Chiunque sia vivo al momento dell’apertura della successione può, astrattamente, essere chiamato all’eredità….anzi….addirittura chi risulta anche solo concepito in quel momento….e anzi….addirittura (nella successione testamentaria) chi non è neppure concepito, ma è figlio (anzi, diverrà il futuro figlio) di una persona in vita al momento della apertura della successione….
Ma erede, anzi, chiamato all’eredità è un minore d’età, come si fa?
Nell’asse ereditario potrebbero esservi debiti….e allora, può il minore rischiare d’indebitarsi già da bambino per i debiti altrui?….non c’è fretta direi… avrà modo e tempo da grande per far debiti…
Ecco allora che la legge prescrive che le eredità dei minori possono essere accettate (dal loro rappresentate legale) solo col beneficio d’inventario…ciò, ovviamente, per limitare al massimo l’impatto che un’eredità passiva potrebbe avere sul minore stesso….
…rimane ferma, comunque, la possibilità, per il rappresentante legale, di rinunciare, nell’eventualità che l’eredità nn appaia conveniente per il minore….
….in ogni caso, però, accettazione o rinuncia che sia, dovrà superare il vaglio dell’ apposita autorizzazione del giudice tutelare….
Potrebbe accadere, però, che tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed il figlio vi sia un conflitto d’interessi….o addirittura tra il figlio ed entrambi i genitori….
Se in conflitto è uno deciderà l’altro, se entrambi, dovrà essere nominato un curatore speciale.
Attenzione: il figlio minore eredita un bene immobile dallo zio…. il padre vorrebbe acquistarlo lui, corrispondendogli il prezzo di mercato, per adibirlo a residenza della famiglia….si può fare?
Art. 323 c.c.: i genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti, direttamente o per interposta persona, dei beni e dei diritti del minore.
Capito?
M.