lui, l’oste….e soprattutto del fatto che nello specifico, l’oste, si è già premurato di “autotutelarsi” da sé…. con un sistema di deleghe a moglie e parenti….

Signori… si chiama best interest… il “miglior interesse” del beneficiario… questo è l’obbiettivo primario…. e a volte può anche succedere che nn coincida col best interest dei parenti….

M.

IL TERMINE PER ACCETTARE L’EREDITA’ 510 340 admin

IL TERMINE PER ACCETTARE L’EREDITA’

Viene a mancare il de cuius…. si apre la successione ereditaria…

Quanto tempo ho per accettare?

La legge fissa un tempo piuttosto lungo direi… 10 anni decorrenti proprio dall’apertura della successione…

Vi sembra troppo lungo?  Pensate che nel vecchio codice civile del 1865 il termine per accettare era addirittura trentennale….

Allora attenzione…. io sono un potenziale erede successivo…. cioè, se nn accetta l’eredità il primo erede chiamato, la possibilità di accettare passa a me….

C’è un problema…. il primo chiamato temporeggia… problemi con la moglie… possibili problemi con creditori…. insomma… nn è il momento più opportuno per arricchirsi… tanto, dice lui, sto un attimo in stand by… mi guardo attorno… comunque ciò 10 anni per decidere….

Benissimo… ma io potenziale erede successivo, mica son disposto ad aspettare 10 anni per lui…. dopotutto i problemi sono suoi, mica miei…

Ed ecco che viene in soccorso la legge… art. 481 c.c…. chiunque può chiedere al giudice di fissare al “chiamato” un termine entro il quale accettare o nn accettare…

Domanda: il testatore potrebbe lui stesso nel testamento fissare al chiamato un termine inferiore ai dieci anni entro il quale deve o meno accettare?

Diciamo che parte della dottrina e della giurisprudenza lo ammettono…. il termine, però, nn può essere talmente breve da nn consentire al chiamato una serena e ponderata valutazione….

Comunque dai, in definitiva, nella peggiore delle ipotesi, al massimo son dieci anni e poi ereditate… pensa a quelli nati nell’ottocento….

M.

 

IL TESTAMENTO “INGIURIOSO” 339 340 admin

IL TESTAMENTO “INGIURIOSO”

Il testamento, apertasi la successione, cioè in seguito alla morte del de cuius, deve essere pubblicato per mano del notaio.

Cosa significa “pubblicarlo”?

Semplice… renderlo pubblico… rendere il suo contenuto conoscibile al pubblico…

Perfetto.

Allora… sei stato nominato erede testamentario…. cioè il tuo nome è stato inserito tra i chiamati all’eredità nell’ambito di un testamento olografo, cioè un testamento scritto di proprio pugno dal testatore, su un pezzo di carta…

Il notaio lo riceve e lo rende pubblico.

Bene…. ci sono debiti?

Se “si” nn accetto, se “forse” magari accetto col beneficio d’inventario per nn rimetterci del mio, se “no” corro ad accettare….

Molto bene… ho verificato… tutto ok… accetto….

Con l’accettazione, è chiaro, ti sostituisci nella persona del de cuius, il testatore…. nel bene e nel male…

Piccolissimo problema… anzi piccolissimo imprevisto….

Debiti non ce ne sono, ci mancherebbe…. ci abbiamo controllato per bene prima d’accettare….

Però, sai, il testamento è un atto complesso, che oltre ad avere un contenuto prettamente patrimoniale (a chi va il mio patrimonio), può avere anche un contenuto “extra” patrimoniale….

Nel testamento, infatti, possono essere “ospitate” frasi dal contenuto affettivo, intimo….e fin qui mi va bene….

Ma, allo stesso modo, possono esservi inserite frasi nn proprio intime ed affettive…

Per capirci, se nel testamento ci dovessero essere frasi offensive, ingiuriose o, addirittura, calunniose?

Nn sto qui ad esemplificarvi quali potrebbero essere… lavorate un po’ di fantasia… pensate a parenti nn proprio “stimati”, ex coniugi nn proprio “amati”, soci nn proprio “specchiati”…. insomma, senza entrare nel dettaglio…. avete capito…

Con la pubblicazione del testamento, ahimè, vengono rese pubbliche anche quelle….

E se queste frasi divenute di pubblico dominio dovessero essere offensive e pregiudizievoli per l’onore e la reputazione di qualcuno, chi ne risponde?

Il testatore?

No cari miei… lui nn c’è più…

Chi secondo voi potrebbe essere chiamato a rispondere del pregiudizio derivante da una frase ingiuriosa, diffamatoria o calunniosa inserita dal testatore nel testamento divenuto pubblico?

……bravissimi…. proprio lui…. l’erede testamentario….

Si… se io mi sento “offeso” e “danneggiato” da quella frase ora vengo da te…. e tu mi risarcisci… ok?

Ma tranquilli, a tutto (o quasi…) c’è rimedio…

“Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodo o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste (…)” (art. 620 c.c.).

