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PATRIMIONIO, DEBITI E REVOCATORIA 604 340 admin

PATRIMIONIO, DEBITI E REVOCATORIA

Hai debiti? Vorresti sapere come “potrebbe uscirne” la tua sfera patrimoniale? Beh… capisco….

Cominciamo così…prova a rispondere a questa semplice domanda:

quali sono le garanzie che la legge prevede a tutela di un credito?

Come?  No amico mio ….sbagliato…

Comprensibilmente tu mi hai risposto prontamente PEGNO, IPOTECA e FIDEJUSSIONE, quali garanzie reali (le primi due) e personali (la terza)…

In realtà, purtroppo per te, la prima e più penetrante forma di garanzia patrimoniale prevista a tutela di un credito è…. il TUO PATRIMONIO.

Sì, proprio il tuo patrimonio…. Nn so se lo sapevi, ma il tuo patrimonio personale rappresenta la prima e più penetrante forma di garanzia del credito prevista dalla Legge….. tutto quello che hai già,  e tutto ciò che potrai avere nel futuro…. bellissimo….

Come? Allora tu ti liberi del tuo patrimonio, così poi, molto educatamente, saluti i tuoi creditori?

No, mi dispiace carino, il Legislatore ti ha già letto nel pensiero, lo ha già previsto….

Proprio per questo il tuo legislatore ha previsto le REVOCATORIE

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Si tratta di due diverse tipologie di azioni volte a tutelare i diritti e le aspettative dei tuoi creditori

Le azioni revocatorie sn di due tipi: l’ordinaria, ex art. 2901 c.c., e quella fallimenare (art. 66 e ss. L. Fallimentare)

Ti parlo un po’ della prima, l’ordinaria… che prevede che se tu fai l’intelligente, e trasferisci la tua patrimonialità per “slegarla” alle tue vicende debitorie, così sottraendo patrimonio ai creditori, questi ultimi possono agire con un’apposita azione, rendendo inefficaci nei loro confronti i tuoi atti dispositivi…. cioè, detto più semplicemente, potranno comunque aggredire i beni di cui ti sei spogliato

I requisiti per agire in revocatoria da parte del creditore?

  •  il primo, oggettivo, è il c.d. “eventus damni” consistente in un concreto pregiudizio arrecato, dal tuo atto dispositivo alle ragioni di credito; 
  • il secondo, soggettivo, ricondotto alla tua sfera comportamentale di debitore, che ha posto in essere l’atto dispositivo (scientia fraudis), ovvero la tua consapevolezza di provocare con l’atto dispositivo “l’eventus damni

Come? Se tu vendi i tuoi beni e nn te ne spogli gratuitamente?

….si capisce che il tuo legislatore ti conosce moooolto bene, ed ha previsto anche questa ipotesi….

….mentre nel caso in cui il tuo atto dispositivo sia a titolo gratuito (ad esempio una donazione), il creditore che avvia l’azione revocatoria non deve dimostrare che il terzo beneficiario dell’atto a titolo gratuito era consapevole del pregiudizio che l’atto arrecava a lui creditore, nel diverso caso di atto a titolo oneroso il creditore dovrà dare la prova della consapevolezza (scientia fraudis) anche del terzo acquirente (c.d. partecipatio fraudis).

Come? Quanto tempo ha il creditore per agire in revocatoria contro i tuoi atti dispositivi?

5 anni…. i cinque anni che potrebbero essere i più lunghi della tua vita…..


MASSIMO PERINI -Avvocato Patrimonilista


CONVIVENTI: INVESTIMENTI E PATRIMONIO, LE CRITICITA’ 1920 600 admin

CONVIVENTI: INVESTIMENTI E PATRIMONIO, LE CRITICITA’

Ne scrivevo su questo blog poco più di un anno fa, esattamente il 13 maggio del 2018…

Il titolo era “IL TRUST DAVIDE ASTORI”

Ne ho scritto poi sul mio libro (IL PATRIMONIALISTA, un viaggio nel mondo della patrimonialità)….

