CONTO CORRENTE COINTESTATO: LA PROPRIETA’?

CONTO CORRENTE COINTESTATO: LA PROPRIETA’?

CONTO CORRENTE COINTESTATO: LA PROPRIETA’? 1366 768 admin


Viene a mancare una signora che, tra l’altro, lascia in eredità un conto corrente ed un deposito titoli cointestati con altri soggetti….

I cointestatari vengono citati in giudizio dagli eredi, in quanto si sarebbero “appropriati” di una quota del tutto pari alla propria porzione di cointestazione…..

I contitolari del deposito, citati in giudizio, resistono, ritenendo che le somme, in relazione alla cointestazione, fossero di loro proprietà….. poi, per l’ipotesi in cui fossero condannati alla restituzione ed al risarcimento del danno, chiamano in causa il loro consulente finanziario per essere tenuti indenni……

Arriva la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21963 del 3 settembre 2019, e sui social si apre il dibattito sui conti correnti cointestati e la proprietà delle relative somme…

La pronuncia in commento risulta interessante, in quanto vengono coinvolti aspetti di diritto successorio mescolati al diritto contrattuale……  però tranquilli, nn è cambiato niente….

…….partiamo dall’inizio e facciamo ordine….

Se tu hai danaro depositato in un conto corrente bancario, tu nn hai danaro….

Mi spiego…. quello che tu chiami “i miei soldi”, in realtà sn soldi della banca, e tu hai un credito per pari importo verso la banca…. Ci siamo fin qui?

Perfetto…. andiamo oltre…. se quel conto corrente dovesse essere cointestato tra più soggetti, entra in gioco quanto previsto dall’art. 1298, comma II, c.c. (Rapporti interni tra debitori e creditori solidali): “le parti di ciascuno si presumo uguali, se non risulta diversamente

Quindi quel “si presumono” significa che se siamo in due cointestatari, si presume che il deposito sia fifty fifty, 50 e 50… ripeto, si presume…..

Il “si presume” significa che tale presunzione può essere superata, come ogni presunzione, con prova contraria……

Quindi, come specifica la Suprema Corte, l’essere cointestatario nn equivale ad essere proprietario…..

Solo un atto comprovante la cessione a titolo oneroso (vendita) o gratuito (donazione con atto pubblico) del relativo credito giustifica la proprietà del cointestatario.

Quindi, se fin qui abbiamo trattato la parte contrattuale della questione, va da sé che l’aspetto successorio ne è la conseguenza….

Se la cointestazione nn produce proprietà, ma una semplice presunzione, il relativo credito cadrà nella successione del suo titolare….. salvo prova contraria…..

Quindi, per essere chiari, che nn passi mai il messaggio fuorviante che una cointestazione di un conto corrente o deposito titoli valga a superare le regole successorie…..

Attenzione, però, vi prego….. nn fate confusione con le cointestazioni tra coniugi in regime di comunione dei beni….. tutto il ragionamento potrebbbe essere stravolto…..

Ok?

MASSIMO PERINI – Avvocato Patrimonialista –

PARTNER KLEROS www.kleros.it