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COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 317 159 admin

COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’


Come noto, la legge 76/2016, meglio nota come legge “Cirinnà” ha tipicizzato, dal punto di vista legislativo, due nuovi modelli familiari socialmente già diffusi.
Parlo ovviamente delle convivenze e delle unioni tra persone dello stesso sesso.
Brevemente: le convivenze (omosessuali o eterosessuali) oggi possono essere registrate anagraficamente, le coppie omosessuali possono unirsi civilmente attraverso uno pseudo matrimonio.
Conseguenze: alle prime, pur rimanendo convivenze, viene data la possibilità di rendere pubblica ed ufficiale la propria relazione affettiva, alle seconde è consentito di istaurare un rapporto (quasi) analogo a quello di una coppia unita in matrimonio.
Solo per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, però, vengono riconosciuti i diritti patrimoniali, successori e previdenziali della coppia sposata.
Bene, ciò premesso, faccio ora riferimento ad una interessante pronuncia della Corte d’Appello di Milano.
La vicenda oggetto di giudizio si colloca temporalmente prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà e riguarda, quindi, una coppia omossessuale che non aveva potuto accedere all’istituto delle unioni civili, e delle relative regole inerenti la pensione di reversibilità.
Uno dei partner, già beneficiario della pensione erogata dalla propria cassa professionale, viene a mancare.
Il partner superstite, sulla prova della loro stabile relazione affettiva e di convivenza, chiede gli venga erogata la pensione di reversibilità.
L’ente erogatore nega il diritto, così s’instaura un giudizio, che in primo grado vede soccombere il partner, ma che in appello si vede ribaltata la sentenza e riconosciuto il diritto pensionistico.

Corte appello Milano, 24/05/2018, n.1005
“Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile — che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare — va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell’art. 2 Cost.; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte costituzionale”.

Chiaro? La corte riconosce un diritto costituzionalmente garantito a favore di chi (prima dell’avvento della legge Cirinnà sulle unioni civili) era “giuridicamente” impossibilitato ad unirsi civilmente con il proprio partner.
Non sappiamo se via o meno in corso il giudizio di Cassazione, ma indubbiamente Interessante direi, e da portare a conoscenza da parte di ogni consulente patrimoniale a clienti e conoscenti che abbiano vissuto la medesima vicenda.

CRIPTOVALUTE e SUCCESSIONE EREDITARIA 493 340 admin

CRIPTOVALUTE e SUCCESSIONE EREDITARIA

Ne leggo un pò qua e un pò là, vedo spesso l’argomento trattato dai media, ne parlano al bar…. il fenomeno cripotovalute oramai è sdoganato a livello planetario….. e siamo solo all’inizio, xchè oramai in un’economia virtuale la moneta non potrà che essere virtuale e, come già sta avvenendo, i tre quattro players che detengono i “canali commerciali” a livello mondiale, creeranno la loro moneta….
Benissimo…. quello che rilevo spesso al momento, però, è una “visione meramente speculativa” del fenomeno… e mi sta bene, ci mancherebbe, se uno è bravo, compravenda bitcoins, azioni, immobili, orologi, se riesce a guadagnarci ben x lui (….e se ci perde, insomma, veda lui….).
Il mio problema, però, i miei dubbi sn di tutt’altra specie…. cos’è “giuridicamente” una criptovaluta, cosa succede (dal punto di vista successorio) se viene a mancare il suo titolare, cosa succede dei tuoi soldi reali/virtuali se viene a mancare il titolare dell’exchange….
Recentemente è venuto a mancare il fondatore di una delle più importanti piattaforme exchange, il quale, x conservare il massimo livello di sicurezza delle operazioni, aveva previsto l’esclusività del controllo delle utenze attraverso i suoi dispositivi portatili, blindandosi il tutto con diversi gradi di crittografia.
Poi lui improvvisamente muore…. cosa succede? Succede che improvvisamente nessun utente riesce ad operare, e rimangono bloccati milioni di dollari (…anzi, ex dollari diventati “bit”).
Per carità, un episodio isolato…. però, per lo meno a me, la cosa lascia pensare (dal punto di vista giuridico…)
Diciamo che a mio avviso servirebbe consapevolezza e informazione (stiamo parlando di soldi/risparmi vero?)… ma chi dovrebbe informare/vigilare?  
E se invece del gestore, succede che a mancare sia il titolare dei “bit” soldi? 
Diciamo che nella normalità, gli eredi di un cc bancario tradizionale ci arrivano…. vanno in banca, dall’intermediario, c’è il numero verde…..
Ma nel caso di un exchange come funziona?