Davide Astori… un uomo, un padre, un compagno…

Improvvisamente succede quello che nn può e nn dovrebbe succedere ad un giovane, nel pieno delle proprie forze e della propria vita, tanto più se si tratta di uno sportivo a livello professionistico…

Improvvisamente però succede, e ti accorgi quanto la vita sia imprevedibile…

La morte improvvisa, nel sonno, di Davide Astori fa immediatamente il giro del mondo, scuote il cuore e le anime degli Italiani, improvvisamente unisce tutti….

Scuote anche me… scuote anche me perché la vivo come padre di due figli, marito di una giovane donna, figlio di splendidi genitori…

Ma per quello che faccio professionalmente, per quello che studio, per quello che elaboro, io mi ci trovo a vederla, pensarla ed analizzarla e trasmetterla anche dal punto di vista familiare-patrimoniale….

Se qualcuno ha letto il mio post della scorsa settimana, mi soffermavo proprio sui diversi modelli famigliari, sulla necessità di viverli e conoscerli effettivamente, sulla essenzialità di percepirne le specifiche caratteristiche patrimoniali…

Ieri, stanco, in treno, dopo un lungo viaggio di lavoro, leggo sullo smartphone l’intervista rilasciata da Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, ad un anno dalla scomparsa, ad alcuni giornali e riviste…

Tra le parole di Francesca, allo stesso tempo di amore e dolore, rilevo una frase che quasi mi coinvolge direttamente, per le tematiche di cui mi occupo:

Io trattata come vedova di serie B, mi hanno bloccato le carte di credito

Siamo in un paese in cui le coppie di fatto sono abusive”

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Davide e Francesca sono due conviventi, come milioni di conviventi là fuori… sono genitori di una splendida bambina, sono i protagonisti di una bellissima famiglia….

La bellissima famiglia di Davide e Francesca è la bellissima famiglia di milioni di ragazzi la fuori…

Magari sei tu stesso un convivente, o lo sono i tuoi figli o i tuoi nipoti, o magari lo sono proprio quei clienti che ti hanno affidato il loro patrimonio finanziario da gestire….

Me ne rendo conto, nn è facile parlarne, nn è piacevole pensarne, ma occorre guardare anche agli aspetti più scomodi, magari più brutti, legati alla nostra vita famigliare…. proprio quelli che nn dovrebbero succedere mai…

Ma bisogna farlo, occorre vivere la propria sfera patrimoniale sotto ogni aspetto, nn tanto per noi, ma per chi c’è e ci sarà dopo di noi, magari proprio quelle persone a cui teniamo di più…

Quella dei conviventi è una famiglia a tutti gli effetti, oramai riconosciuta ufficialmente dalla legge (L. 76/2016 , la “Cirinnà“) e tutelata dal punto di vista Costituzionale.

Ma nonostante tutto, nonostante le innovazioni legislative e giurisprudenziali, occorre sapere ed essere consapevoli che la famiglia di “conviventi”, che famiglia è, nn è, e nn può essere parificata, dal punto di vista tecnico-patrimoniale, alla famiglia “classica” basata su matrimonio…

Ripeto, occorre saperlo ed esserne consapevoli…

Ne cambiano i diritti ed obblighi reciproci all’interno del rapporto di coppia, cambia completamente lo scenario patrimoniale-successorio, cambiano completamente gli aspetti fiscali, le previsioni previdenziali….

Purtroppo, spesso, le criticità, le problematiche, i vincoli, i limiti, si rischia di conoscerli solo quando è troppo tardi…

La legge “Cirinnà” ha dato la possibilità di dare ufficialità al rapporto di convivenza attraverso la registrazione all’anagrafe….

Ufficialità, ad esempio,  significa che il partner registrato può farti visita in ospedale e scegliere per le tue cure, mentre se nn registrato il limite della privacy lo rende un “estraneo”….

….la nuova disciplina, però, nn cambia di una virgola la posizione successoria dei conviventi…

Il convivente, in mancanza di una specifica disposizione in suo favore, nn eredita: nn è coniuge, nn è parente, è un estraneo….

Attenzione, però, esiste il testamento, esiste il trust, esistono le polizze, esistono gli atti di destinazione….

Si scrive “pianificazione patrimoniale”…..e si traduce in “progetti di vita patrimoniale”

Io nn voglio mai più sentire parlare di partner di serie A e di serie B e, tantomeno, di vedove o vedovi di serie A e serie B…..