E allora dai… prendetevi pure questa eredità ma…. occhio alle parole… magari con un po’ di “cancellina” il tribunale vi evita di passare qualche guaio…

M.

 

 

 

 

 

L’EREDITA’, IL TFR, IL DIVORZIO….E L’AMORE ETERNO 513 340 admin

L’EREDITA’, IL TFR, IL DIVORZIO….E L’AMORE ETERNO

E se il lavoratore viene a mancare, a chi va il suo TFR?

In seguito al decesso del lavoratore (dipendente), è chiaro, il suo rapporto di lavorativo si estingue.

Il datore dovrà quindi liquidare le somme relative all’indennità sostitutiva del preavviso” ed il trattamento di fine rapporto a…. a chi?

…..a chi ha previsto la legge: al coniuge, ai figli ed ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo se conviventi a carico del lavoratore…

Quindi, se lui, poveretto, la liquidazione nn se la godrà, se la godranno almeno i suoi parenti….ripartita in accordo tra loro….

Bellissimo….ma se il lavoratore lascia debiti, sono costretto ad accettare l’eredità (e, quindi anche i debiti), per avere le somme dal datore di lavoro?

Assolutamente no, ci mancherebbe…. è una somma che spetta agli aventi diritto “iure proprio” e nn a titolo successorio…. quindi ti prendi il TFR e lasci i debiti dove sono….

Piccolo problema: il TFR spetta oltre che al coniuge (e ci mancherebbe) anche all’ex coniuge (divorziato)….eh si…il lui o lei divorziato/a (se nn si è risposato/a) si prende la sua quota di spettanza per il solo fatto di essere stato sposato/a….è un suo diritto… se sei stato/a sposato/a te lo sei “guadagnato/a”…..

Ah sii? E se io faccio testamento e lo/a escludo indicando come beneficiari del TFR altri?

Mi dispiace ma nn si può…dicono i “dottori della legge” che si tratta di disposizione a carattere imperativo e risponde ad esigenze di natura pubblicistica…pertanto costituisce un limite all’autonomia testamentaria….

Quindi, vedete…quando ci giuriamo amore eterno….magari poi così eterno proprio nn è….ma magari gli aspetti patrimoniali di quell’amore nn eterno sono poi eterni per davvero….

M.

 

 

EREDITA’: RINUNCIO? 367 340 admin

EREDITA’: RINUNCIO?

Si apre la successione, tu sei tra i chiamati….

Ci sono parecchi soldi in gioco….ti catapulti ad accettare….

Si apre la successione…ci sono parecchi debitucci…..ma chi me lo fa fare a rischiare….io rinuncio….

Si…ma come?

Eccola: la rinunzia all’eredità è un negozio unilaterale, non recettizio, inter vivos, puro, formale, neutro, di straordinaria amministrazione….

Tutto chiaro? …..Nooo?

Allora dai, proviamo….è un atto:

  • unilaterale, xché è atto esclusivo del chiamato all’eredità….
  • non recettizio, xché mica deve essere notificato o comunicato a qualcuno….
  • atto tra vivi, xché ovviamente la rinuncia produce effetti ad un rinunciante che deve essere vivo e vegeto….
  • puro, xchè nn tollera termini, condizioni, oneri….niente….
  • neutro, xchè nn è né a titolo gratuito e né a titolo oneroso…neutra, appunto….
  • di straordinaria amministrazione……quindi, cosa vi viene da pensare? …..Bravissimi…..che sono necessarie le specifiche autorizzazioni quando proviene dai rappresentanti di soggetti nn pienamente capaci o quando riguardi persone giuridiche….
  • formale perché….secondo voi perché? …..si, certo, ….perché deve rivestire o la forma pubblica dell’atto notarile, o dell’atto pubblico ricevuto dal cancelliere del tribunale…..è chiaro, per poi essere pubblicata nell’apposito registro nella cancelleria del tribunale….

Si apre la successione….tu sei chiamato….ci sono attività e passività….Posso rinunziare solo a parte della eredità?

Voi che ne dite?

….già…lo avete capito….troppo bello….o tutto o niente….nel bene e nel male….

M.

DIALOGHI SUL TESTAMENTO OLOGRAFO 511 340 admin

DIALOGHI SUL TESTAMENTO OLOGRAFO

Ciao Massimo, mi dai due dritte sul testamento olografo?

….perdonami, ti voglio bene….ma abbi pazienza… cosa intendi per “due dritte“?

No sai…intendevo…per nn sbagliare…come va scritto, la data, la firma…insomma…. quelle robe là…

Ah…ora mi è tutto più chiaro…“quelle robe là”

Allora…intanto come sai benissimo, il testamento, è un atto di ultima volontà.

Cioè, cosa significa?

Significa che è un atto col quale tu disponi (oggi) del tuo patrimonio (e non solo) per il tempo in cui avrai cessato di vivere. Cioè lo scrivi oggi, ma il suo effetto sarà nel futuro (spero per te nel più futuro possibile….)

Si ok…ma quello olografo, che quello che si scrive a mano….parlami di quello….