Le domande da porsi secondo me potrebbero essere molte…. che tipologia di bene/rapporto stiamo trattando? È valuta? È un titolo di credito? Qualunque cosa sia, è da considerare in Italia o all’estero?
Poi mi viene da pensare che, in un campo come quello delle criptovalute , basato sulla decentralizzazione e sull’anonimato, l’eventuale accesso alle quote ereditarie da parte degli eredi potrebbe nn essere così scontato ed immediato…. 

Se la valuta digitale mi rappresentasse un diritto di credito (ripeto “se”), sicuramente potremmo affermarne la natura patrimoniale e, quindi, il coinvolgimento nella massa ereditaria.
I “bit eredi” dovrebbero poter accedere ai fondi, e degli stessi si dovrebbe poter disporre per testamento.
Ma il problema rilevante, a mio avviso, potrebbe essere quello della difficoltà riscontrabile dagli eredi di poter essere a conoscenza della chiave privata del portafoglio virtuale (…cioè della sua formula di decriptazione).
Le criptovalute, infatti, funzionano in base a sistemi crittografici, al fine di garantire l’anonimato dell’utente sulle piattaforme di scambio, il che rende impossibile accedere ai fondi senza chiave d’accesso.
Ma proprio questo voler garantire la sicurezza degli utenti, ha fatto si che i portafogli virtuali sviluppati negli ultimi anni, siano gestiti con procedure automatizzate che non consentono nemmeno ai fornitori del servizio di accedervi e di “forzare” il portafogli per conto degli eredi.
Proviamo poi ad immaginare le dinamiche che potrebbero crearsi per l’ipotesi in cui il de cuius, al momento della registrazione del proprio account non avesse fornito i propri dati per mantenere l’ anonimato nel sistema… il gestore potrebbe non riconoscere gli eredi…
Il problema a questo punto diventa tecnico-giuridico: il caro vecchio testamento (da noi poco utilizzato) dovrebbe mescolarsi ed adattarsi al mondo dei “bit”…. servirebbero cyber consulenti, cyber testamenti, cyber eredi….

…..Satoshi Nakamoto, presunto ideatore del bitcoin, dovrebbe aiutarci a sbrogliare la matassa…. nel frattempo nn preoccupatevi cyberpatrimonislisti, sto studiando per bene il tutto per accompagnarvi nel futuro….

MASSIMO PERINI – Avvocato Patrimonialista –

LA PENSIONE DEL FUTURO 510 340 admin

LA PENSIONE DEL FUTURO

Come sarà la pensione del futuro?

Bella domanda….. cerchiamo di darci una risposta…

Oggi, tra gli addetti ai lavori, si inizia a sentire parlare con insistenza di previdenza…..

Si tratta di iniziative indubbiamente lodevoli, in linea con le esigenze degli scenari sociali futuri.

In questi giorni se ne parla parecchio, ed ho avuto modo di confrontarmi con professionisti di spessore….

La vita si allunga, i risparmi si accorciano, più pensionati, meno nascite, meno lavoratori…. il sistema, numeri alla mano, non regge….

Il problema è chiaro, evidente, tanto che, ne parlavo con un mio caro collega, mi sembra addirittura superfluo parlarci del problema…. occorre parlare delle soluzioni….

Sto leggendo molte cose interessanti sull’argomento, ma poi, come sempre, devo fermarmi e, al di là di quello che mi dicono o ci dicono, ho la necessità, come sempre, di ragionare ed elaborare con la mia testa…..

Allora arrivo ad alcune prime semplici conclusioni:

  1. Si tratta di un problema futuro certo
  2. Si tratta di una questione patrimoniale complessa
  3. Si tratta di una questione per la quale intervenire in modo “privatistico”
  4. Si tratta di un tema tecnico che non può essere trattato in modo “isolato”

A questo punto, credo si possa tranquillamente affermare che il tema previdenziale, essendo un tema patrimoniale, vada affrontato e gestito nell’ambito di uno studio patrimoniale ad ampio raggio…..