M

MASSIMO PERINI

– Avvocato Patrimonialista –

UNIONE CIVILE E PATRIMONIO 1920 600 admin

UNIONE CIVILE E PATRIMONIO

Siamo A Pordenone…

2013- Due donne convivono stabilmente more uxorio….

2016- Arriva la nuova legge “Cirinnà“…

La nuova legge infrange il tabù, ed anche i partners dello stesso sesso possono sancire la loro unione con un'”unione civile”….

Vede la luce una sorta di matrimonio tra persone dello stesso sesso che, fino a quel momento, vedevano sbarrata la strada del matrimonio in Italia rispetto a quanto già accadeva in molti stati europei.

Ecco allora che con l’unione civile viene riconosciuto un diritto a persone che, sino a quel momento, erano costrette a vivere il loro rapporto da semplici “conviventi”, nn vantavano reciproci diritti successori, nn godevano del diritto alla pensione di reversibilità, della franchigia in successione del milione di €uro e dell’aliquota del 4%……

Ecco allora che le due donne accedono al nuovo istituto giuridico e si “uniscono civilmente”….

Attenzione, però: il rapporto di coppia, notoriamente e statisticamente, può entrare in crisi. La crisi porta con sé problematiche e tensioni interpersonali ed i suoi effetti patrimoniali.

Passa il tempo ed anche il loro rapporto entra in crisi….

Ottimo… se il rapporto tra marito e moglie “eterosessuali” entra in crisi cosa succede?

…..separazione e divorzio, lo sappiamo un po’ tutti come funziona….

Ma se è quello della coppia dello stesso sesso unita civilmente ad entrare in crisi,  come funziona?

Separazione e divorzio anche loro?

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No.

Ogni diverso modello famigliare ha le sue regole, che ne governano tanto gli aspetti relazionali-patrimoniali nella fase fisiologica del rapporto, tanto in quella eventuale patologica.

La crisi nella nostra coppia unita civilmente, “figlia della Cirinnà“, apre lo scenario inedito del “divorzio diretto” tra persone unite civilmente.

Esatto, avete capito bene.

La legge Cirinnà ha previsto, per le coppie unite civilmente, l’accesso diretto al divorzio senza passare per il “flltro” della separazione.

Nel caso di specie, quindi, divorzio diretto e assegno a favore della “parte più debole” della coppia.

Sentenza storica quella di Pordenone, in linea con le regole patrimoniali di quel modello di famiglia.

Bene, tu che mi stai leggendo, conosci le regole patrimoniali che governano il tuo modello di famiglia?

… sei un single, o un semplice convivente, o un convivente registrato, o uno sposato, o uno sposato-separato, o uno sposato e separato con o senza addebito, o un divorziato, o un unito civilmente, o unito civilmente-divorziato (per comodità ho scritto al maschile ma vale uguale per i maschietti e per le femmine)…..

Ognuno di questi diversi modelli ha una propria disciplina, che va ad influire su tutti gli aspetti patrimoniali del rapporto, tanto nella fase fisiologica del rapporto, quanto in quella patologica: casa, investimenti finanziari, conto corrente, azienda, eredità, pensione, mantenimento….

Io credo, e credo di nn sbagliare di molto, che nn conoscere gli aspetti tecnici del proprio modello di famiglia significhi nn conoscere gli aspetti tecnici della propria patrimonialità ….

E sai quando poi si rischia di conoscerli per bene? Magari propio improvvisamente nell’ eventualità di una fase patologica del rapporto….

(Grazie all’amico Pasquale Terlizzi per la pronta segnalazione)

M

       

        MASSIMO PERINI  

  – Avvocato Patrimonialista –

INVESTIMENTI, EREDITA’ E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 1920 600 admin

INVESTIMENTI, EREDITA’ E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Il mio amico sta gestendo il patrimonio finanziario di un suo cliente, al quale è stato nominato un amministratore di sostegno….

Il mio amico prende le Aulin, perché ogni volta che c’è da fare un investimento deve andare dal Giudice Tutelare e gli viene il mal di testa….

Solo titoli di Stato!” gli dice il giudice….

…ma nn rende…. ma addirittura può essere più pericoloso di altro…. ma… ma… ma...”

