LA DONAZIONE DELL’AZIENDA

LA DONAZIONE DELL’AZIENDA

LA DONAZIONE DELL’AZIENDA 307 164 admin

Anche l’azienda, come qualsiasi altro bene, può cadere in successione o, eventualmente, essere trasferita per atto tra vivi con donazione.

Il tema, tra l’altro, è sempre caldo quello del passaggio generazionale d’azienda…

Attenzione, però….sappiamo tutti, più o meno, cosa intendiamo per azienda….. ma giuridicamente parlando, cos’è un’ “azienda”?

Se leggo il codice, mi dice che è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.).

Ok….tanti beni insieme che mi consentono, se organizzati tra loro, e se io sono imprenditore, di esercitare l’impresa (cos’è l’impresa? …lasciamo perdere e concentriamoci su l’azienda che per oggi è più che sufficiente….).

Perfetto….ma allora, io imprenditore che ho organizzato diversi beni tra loro per l’esercizio dell’impresa, se oggi li voglio donare, come devo fare?

Non so se avete capito dove voglio arrivare….se dono l’azienda, dono un unico bene azienda o dono tanti singoli beni (che, appunto, formano un’azienda)?

Il dubbio a me è venuto…..non so a voi….

Ho incontrato posizioni (molto autorevoli) contrastanti….da una parte c’è chi dice che il trasferimento d’azienda è trasferimento di un unico bene complesso, mentre altri ritengono si tratti di donazione di tanti beni….

La cosa è di non poco conto….se l’atto di donazione non è corretto, la nullità può essere fatta valere senza limiti di tempo…..

La dottrina ritiene si tratti di un unico bene donato, mentre la giurisprudenza (anche se molto datata) ritiene si debba procedere all’indicazione dei singoli beni donati….

D’altro canto, se si legge l’art. 782 c.c., in tema di donazione in generale, ci dice che, oltre alla necessità dell’atto pubblico, se vi sono cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con l’indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio….

In azienda ci sono cose mobili? Normalmente si….e per me l’art. 782 c.c. parla abbastanza chiaro….

M.