Cerco di spiegarmi un po’ meglio….. due lavoratori, stesso lavoro, stessa età, stesso reddito, stesso montante previdenziale, possono essere gestiti allo stesso modo dal punto di vista (del problema) previdenziale?

No….

Le variabili possono essere infinite (o quasi…)

Patrimonio personale, propensione al risparmio, stato di salute, composizione della famiglia, eventuale famiglia di origine, patrimonio liquido e patrimonio reale immobilizzato….

Il problema previdenziale (che oramai è pacifico che di problema si tratta), è tema personalissimo che necessita di un’analisi e di un progetto ad hoc….

Noi di Kleros lo trattiamo quotidianamente….. elaboriamo quotidianamente tutte le casse, e tutte le tipologie di pensione…… ma mai in maniera isolata…. per noi ogni questione patrimoniale va inquadrata all’interno di uno studio patrimoniale globale e tradotta in un progetto patrimoniale globale personalizzato…..

Il tema previdenziale va inquadrato all’interno del più ampio tema del “rischio” patrimoniale, perché ne rappresenta una delle sue sue sfaccettature…..

I professionisti che collaborano con noi e che utilizzano i nostri servizi consulenziali, hanno a disposizione un sistema patrimoniale “completo”, che abbraccia la patrimonialità a trecentosessantagradi, e dove la parte “previdenziale” rappresenta uno degli aspetti fondamentali della patrimonialità….

Solo così il cliente si può riconoscere nelle problematiche, acquisire consapevolezza, arrivare alle soluzioni ed ai prodotti personalizzati.

Quindi tornando alla domanda iniziale “come sarà la pensione del futuro?” noi diamo una risposta certa: quella che oggi abbiamo progettato all’interno del tuo progetto di vita patrimoniale globale, perché il futuro noi lo costruiamo, insieme al cliente, nel presente.

Spiegheremo tutto nel dettaglio il prossimo giovedì 21 novembre a Milano, al nostro convegno “LA CONSULENZA PATRIMONIALE OPERATIVA”, dove illustreremo le nozioni, la tecnologia e le soluzioni a supporto della consulenza patrimoniale.

Info ed iscrizioni: www.kleros.it -> news -> eventi

Massimo Perini – Avvocato Patrimonialista –

Partner Kleros

www.kleros.it

LA SUCCESSIONE DELL’AZIENDA SECONDO STEVE JOBS 257 193 admin

LA SUCCESSIONE DELL’AZIENDA SECONDO STEVE JOBS

Steve Jobs… personaggio fantastico…. imprenditore, inventore, manager….

Un racconto da leggere e rileggere, come un affascinate romanzo, una storia da vedere e rivedere, come un gran bel film….

E’ furi discussione, parliamo di una persona fuori dal comune…

…però attenzione, anche se di Steve Jobs ne nascono uno ogni mille anni, credo che si possa affermare che anche noi, nel nostro territorio, tanti piccoli Steve Jobs li possiamo individuare….

Allora, Steve Jobs, dato in adozione subito dopo la nascita dai suoi genitori biologici, a 21 anni abbandona gli studi e, insieme ad un amico, fonda Apple, iniziando a lavorare in un garage.

Quattro anni più tardi, nel 1980, a soli 25 anni, Jobs quota Apple in borsa.

Le sue invenzioni cambiano letteralmente il mondo, le abitudini ed i mercati: inventa Macintosh, iMac, iPod, Iphone e iPad.

Dall’archivio dei brevetti USA, risultano registrate 313 invenzioni sulle quali appare il nome di Steve Jobs. A Bill Gates ne sono riconducibili 9.

Oltre ad Apple fonda la società informatica NEXT e la Pixar, successivamente ceduta a Disney, della quale Jobs diverrà uno dei principali azionisti.

Una storia unica e affascinante…..