…ma niente…. e vai di Aulin…

Ora c’è un problema….

Il cliente del mio amico dovrebbe ricevere il saldo del conto corrente della madre defunta….

E allora, giustamente mi chiede: “può il mio cliente accettare quest’eredità se ha l’amministratore di sostegno?

Allora, ti spiego…

Devo prendere un’altra Aulin?” mi dice lui…

Ma no, tranquillo, è semplice… procediamo per gradi….

Tu sai che l’eredità può essere accettata o rifiutata….

Accetti diventi erede, rifiuti nn diventi erede….

Se diventi erede lo diventi in tutto e per tutto… il tuo patrimonio si fonde con quello del de cuius, e potrebbe anche accadere che poi ti ritrovi a pagare i debiti ereditari col tuo….

Ci sei? E’ facile dai…

Come ben sai,  però, c’è l’alternativa…

Sempre nel termine entro il quale puoi accettare o nn accettare, puoi accettare col benefico d’inventario…

Vedi, in questo caso limiti il rischio: male che vada, se proprio proprio ti va male, paghi nei limiti di quanto hai ricevuto e nn paghi mai col tuo…

E’ importante sapere però, che in determinati casi, a prescindere, l’accettazione col beneficio d’inventario è l’unica possibilità…

Il minore d’età deve accettare col beneficio di inventario….

La ONLUS deve accettare col beneficio di inventario…

L’interdetto deve accettare con beneficio d’inventario….

Eccoci…. il mio cliente che ha l’amministrazione di sostegno, deve accettare con beneficio d’inventario come l’interdetto? O potrebbe accettare anche in modo puro e semplice?

 

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Calmo, tranquillo, ci arriviamo…..

Diversamente dal minore e dall’interdetto,  il beneficiario dell’amministrazione nn è tenuto sempre e comunque ad accettare con il beneficio d’inventario. Infatti, la legge nn lo prevede espressamente.

Anzitutto, prova a pensare, potrebbe esservi una infermità meramente “fisica” alla base dell’amministrazione di sostegno, che di per sé nn va ad influire sulla capacità psichica e, quindi, sulla possibilità e sulla modalità d’accettare….

Quindi?

Quindi, in ogni caso, qualora la preclusione totale ad accettare eredità non risulti dal provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, il beneficiario dell’amministrazione può accettare l’eredità, come chiunque, sia con il beneficio di inventario e sia puramente e semplicemente.

Per il tuo cliente, quindi, siccome è atto di straordinaria amministrazione e serve il necessario intervento dell’amministratore di sostegno, è sufficiente l’autorizzazione del Giudice Tutelare, e poi l’ accettazione potrà essere pure tacita…

Quindi passiamo dal giudice tutelare…. bene, riprendo l’Aulin…

(Vedi Giudice tutelare presso il tribunale di Vercelli, decreto del 3 marzo 2017)

 

       MASSIMO PERINI

– Avvocato Patrimonialista –

 

EREDITA’, DEBITI TRIBUTARI e INFLUENZA 1920 600 admin

EREDITA’, DEBITI TRIBUTARI e INFLUENZA

Già avere i propri debiti da pagare può essere “noioso”, prova ad immaginare dover pagare i debiti degli altri….

Ma prova poi ad immaginare a quanto potrebbe essere, diciamo, “noioso”, dover pagare debiti di altri verso il fisco….

Può succedere, e magari nemmeno te ne accorgi, te lo garantisco io….

Prova a pensare alla successione ereditaria, e immagina che la persona che viene a mancare avesse una bella, bellissima, pendenza fiscale…

Arrivano gli eredi che, poverini, vanno in banca e si prendono i soldi, ci mancherebbe, e magari nn se ne rendono conto che si stanno prendendo anche il debituccio fiscale…

Allora, procediamo per ordine

L’erede risponde, anche col proprio patrimonio, dei debiti del defunto….

Si trasmettono all’erede anche i debiti ereditari?

Certo, eccome che si trasmettono, come l’influenza, nemmeno te ne accorgi, e  fai conto di avere già la cartella esattoriale nella cassettina della posta….