Vedi, occorre partire dal presupposto che il testamento è sempre un atto personalissimo…qualunque sia la forma prescelta…ma per quello olografo possiamo dire che, in confronto agli altri, è “superpersonalissimo“: è infatti un’ opera esclusiva al 100% del testatore.

Il testatore, infatti, lo pensa, lo medita e se lo scrive completamente lui da solo…non interviene nessun altro.

E’ una scrittura privata e la sua caratteristica peculiare è l’olografia: deve essere scritto, sottoscritto e datato di proprio pugno dal testatore.

E se uno nn sa scrivere o è impossibilitato a scrivere perché magari è gravemente malato?

Secondo te?

….nn so te lo sto chiedendo apposta…

Chiaro…non può fare un testamento olografo…dovrà farne uno pubblico…

E la data? Come va scritta? Lettere, numeri, entrambi?

Come si vuole, nn cambia nulla… addirittura è possibile un riferimento inequivocabile ad una data (es. Natale 2017 sarà 25 dicembre 2017).

E dove la devo scrivere? All’inizio? Alla fine?

La scrivi o all’inizio del tutto, oppure alla fine…. prima della firma.

Ah ok…e la firma?

Alla fine di tutto…rigorosamente in forma autografa (ovviamente).

E scrivo cognome e nome o viceversa?

….come firmi normalmente….pensa che addirittura sono state ammesse forme di sottoscrizione diverse rispetto alla propria firma…per esempio l’uso dello pseudonimo…

L’uso di che cosa?

Lo pseudonimo…lascia perdere…

E se per caso uno firma prima della fine di tutto?

Beh…è un casino….sarebbero valide solo le disposizioni precedenti la firma….

Ma scusa…e se uno scrive così tanto che alla fine nn c’è più lo spazio per scrivere?

E’ successo…uno ha scritto un testamento così “pieno”, che alla fine nn c’era più lo spazio materiale per la firma…

I Giudici tendono a ritenere comunque valida la firma, in questi casi, posta marginalmente o addirittura su una pagina successiva….

…grande Massimo…sono sempre in debito….mi ricorderò di te nel mio testamento olografo….

….ecco…bene…allora vai dal notaio e fallo pubblico….

M.

 

 

IL FONDO PATRIMONIALE, IL TRUST…. E LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA 510 340 admin

IL FONDO PATRIMONIALE, IL TRUST…. E LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA

Chi ha scoperto l’acqua calda?

Poi… è stata scoperta o inventata?

Non lo so, però mi accorgo che a distanza di anni dalla sua scoperta (o invenzione) ancora oggi ogni tanto viene riscoperta…e il fatto fa sempre notizia…

Dai Massimo, dove vuoi arrivare – direte giustamente voi – taglia corto ed arriva al punto…

E arrivo al punto…

A caratteri cubitali sui giornali e sul web: “Fondo Patrimoniale e Trust aggredibili dalla revocatoria” (Corte di Cass. sent., n. 19376 del 3 agosto 2017).

Eccola qua, la scoperta dell’acqua calda che ancora fa notizia.

Una coppia, indebitata con la banca, prima vincola determinati beni con un fondo patrimoniale, poi, per andare oltre, con un trust.

La banca, leggerissimamente infastidita del fatto, agisce in revocatoria e i vincoli vengono dichiarati inefficaci nei suoi confronti.

Per quale motivo?

  1. Entrambi gli atti (F. Patrimoniale e Trust) sono a titolo gratuito;
  2. Il credito della banca era già esistente prima della costituzione dei vincoli;
  3. La consapevolezza in capo al creditore della esistenza del debito e del pregiudizio arrecato al creditore

Voi, sinceramente, avreste avuto qualche dubbio circa il fatto che (in quel caso, con quei presupposti) gli strumenti adottati nn avrebbero retto l’impatto della revocatoria?

Vedete, quello che più importa, è che chi fa consulenza patrimoniale (o aspiri a farla) abbia una preparazione ed una forza tale da poter guidare il proprio cliente verso le scelte (patrimoniali) più vantaggiose.

Questo, però, attenzione, nn significa dover sempre assecondare il cliente, anzi…il patrimonialista (in quanto tale) deve anche avere le palle di dire al cliente, in determinati casi, “non c’è niente da fare”. Si, in determinati casi, purtroppo, la soluzione patrimoniale più vantaggiosa per il cliente può essere questa.

Quello che ci dicono i giudici della cassazione nn cambia di un millimetro quanto a preziosità ed utilità di strumenti giuridici quali il Fondo Patrimoniale, Trust, atti di destinazione, polizze, ecc. ecc. ecc..

Tutti ottimi strumenti offerti dall’ordinamento giuridico che fanno parte della “cassetta degli attrezzi” (pardon…volevo dire del bagaglio culturale) del patrimonilsta per “ottimizzare” la patrimonialità del cliente.

Vanno però scelti ed utilizzati con cura, nel momento ed in presenza delle condizioni ottimali per poterlo fare in modo effettivamente vantaggioso.

Occorre rivolgersi a chi il patrimonialista lo fa di professione, altrimenti….con l’acqua calda, si rischia veramente di scottarsi….

M.

 

 

 

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