Se penso però a quanti piccoli imprenditori in Italia, nell’immediato dopoguerra, tra mille difficoltà, magari senza soldi ed istruzione, si sono inventati un lavoro, un’ azienda, dei prodotti unici, ed hanno creato il cosiddetto Made in Italy, credo che tanti piccoli Steve Jobs ce li abbiamo anche tra di noi….

Steve Jobs poi verrà a mancare prematuramente nel 2011, a soli 56 anni, a causa di una malattia incurabile.

Oggi credo possiamo affermare tranquillamente che esiste il mondo prima di Steve Jobs ed il mondo successivo a Steve Jobs.

Al momento della sua morte il suo patrimonio personale è stato stimato attorno ai 9 miliardi di dollari.

Ha lasciato la moglie e quattro figli. Una delle figlie nacque da una sua precedente relazione.

Ebbene, Jobs ci lascia una serie invenzioni che hanno contribuito a cambiare il nostro modo di lavorare, imparare, comunicare, divertirci….

Io credo, però, che spesso si trascuri un importante insegnamento, un piccolo grande insegnamento che a mio avviso potrebbe essere utile ai nostri tanti piccoli Steve Jobs che con sacrificio e talento han tirato su aziende dal nulla, creando ricchezza e benessere.

Quando parliamo e trattiamo il tema del passaggio generazionale d’azienda, uno degli errori diffusi, è quello di voler trovare necessariamente un sostituto in azienda che rappresenti una sorta di “clone” dell’imprenditore uscente….

Vedete, il buon patrimonialista deve saper distinguere tra passaggio generazionale d’azienda e continuità d’azienda….

Tornando a Steve Jobs, con l’aggravarsi della sua malattia, si trovò di fronte a delle scelte importanti dal punto di vista imprenditoriale.

La scelta più critica, indubbiamente, capire come dar continuità a quanto da lui creato, pur in assenza di “Steve Jobs”…. cosa non semplice direi….

Jobs, da imprenditore straordinario quale è stato, ha compreso un aspetto determinante: la differenza tra il creare e tra il dare continuità a quanto già creato.

Ha capito benissimo che sarebbe stato impossibile ed assurdo immaginare di dover cercare e trovare un altro Steve Jobs….

A lui serviva qualcosa di diverso, la persona più adatta a dare continuità a tutto quello già creato….

Prima di morire nomina suo successore a timone della Apple Tim Kook, persona e professionista completamente diversa da lui…. sceglie, per il dopo di lui, una persona “quadrata”, un uomo di intelligenza, di numeri, una garanzia in termini di stabilità….

Ecco, credo che tutti i nostri piccoli grandi Steve Jobs che hanno avuto la capacità di creare cose fantastiche, oggi dovrebbero avere ben chiaro un programma di continuità, un programma diretto a proiettare in modo stabile, tutta la loro ricchezza creata, nel futuro….

Noi di Kleros abbiamo affiancato centinaia di imprenditori nel delicato momento del passaggio generazionale dell’azienda, andando a valutare insieme aspetti aziendali e dinamiche familiari, in modo da creare un progetto di continuità nell’interesse sia dell’azienda che della famiglia.

Vi aspettiamo al nostro evento del prossimo 6 novembre a Padova e del 21 novembre a Milano. Parleremo di “Consulenza Patrimoniale Operativa”, e per chi vorrà iniziare a collaborare con noi, abbiamo creato la Kleros Community, all’interno della quale condivideremo le nostre esperienze sui casi già affrontati e risolti, nonché la nostra piattaforma informatica per la raccolta ed elaborazione automatizzata dei dati patrimoniali.

Info ed iscrizioni: www.kleros.it -> news -> eventi

Massimo Perini – Avvocato Patrimonialista –

Partner Kleros


IL CAPITALE UMANO (…dei leoni e delle gazzelle) 278 181 admin

IL CAPITALE UMANO (…dei leoni e delle gazzelle)

Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole,non importa che tu sia leone o gazzella, l’importante è che cominci a correre…”.

Già sentita? Sii? …..si, lo so…. già sentita tante volte…. rischio di nn essere originale? ….seguimi…

….se io chiedessi a cento persone là fuori “vorresti essere il leone o la gazzella”, su cento, novanta sceglierebbero il leone….. xché il leone affascina, il leone è simbolo di forza, potenza, xché il leone è il leone….