Si trasmette il debito e gli interessi, nn le sanzioni, quelle chi se n’è andato se le porta con sé…

Attenzione però: diciamo che se c’è l’influenza c’è anche il vaccino

 

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Il vaccino influenzale, in questo caso, può essere più di uno….

  1. Il primo vaccino è la rinuncia all’eredità: nn divento erede, nn pago debiti ereditari
  2. Il secondo vaccino è l’accettazione con beneficio d’inventario: divento erede, ma il mio patrimonio personale rimane distinto da quello ereditario, e rispondo dei debiti ereditari nei limiti di quanto ricevuto

Attenzione, però… è successa una cosa diciamo “noiosa”….

Muore un’agente di commercio, moglie e figlia ricevono un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP e IRPEF riferiti all’attività del defunto…

Ma che noia…

L’Amministrazione finanziaria gli sta dicendo che si sn beccate una brutta influenza….

Ma attenzione…. altro vaccino…

Le signore nn avendo ancora accettato l’ eredità sn solo delle “chiamate all’eredità” e, in quanto tali, nn soggette al pagamento dei debiti del defunto, nemmeno quelli ereditari….

quindi….. niente influenza….

Attenzione comunque, che con questi sbalzi di temperatura è un attimo beccarsela un’influenza….. e se arrivano debiti può essere mooolto noiosa….

(Vedi Corte di Cassazione, 19 luglio 2018, sent. n.19030)

M

 

      MASSIMO PERINI

– Avvocato Patrimonialista –

 

 

 

 

LA MORTE DELL’EREDE 430 340 admin

LA MORTE DELL’EREDE

In realtà il titolo nn è corretto…. quindi, giustamente direte voi, già partiamo male…..

…. per quello che sto per dirvi, il titolo corretto è “La morte del chiamato all’eredità”.

Adesso cerco, ripeto, cerco, di spiegarmi meglio….

Faccio riferimento all’art. 479 del c.c. che, ovviamente, avete già ben presente nella vostra mente…

L’articolo è rubricato “Trasmissione del diritto di accettazione” e, fin qui, semplice…

Proviamo ad immaginare che lo zio venga a mancare. Il nipote dello zio, voleva un bene dell’anima allo zio, e gli dispiace dell’accaduto, ci mancherebbe….

Però, lo zio, in vita ha lavorato 48 ore al giorno, nn si è mai sposato e nn ha figli, ed ha messo da parte qualche milionata….

La parola milionata diciamo, per capirci, “consola” il nipote ancora affranto per la morte dello zio….

Il nipote è chiamato alla sua eredità….

considera che guadagna 1.200 € al mese lordi ed ha tre figli (che nn lavorano) ed una moglie casalinga…

e allora corre, corre, corre dal notaio…. pensa già a dove andare in vacanza…. pensa già a quale macchina acquisterà (ibrida, adesso fa chic l’ibrido)…. pensa già che potrà dire tutto quello che nn aveva mai detto prima al suo attuale datore di lavoro… pensa alla nuova casa che sostituirà il buco dove vive…. pensa… pensa… pensa….

corre e pensa, corre e pensa… ma pensa troppo….

distratto…. incidente mentre attraversa la strada… muore prima di avere accettato….

Ahia….

Cosa succede?

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Eccolo là, l’articolo 479 c.c…..

Si aprirà la sua successione… nel suo asse ereditario ci sarà il suo buco di casa, i quattro soldi che aveva in banca e…… il diritto ad accettare l’ eredità milionaria…..

Cioè, il suo patrimonio, nonostante lui nn avesse ancora accettato, si arricchisce comunque…. della possibilità di accettare una eredità….

Chi potrà accettarla?

I chiamati alla sua eredità, ovviamente, che si sostituiranno a lui “trasmittente”  nel diritto ad accettare….

Attenzione, però, colpo di scena: lo zio oltre ai soldini lascia anche qualche milionata di debiti nn pagati….

Cosa succede agli eredi del “pensatore”?

Come il “pensatore” poteva accettare o rinunciare, allo stesso modo i suoi eredi potranno accettare l’eredità del padre “pensatore” (buco di casa e quattro soldi) e rinunciare all’eredità dello zio ricco ma poi nn ricco….

