LA DONAZIONE DI BENI ALTRUI: E’ POSSIBILE?

LA DONAZIONE DI BENI ALTRUI: E’ POSSIBILE?

LA DONAZIONE DI BENI ALTRUI: E’ POSSIBILE? 510 340 admin

Lo sapete cos’è una donazione?

Ma si dai lo sapete…. è un contratto…

c’è un donante, che per spirito di liberalità, arricchisce un altro, il donatario e, di conseguenza, impoverisce sé stesso…tutto questo senza volere nulla in cambio….

E’ questo lo spirito della donazione, la liberalità….nn volere nulla in cambio di quello che do, o faccio per te…

Ma siccome è chiaro che nessuno “umanamente” dà niente per niente, il legislatore ne ha previsto la forma dell’atto pubblico, alla presenza di testimoni, a pena di nullità: chi dona deve essere consapevole di ciò che fa….

Vi sono eccezioni alla regola: nn è necessaria la forma dell’atto pubblico per la donazione di modico valore o, ancora, per le elargizioni in occasione di ricorrenze (compleanni, natale, ecc.)….

Una donazione può avere ad oggetto tanto il trasferimento di un proprio diritto, quanto l’assunzione di un obbligo…

Ma la domanda che mi pongo è: posso donare cose altrui? Cioè, posso donare cose che nn mi appartengono?

La risposta può sembrare scontata: no…ma cosa vuoi donare se nn ne sei proprietario…

In realtà la risposta (e la domanda) nn è proprio proprio scontata….riflettiamoci un attimo.

Sapete perché mi sorge questo dubbio? Il dubbio mi sorge proprio per il fatto che il codice civile prevede espressamente la possibilità di vendere la cosa altrui (art. 1478 c.c.): chi vende la cosa di un altro, si obbliga a procurarsene l’acquisto.

E allora…se posso vendere la cosa di qualcun altro, perché nn posso, per lo stesso principio, donarla?

D’altro canto cosa cambia: è per certi versi la stessa cosa, se nn per il fatto che con la vendita voglio in cambio un prezzo, con la donazione nn voglio niente….

Allora, diciamo che alcuni autori e qualche pronuncia giurisprudenziale (Cass. civ. sent. n. 1596/2001) ne riconoscerebbero la legittimità….la farebbero rientrare nell’ambito di una donazione obbligatoria….cioè, come espressamente prevede l’art. 769 c.c., posso donare trasferendo un diritto, o assumendomi un obbligo verso il donatario: nel caso specifico l’obbligo di acquisire la proprietà della cosa già donata…

In realtà, tanto in dottrina che in giurisprudenza prevale (ed è preferibile) la tesi in relazione alla quale è esclusa la donazione di cosa altrui.

Ciò per due motivi:

  1. l’art. 769 c.c. specifica che il donante deve disporre di un diritto proprio;
  2. l’art. 771 c.c. esclude che la donazione possa avere ad oggetto beni futuri, sancendone la nullità (beni oggettivamente futuri, cioè nn ancora esistenti, e soggettivamente futuri, cioè che nn fanno parte del patrimonio del donante).

Quindi, volete proprio donare? Nn esagerate….pensate intanto a donare quello che avete 🙂

M