….poi però se ci pensi bene, anche te che hai scelto di essere leone anziché gazzella, mica è facile…..

Prova a pensarci al leone….. lui va a letto e mica è facile…. “domani mi sveglio e devo essere in forma….. quella corre, e come che corre….. o sn in forma, a palla, o qui si muore di fame tutti, io e la mia famiglia…..

….e per quelli, magari in minoranza, che han scelto il “ruolo gazzella”, nn ci allontaniamo poi di tanto….. “….domani gliela faccio vedere io, cià poco da fare la voce grossa…. lo faccio correre così tanto che gli faccio fare l’infarto…”

Certo… è la legge della natura….

Attenzione, però…. questo nella normalità della vita…. vince chi è più bravo, chi è più volenteroso, chi è più intraprendete, intelligente, scaltro…..

Poi però c’è l’imprevisto, che fa parte della stessa vita, e cambia le regole del gioco…..

……incidente, malattia, vecchiaia….. e ancora una volta, nn importa se sei leone o gazzella……

Se sei il leone portatore di reddito, se sei la gazzella, veloce e scaltra, che supera tutti gli ostacoli nell’interesse suo e della sua famiglia, cosa succede in caso d’infortunio, malattia, vecchiaia…..

Se tu leone o gazzella sei invalido, inabile, anziano, avrai necessità di assistenza, cure…. costi e spese che si aggiungono a tutto quello che è necessario nella normalità, per te e per le persone che dipendono da te, ma in una situazione di criticità nella quale tu nn sei più in grado di produrre un reddito….

Il supporto assistenziale e previdenziale?

….hai mai visto qualche numero? ….bene, te lo dico io…. il sistema previdenziale pubblico e quello delle casse professionali nn garantisce autosufficienza né ai propri leoni e né alle proprie gazzelle…..

Quindi, nn importa se tu hai scelto di essere leone o gazzella, ciò che importa è che tu ti assicuri che se per qualsiasi motivo tu domani nn riuscirai a correre, ci sia qualcun altro che corra per te, e per la serenità e stabilità economica tua e della tua famiglia….

La chiamano “protezione del capitale umano”, io la chiamo tutela della famiglia e la traduco in “progetti patrimoniali” personalizzati….

Noi di Kleros ci lavoriamo quotidianamente, xché è uno degli aspetti della patrimonialità, e deve far parte di un progetto patrimoniale integrato…..

Abbiamo realizzato una piattaforma informatica che calcola tutto in automatico, partendo da alcuni semplici dati, mette a disposizione la situazione “rischio” e coperture/scoperture di tutti i leoni e le gazzelle, a prescindere dal sistema previdenziale a cui aderiscono…..

Vuoi poi metterlo insieme a tutto il resto del patrimonio e della famiglia, calcolare quote di eredità, ottimizzazione fiscale e creare soluzioni personalizzate di tutela, ottimizzazione e passaggio generazionale?

Semplice, con noi lo puoi fare già da subito, contando sulla nostra struttura e sul nostro supporto operativo…..

Ti aspettiamo il 6 novembre a Padova e il 21 novembre a Milano al nostro evento Kleros “LA CONSULENZA PATRIMONIALE OPERATIVA”, dove illustreremo i nostri servizi patrimoniali operativi e la nuova Kleros Community, la community dei patrimonialisti italiani(info ed iscrizioni www.kleros.it -> news -> eventi)

MASSIMO PERINI Avvocato Patrimonialista

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TESTAMENTO E TUTORE 452 340 admin

TESTAMENTO E TUTORE

Le persone che ho sedute di fronte a me sono due anziani genitori. Il loro obiettivo è quello di avere informazioni circa la possibilità di porre in essere forme di tutela a supporto del loro unico figlio.

Loro, infatti, sono genitori di un figlio incapace di intendere e volere sin dalla giovane età, in conseguenza di un grave incidente.

Il loro figlio è interdetto.

La domanda è la seguente: come facciamo ad essere sicuri che, quando noi non ci saremo più, nostro figlio effettivamente sarà seguito da chi vogliamo noi? Quindi, come possiamo intervenire oggi per il futuro del nostro figlio?