M

MASSIMO PERINI

– Avvocato Patrimonialista –

 

 

RINUNCIO ALL’EREDITA’? IMPUGNALA… 539 340 admin

RINUNCIO ALL’EREDITA’? IMPUGNALA…

Per capirci: io devo dare a te € 100 K…. e a casa mia € 100 K son soldi….

Io nn te li do…

Siccome anche a casa tua € 100 k son soldi, a te sta cosa leggermente disturba….

Allora vai dall’avvocato, che mi fa un bel decreto ingiuntivo, e m’ingiunge di pagare quello che devo pagare altrimenti andrà in esecuzione….

Io prendo il decreto ingiuntivo, e comincio a piegarlo sui lati e ne faccio un bel aeroplanino di carta e lo faccio volare per il mio ufficio, oppure, ancora più bello, lo piego e lo ripiego bene e lo trasformo in un bel cappello di carta, così mi faccio un selfie e te lo invio con un wapp con scritto: mi dispiace che tu abbia speso anche i soldi dell’avvocato per il D.I., ma non ho nulla da pignorare…. comunque nn sono tutti soldi buttati, l’ho riciclato in cappellino….

E allora tu sei ancora più disturbato….

Poi succede che vieni a sapere che si è aperta la successione ereditaria dello zio, ed io, erede testamentario, che voglio continuare ad essere nullatenente per poter divertirmi con i tuoi decreti ingiuntivi (col prossimo magari faccio una barchetta, e ti invio il wapp mentre la faccio navigare nella mia vasca da bagno mentre mi faccio l’idromassaggio) rinuncio all’eredità….

La quota ereditaria di mia spettanza andrà per rappresentazione ai miei figli, che a te nn devono nulla….

A questo punto entra in gioco il tuo consulente patrimoniale, al quale fai vedere i wapp ….

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Siccome lui ti segue nella gestione della tua patrimonialità,ti fa capire che se io sn così furbo, tu dovresti esserlo ancora di più….

Se io “gioco” sulla mia “non patrimonialità”, tu capisci che devi accerchiarmi, e seguire la patrimonialità di quelli che mi ruotano attorno….

Verifichi che è venuto a mancare lo zio, che dal testamento pubblicato io sono chiamato all’eredità, ma che prontamente ho rinunciato per non patrimonializzarmi “a tuo favore”…

Ecco allora che il tuo Patrimonilista ti fa leggere un articolo del codice civile, il 524, rubricato “Impugnazione della rinuncia da parte dei creditori“.

Chiamate l’avvocatino, che stavolta mi notifica un bel atto di impugnazione alla rinuncia, giustificato dal fatto che io, è evidente, ho rinunciato esclusivamente per ledere te….

Ci stai tranquillamente nei termini, considerato che l’impugnazione si prescrive decorsi 5 anni dalla rinuncia….

Prendi il cellulare, e mi invii un bel wapp col quale m’inviti ad inviarti una bella foto con cappellino, fatto però, stavolta, con la contabile del bonifico…

(Vedi Cass. Civ., Ordinanza n. 8519/2016)

M.

 

 

MASSIMO PERINI  – avvocato patrimonialista –

 

 

 

MINUSVALENZE E EREDITA’ TITOLI 480 340 admin

MINUSVALENZE E EREDITA’ TITOLI

Quando si apre una successione ereditaria come ben sai hai la possibilità di diventare erede del defunto in seguito all’accettazione,  espressa o tacita che sia, poco importa.

Diversamente, se nn ti va, puoi sempre rinunciare.

Lo scenario che si apre in seguito all’apertura della successione è sempre interessante, quanto alle sue conseguenze relazionali, patrimoniali, e fiscali.

Relazionali: statisticamente ci sn ottime possibilità che tu debba assumere un avvocato, pagarlo bene, per tentare di uscire dalla “guerriglia urbana” dei rapporti tra coeredi

Patrimoniali: se diventi erede diventi erede di tutto. Diventi erede delle attività, delle passività che conosci, e anche di quelle che nn conosci ma che siano riconducibili al defunto (esempio responsabilità civile professionale)

Fiscali: se ti arricchisci, anche un po’, devi pagare le imposte. Ne esci completamente indenne se rientri nelle bellissime franchigie di esenzione in cui oggi sguazzano gli eredi in linea retta.