Il loro problema non è tanto economico…. non si definiscono ricchi, ma hanno una casa di proprietà, risparmi e rendite che possono supportare il loro figlio anche “per il dopo di loro”…..

La domanda allora è questa: i genitori possono scegliere chi si prenderà cura del loro figlio, quando loro non ci saranno più?

E, ancora, quali soluzioni prendere in considerazione?

Il problema è complesso, diffuso, ed è intervenuta anche una legge, la L. 112/216 (la cosiddetta “Legge sul dopo di noi”), per regolare una materia delicata e spesso difficile da affrontare: il futuro e l’assistenza delle persone più fragili.

“Vedete, ora voi potete fare tutto…. tutto quello che ritenete opportuno per il vostro figlio, noi siamo in grado di tradurlo in termini tecnici-operativi, in un progetto di stabilità e tutela patrimoniale in linea con le vostre volontà”.

Mi seguono, mi ascoltano con molta attenzione, e vedo che mentre parlo, gli spiego e gli semplifico con esempi pratici, nella loro mente gira l’immagine del loro figlio….

Il padre ha gli occhi lucidi e le poche parole che usa sembra quasi siano scelte e selezionate per rappresentarmi il suo amore verso il figlio……

La mamma invece è attenta e vuol capire bene….. deve fare ordine tra le mille cose lette, sentite, i consigli ricevuti…..

Indubbiamente lei è una grande mamma e lui un gran bel papà…..

“Ascoltatemi bene però: c’è una piccola grande variabile: se voi perdete la capacità d’intendere e di volere, il tutto lo possiamo già tradurre in “sarà quel che sarà””.

Allora…. arrivo al punto: “Avete mai fatto un testamento?”

“No avvocato…..”

“Bene, siete nella norma….. secondo dati ufficiali solo l’8% degli Italiani lo fa…”

“Vedete, il testamento è un atto di responsabilità e libertà patrimoniale di valore enorme…. bisogna capirlo e, purtroppo, bisogna anche saperlo consigliare….”

“Noi adesso, insieme, facciamo una grande cosa: progettiamo, elaboriamo, traduciamo le vostre volontà in un piano operativo…… mettiamo in tutela voi due dal punto di vista patrimoniale nel caso di premorienza del coniuge, designiamo il futuro tutore del figlio in vostra mancanza…..”

“Come?”

“Prendete carta e penna che ci mettiamo al lavoro……”

Ci siamo rivisti qualche giorno fa in centro…. lui quasi gli si staccava il braccio per salutarmi dall’altra parte della strada….. lei quasi si faceva ammazzare per attraversare la strada….

…..mi è venuta incontro, non mi ha detto niente…. mi ha dato una carezza…. una carezza che vale più di tutte le parole che poteva dirmi…… ed è tornata dal suo marito….

La consulenza patrimoniale non riguarda i patrimoni, ma riguarda le persone dietro alle quali stanno i patrimoni…..

MASSIMO PERINI

Vi aspettiamo all’evento Kleros “La Consulenza Patrimoniale Operativa” il 6 novembre a Padova e il 21 novembre a Milano. Per tutti coloro che decidono di “essere”, ancor prima di fare, il Patrimonialista.

Info ed iscrizioni su www.kleros.it -> News -> Eventi

CONTO CORRENTE COINTESTATO: LA PROPRIETA’? 1366 768 admin

CONTO CORRENTE COINTESTATO: LA PROPRIETA’?


Viene a mancare una signora che, tra l’altro, lascia in eredità un conto corrente ed un deposito titoli cointestati con altri soggetti….

I cointestatari vengono citati in giudizio dagli eredi, in quanto si sarebbero “appropriati” di una quota del tutto pari alla propria porzione di cointestazione…..

I contitolari del deposito, citati in giudizio, resistono, ritenendo che le somme, in relazione alla cointestazione, fossero di loro proprietà….. poi, per l’ipotesi in cui fossero condannati alla restituzione ed al risarcimento del danno, chiamano in causa il loro consulente finanziario per essere tenuti indenni……

Arriva la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21963 del 3 settembre 2019, e sui social si apre il dibattito sui conti correnti cointestati e la proprietà delle relative somme…

La pronuncia in commento risulta interessante, in quanto vengono coinvolti aspetti di diritto successorio mescolati al diritto contrattuale……  però tranquilli, nn è cambiato niente….