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Bene. Viene a mancare lo zio. Accetti, nn ci sono debiti.

Eccolo… arriva il coerede agguerrito…. pago l’avvocato….

Ma vabbè, cosa vuoi che sia, li tolgo dall’eredità che ricevo….

Poi paghi le imposte ipocatastali sugli immobili, e nn hai il beneficio prima casa.

Vabbè, dai, si riduce di un po’ l’eredità netta che porti a casa.

Ma poi paghi le imposte di successione che devi pagare perché nn sei erede in linea retta.

Eh vabbè, riduco ancora un po’ l’eredità netta.

Poi arriva un debituccio da pagare che nn risultava da nessuna parte, ma il creditore ha una bella fideiussione in mano firmata dal de cuius.

Eh rivabbè, riduciamo ancora un pochino l’importo dell’eredità netta.

No, però, ferma tutto… ci sn le minusvalenze sui titoli…

….quel poveretto aveva comperato alla grande prima dello spread, ora è un macello…..

Mi dispiace

All’erede nn è consentito utilizzare le minusvalenze del defunto

La normativa in vigore individua nel solo intestatario del rapporto che si estingue il soggetto che può beneficiare delle minusvalenze, ovvero del risultato negativo di gestione.

Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato che le minusvalenze e le perdite assumono rilevanza esclusivamente in capo al soggetto che le ha realizzate e pertanto non possono essere oggetto di successione ereditaria, non trattandosi di diritti patrimoniali, ossia di crediti, di debiti o di cespiti.

Di conseguenza, le minusvalenze e le perdite realizzate dal defunto anteriormente al decesso non possono essere trasferite agli eredi.

….evvabè

M

 

 

MASSIMO PERINI

– AVVOCATO PATRIMONIALISTA-

 

PATRIMONIO E VECCHIAIA 485 340 admin

PATRIMONIO E VECCHIAIA

Sto leggendo ora l’inserto Plus24 del Il Sole 24 Ore di sabato 26 gennaio 2019. Non ne ho avuto tempo prima.

Vi leggo il titolo di quattro articoli:

  • Mappa dei paradisi per pensionati
  • Il trust soltanto se c’è un beneficio per terzi
  • Un “sostegno” per gestire i patrimoni
  • Sempre più frodi a danno dei non autosufficienti

Gli articoli trattano il tema dell’anziano, dei non autosufficienti, e della gestione dei loro interessi patrimoniali.

Si vive tendenzialmente sempre più a lungo. La medicina, l’alimentazione, la prevenzione, le nuove tecnologie consentono di vivere più a lungo.

Ora, sul presupposto che camperò fino a 100 anni, mi pongo delle domande che mi sorgono quasi spontanee:

  1. Io campo fino a 100 anni, ma non lavorerò fino a 100 anni: chi mi mantiene?
  2. Se a meno di 50 anni sono già incasinato con dentista, fisioterapista, colesterolo, menisco, ecc., avrò qualche acciacco psicofisico da qui fino ai miei 100 anni?
  3. Ho lavorato, ho risparmiato, e nonostante lo spread, Lheman Brother, i subprime, la crisi immobiliare, il risparmio tradito, ecc., ho  messo qualche soldo da parte: chi me li GESTIRA’ NEL MIO INTERESSE se un po’, con gli anni, rimbecillisco?

Mi fermo qua. Potrei andare avanti per un’ora, ma devo fare altro.

Ho capito una cosa: se vivo più a lungo, voglio viverci bene, con la liquidità necessaria per far fronte a tutte le mie esigenze di vita, e magari con qualcuno di veramente fidato al mio fianco che gestisca la mia patrimonialità anche nei momenti più critici.

Le soluzioni possono essere molteplici. Trust, prodotti assicurativi, designazione preventiva dell’amministratore di sostegno. Tutti strumenti idonei a programmare in anticipo un futuro stabile ed il più possibile sereno.

Gli strumenti ci sono, e le soluzioni migliori si possono ottenere quando si riesce a realizzare una “soluzione combinata” personalizzata.

Mi soffermo un attimo sull’ultimo articolo cui ho fatto riferimento. Il testo riporta una carrellata di ipotesi di comportamenti illeciti ai danni di soggetti fragili, ad opera del loro amministratore di sostegno.