…….partiamo dall’inizio e facciamo ordine….

Se tu hai danaro depositato in un conto corrente bancario, tu nn hai danaro….

Mi spiego…. quello che tu chiami “i miei soldi”, in realtà sn soldi della banca, e tu hai un credito per pari importo verso la banca…. Ci siamo fin qui?

Perfetto…. andiamo oltre…. se quel conto corrente dovesse essere cointestato tra più soggetti, entra in gioco quanto previsto dall’art. 1298, comma II, c.c. (Rapporti interni tra debitori e creditori solidali): “le parti di ciascuno si presumo uguali, se non risulta diversamente

Quindi quel “si presumono” significa che se siamo in due cointestatari, si presume che il deposito sia fifty fifty, 50 e 50… ripeto, si presume…..

Il “si presume” significa che tale presunzione può essere superata, come ogni presunzione, con prova contraria……

Quindi, come specifica la Suprema Corte, l’essere cointestatario nn equivale ad essere proprietario…..

Solo un atto comprovante la cessione a titolo oneroso (vendita) o gratuito (donazione con atto pubblico) del relativo credito giustifica la proprietà del cointestatario.

Quindi, se fin qui abbiamo trattato la parte contrattuale della questione, va da sé che l’aspetto successorio ne è la conseguenza….

Se la cointestazione nn produce proprietà, ma una semplice presunzione, il relativo credito cadrà nella successione del suo titolare….. salvo prova contraria…..

Quindi, per essere chiari, che nn passi mai il messaggio fuorviante che una cointestazione di un conto corrente o deposito titoli valga a superare le regole successorie…..

Attenzione, però, vi prego….. nn fate confusione con le cointestazioni tra coniugi in regime di comunione dei beni….. tutto il ragionamento potrebbbe essere stravolto…..

Ok?

MASSIMO PERINI – Avvocato Patrimonialista –

PARTNER KLEROS www.kleros.it

La rinunzia all’eredità e… buone vacanze 510 340 admin

La rinunzia all’eredità e… buone vacanze

Prima di andarmene in vacanza, magari ancora due cosine sulla successione ereditaria magari ve le dico….

Due cosette buttate là, così magari colgo anche l’occasione di salutarvi ed augurarvi e augurarmi buone vacanze…..

Di che vi parlo….. vado così, a caso…. parliamo di rinuncia all’eredità…..

Allora, come saprete, esiste un’ antica regola che ci arriva dal nostro bellissimo Diritto Romano, alla base del quale poggia il nostro attuale ordinamento giuridico moderno…

In virtù del principio semel heres, semper heres, chi è erede lo è per sempre… significa che una volta accettata un’eredità nn si torna più indietro….

Quindi, in seguito alla chiamata all’eredità, l’accettazione della stessa (nelle varie forme in cui può concretizzarsi, alcune direi piuttosto insidiose) diviene irrinunciabile…. una volta erede, lo sei per sempre…. bello no?

E’ possibile, però, per il “chiamato”, rinunciare all’eredità… cioè decidere di nn volerla acquisire quella qualifica di erede…

Come? Nei modi, nelle forme, nei termini e con gli effetti previsti dalla legge….

E’ di fondamentale importanza ricordate che la rinunzia è sempre un atto formale, e va fatta con dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ed è inserita nel registro delle successioni… chiaro?

Il formalismo, si rende evidentemente necessario al fine di garantire i terzi circa la possibilità di venire a conoscenza della rinuncia stessa.

Attenzione…. però, il codice, ad un certo punto, parla di retroattività della rinuncia…. art. 521 c.c…. avete presente no? … e cosa significa?

Allora, il concetto è molto semplice ma allo stesso tempo molto importante….

Chi rinuncia viene considerato dalla legge come se a quella successione nn fosse mai stato chiamato…

Ma quali effetti produce la rinunzia per il rinunciante rispetto al patrimonio riferibile al de cuius? Cioè, concretamente, tu potresti dirmi…. se rinuncio cosa succede ai beni che magari ho già ricevuto dal defunto o che comunque potrei ricevere?