Sicuramente si tratta di casi isolati e minimi rispetto ai numeri dei soggetti correttamente amministrati, che però fanno riflettere.

Magari, in presenza di patrimoni rilevanti o complessi, combinare preventivamente all’amministrazione di sostegno un trust gestito da persona di fiducia potrebbe eliminare alla fonte il pericolo di illeciti ed appropriazione indebita.

Inoltre, verrebbe risolta alla fonte pure la problematica relativa alle autorizzazioni preventive del giudice tutelare per la gestione del patrimonio, che spesso si risolvono in una applicazione rigida delle regole relative all’interdizione, con l’unica via d’investire in titoli di stato.

Io ci sto pensando. E non ci sto. Siccome mi han detto che oramai vivrò fino a 100 anni, ora voglio programmarmi bene. Comincio a programmare oggi il mio futuro patrimoniale, e prevedo che, all’occorrenza, il mio patrimonio e la mia persona siano gestiti da chi decido io e come ho deciso io, e passati i cento anni, la mia ricchezza residua arrivi integra a chi ho scelto io.

Tradotto, significa che io voglio essere protagonista del mio progetto patrimoniale.

Quanti, là fuori, arrivano ad acquisire questa consapevolezza?

M.

 

MASSIMO PERINI – Avvocato Patrimonialista –

 

 

 

EVOLUZIONE AL QUADRATO 1182 945 admin

EVOLUZIONE AL QUADRATO

Vi racconto una storia….

Siamo a dicembre, in prossimità delle feste natalizie…..

Sn a Milano, Corso Buenos Aires, ho un appuntamento di lavoro…. cammino svelto, vado di fretta…..

Sul marciapiede, che cammina nella direzione opposta, vedo uno con una beeella barba….

Sembra Florentino – penso – quello dell’IMPRENDIPROMOTORE che vedo sempre sui social….

Lui mi guarda, e vedo che nella sua testa dice “Sembra Perini, IL PATRIMONIALISTA, quello che vedo sempre sui social?”….

Eravamo noi….

Ed è andata così, ci siamo “toccati” per vedere se dietro la ns esistenza social vi fosse effettivamente anche la versione reale, in carne ed ossa…. si, Perini esiste davvero, Florentino anche…. molto bene….

Ci siamo fermati a parlare, come tra due persone che si conoscono da sempre….

Giusto quei due minuti, uno scambio di battute, tutto sufficiente per capire che condividevamo una stessa visione ed uno stesso modello di consulenza e di approccio alla professione di consulente….

Ci siamo lasciati con l’accordo di rivederci dopo la pausa natalizia….

Passa il Natale, passa anche il capodanno, e ci rivediamo a Milano….

Giusto una chiacchierata in una pausa pranzo e parte, in maniera del tutto naturale, quasi di default, il progetto condiviso……

Lo facciamo un roadshow insieme in tutta Italia, in cui spieghiamo, raccontiamo, divulghiamo la nostra visione professionale?

Le fichissime Forfinance e Patrimoney sposano l’idea dopo 30 nano secondi…

Niente di più facile. Si parte.

Di che cosa parleremo? Di EVOLUZIONE, anzi, di EVOLUZIONE AL QUADRATO

E allora nn mi resta che invitarvi ufficialmente allo show…. uno show nel quale, sia chiaro, i protagonisti nn saremo né io e né Enrico, ma i veri protagonisti sarete voi, ognuno di voi….

…..tutto ruota attorno a voi, alla vostra determinazione, alla vostra voglia di migliorarvi, alla vostro voler vivere da protagonisti la vostra professione, alla voglia di giocarvi alla grande, là fuori, le vostre carte, alla voglia di riuscire sempre ad esprimere il 100% di quello che siete….

Noi, da parte nostra, possiamo solo garantirvi una cosa: nn ci risparmieremo, andremo, come sempre, a mille allora, senza filtri, senza freni, senza barriere o paletti mentali, e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per affiancarvi, passo dopo passo, nella vostra fantastica evoluzione professionale….

…..EVOLUZIONE, anzi, EVOLUZIONE AL QUADRATO

A presto

M

(info ed iscrizioni www.patrimoneytour.it)

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