Beh…, se rinunci, è chiaro e pacifico, nn diventi erede, nn ricevi beni in successione….

Però attenzione, sia chiaro, tu rinunziante puoi trattenere le donazioni che già avevi ricevuto in vita dal defunto…… e questo nn guasta…

Poi attenzione, e questo è moooolto importante…. il rinunziante può domandare il legato a suo favore…. e anche questo nn guasta se ci pensiamo bene…. cioè significa che tu ti puoi prendere beni ereditari specifici, a titolo di legato, pur nn acquisendo la qualifica di erede in seguito alla rinuncia….

E’ chiaro?

Bene…. ora mi fermo qua, vi auguro una felice estate, bellissime vacanze e…. e niente, ci rivediamo a settembre, belli come il sole, con mille novità, idee, iniziative…..

MASSIMO PERINI – Avvocato Patrimonialista –

EREDITA’ ALLE ONLUS: 10 domande e 10 risposte 497 340 admin

EREDITA’ ALLE ONLUS: 10 domande e 10 risposte

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS, EMERGENCY ONG ONLUS….. alcuni dei nomi tra i più noti tra le cosiddette “ONLUS”…..

In realtà poi ne conosciamo tutti qualcuna, magari meno nota, magari pure dietro casa…. x gli animali, a supporto delle persone meno abili, gli anziani, i bambini etc…..

Ma poi però, se ci pensiamo, cos’è una ONLUS? Cioè, tecnicamente, di cosa stiamo parlando? E, soprattutto, in considerazione delle attività che svolgono, come funzionano un eventuale lascito testamentario o donazione a loro favore?

Allora, fatti queste domande e prova a rispondere:

1- COSA SIGNIFICA ONLUS?

ONLUS sta per organizzazione non lucrativa di utilità sociale…. quindi, NO LUCRO-SI UTILITA’….. chiaro?

2- Quale forma giuridica deve assumere una ONLUS?

Tecnicamente si risolve in una forma associativa, caratterizzata da una finalità specifica e da alcuni requisiti previsti dalla legge. La ONLUS,  gode di un trattamento fiscale privilegiato.

3- Chi può assumere la qualifica di ONLUS?

Le associazioni (riconosciute o meno), i comitati, le fondazioni, le società cooperative, gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica (art. 10, c. I, L.460/1997)

4- Chi nn può essere ONLUS?

Gli enti pubblici, le società commerciali nn cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro e di categoria.

5 – Chi è in automatico una ONLUS?

Le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali ed i loro consorzi.

6- Quali altre caratteristiche deve obbligatoriamente presentare?

Al fine di acquisire la qualifica di ONLUS, è necessario che lo statuto o l’atto costitutivo sia redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata registrata e abbia il contenuto previsto dalla legge.

7- Che finalità deve prevedere lo Statuto?

Lo statuto deve prevedere una finalità particolare, tra le più frequenti vanno sicuramente annoverate l’assistenza sanitaria, beneficienza, istruzione, sport dilettantistico, tutela dell’ambiente o dei beni culturali, ricerca scientifica, etc..

8- Un ente nn ONLUS, può successivamente acquisire la qualifica di ONLUS?

Gli enti che nn sono ONLUS di diritto possono diventarlo solo se ottengono l’iscrizione all’ Anagrafe delle ONLUS, che ha valore costitutivo della relativa qualifica ed elemento determinante per le esenzioni fiscali.

9- La ONLUS può essere chiamata all’eredità? Può ricevere donazioni?

La ONLUS può ricevere eredità, legati e donazioni…..

Attenzione, però: la ONLUS, in quanto ente nn lucrativo, deve necessariamente accettare con il beneficio di inventario…..

10-  E dal punto di vista fiscale quale trattamento è previsto per la ONLUS dal punto di vista successorio?

I trasferimenti per successione /donazione a favore di Onlus nn sn soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, c. I, Tus), nn sn soggetti all’imposta ipotecaria (art. 1, Tuic), e nn sn soggetti all’imposta catastale (art. 10, c. 3, Tuic).

MASSIMO PERINI – Avvocato Patrimonialista –

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