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BENEFICIO PRIMA CASA E COMUNIONE DEI BENI: L’ULTIMA VERSIONE DELLA CASSAZIONE 510 340 admin

BENEFICIO PRIMA CASA E COMUNIONE DEI BENI: L’ULTIMA VERSIONE DELLA CASSAZIONE

Sapete benissimo come funziona la comunione legale dei beni tra i coniugi no?

Quello che ciascuno di essi compera durante il regime di comunione, in automatico, appartiene ad entrambi, in comunione, appunto…

Benissimo… passiamo allora ad analizzare la situazione che si può verificare quando uno dei due coniugi in comunione dei beni voglia acquistare un immobile usufruendo dei benefici prima casa…

Ad esempio, il coniuge acquirente si reca dal notaio col venditore. Paga il prezzo convenuto, ma essendo in comunione dei beni, l’altro coniuge ne acquista la comproprietà, per legge, al 50%.

Il coniuge acquirente, però, evidenzia al notaio di fiducia, che ne prende nota, di possedere  tutti i requisiti di legge per poter usufruire del beneficio prima casa, mentre l’altro coniuge, estraneo all’atto, ne è sprovvisto.

Ebbene, fino al 4 giugno 2018, il notaio di fiducia ha evidenziato al coniuge acquirente, che poteva usufruire comunque del beneficio, a prescindere dalla posizione dell’altro.

Alla luce di un “consolidato” orientamento della Corte di Cassazione civile, infatti, l’acquisto in comunione legale compiuto da un coniuge dotato dei requisiti prescritti dalla legge per ottenere l’agevolazione prima casa, andava a vantaggio anche dell’altro coniuge, anche se quest’ultimo nn avesse avuto i requisiti prescritti. Quindi, nell’ambito della comunione legale, il “vantaggio fiscale” di uno, si espandeva anche all’altro (vedi, tra le altre, sent. 16355/2013, 15426/2009, 2109/2009)….

Sin qua tutto chiaro…

Dal 5 giugno 2018 cambia lo scenario.

I giudici della Cassazione, infatti, improvvisamente,  la vedono in maniera diversa: in caso di acquisto immobiliare in comunione dei beni, l’agevolazione compete solo se entrambi i coniugi posseggono i requisiti per l’agevolazione stessa (sent. 14326/2018).

Quindi, per tornare al nostro caso, il notaio di fiducia dirà al coniuge acquirente: dovevi trovarti un coniuge più “vantaggioso”… già ti trovi a pagare una casa al 100% e ne avrai solo la metà perché l’altra metà è del tuo coniuge… in più ti fa perdere anche il beneficio prima casa….

Quindi, prima di sposarvi, domanda importante: amore, godi del beneficio prima casa?

M

P.S.:Vi aspetto martedì 19 a Milano e mercoledì 10 a Padova con “Il Patrimonialista 2.0”

(info ed iscrizioni su: www.patrimoneytour.it)

 

IL CURATORE DELL’EREDITA’ 290 340 admin

IL CURATORE DELL’EREDITA’

Sei un consulente finanziario, il tuo anziano cliente viene a mancare improvvisamente…. nn era sposato, nn aveva figli…. tu nn conosci suoi eventuali parenti….

Bene… lui nn c’è più… a te rimane un conto corrente a lui intestato e qualche investimento finanziario….

Cosa succede? Come va gestita la situazione?

Allora, se avete letto il mio precedente post, eravamo rimasti d’accordo che avremmo trattato la figura del curatore dell’eredità….E’ semplice…. se il de cuius nn lascia erediti legittimi, nn ha fatto testamento o, comunque, nessuno degli eventuali chiamati (per legge o per testamento) ha accettato l’eredità, entra in gioco il “curatore” dell’eredità giacente.

  • Da chi viene nominato?

Su iniziativa di chiunque vi abbia interesse (quindi, in questo caso, anche da te consulente finanziario o da te banca), il Tribunale del circondario del luogo in cui si è aperta la successione (che coincide con l’ultimo domicilio del de cuius), nomina il curatore dell’eredità.

  •  Quale ruolo ha?

Accettato l’incarico, deve prestare giuramento.

Poi, fresco di nomina, provvede all’inventario dei beni ereditari, con l’ausilio di un Notaio o del Cancelliere del Tribunale, alla stregua di un erede che volesse accettare col beneficio d’inventario.

Provvederà alla conservazione ed alla gestione del patrimonio successorio.

Il curatore, quindi, potrà, a titolo di esempio, stipulare contratti di mutuo per pagare debiti ereditari o per la manutenzione del patrimonio, stipulare contratti di locazione inerenti il beni ereditari, procedere con investimenti finanziari, costituire o cedere diritti reali, pagare utenze, ecc. ecc…..

In particolare, poi, dovrà provvedere a compiere le attività necessarie alla soddisfazione dei creditori ed esercitare, eventualmente, le azioni nell’interesse dell’eredità.

  • Può stipulare contratti di compravendita?

Qualsiasi atto eccedente l’ordinaria amministrazione dovrà essere autorizzato dal Tribunale.

  • Bene, e se io fossi un potenziale erede, parente di 6° grado del de cuius, come posso verificare l’esistenza di un’eredità giacente e la eventuale nomina del curatore?

Semplice, presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale dell’ultimo domicilio del de cuius.

  • E come si esaurisce l'”ufficio” del curatore?

L’ufficio del curatore si esaurisce nell’ipotesi in cui, entro 10 anni dall’apertura della successione vi sia accettazione da parte di un erede.

  • E se decorre il termine di 10 anni senza che nessuno accetti l’eredità?

Ciao….

….. come sai, il diritto ad accettare l’eredità si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione…  quindi , decorsi 10 anni, i beni, ex lege, saranno destinati allo Stato.

M

 

 

 

 

L’EREDITA’ GIACENTE E VACANTE 457 340 admin

L’EREDITA’ GIACENTE E VACANTE

Può accadere che il beneficiario di una polizza vita nn abbia conoscenza del suo credito verso la compagnia… e nn andando, quindi, a battere cassa, si verifica il fenomeno delle polizze “dormienti”…

E se “dormiente” fosse un’intera eredità…

Se viene a mancare il titolare del conto corrente e nessuno si reca in banca a reclamarne il saldo?

Se viene a mancare il proprietario del SUV parcheggiato sotto casa vostra e nessuno si presenta a farne la volturazione in qualità di erede?

e stessa cosa per la casa, titoli, fondi, per crediti, debiti….

cioè, cosa accade se c’è la massa ereditaria, ma mancano i suoi naturali destinatari, gli eredi?

Cosa prevede il nostro ordinamento giuridico in tal caso?

In questo caso, gli istituti giuridici di riferimento sn quelli dell’eredità giacente e dell’eredità vacante.

….ci sto arrivando… tranquilli… ho capito… che differenza c’è tra “giacente” e “vacante”…

  • eredità giacente: è incerta la destinazione del patrimonio ereditario. Si verifica quando l’eventuale chiamato all’eredità nn abbia ancora accettato o nel caso in cui nn vi sia notizia di eredi in vita…
  • eredità vacante: è certa la mancanza di chiamati all’eredità.

Quindi, il primo caso è giustificato da una situazione di incertezza, il secondo, al contrario, dalla certezza.

Benissimo… certezza o incertezza, sta di fatto che c’è l’eredità ma, in entrambi i casi, nn vi sn gli eredi…

Allora, nel caso dell’eredità “vacante”, ossia quando è certo che l’erede nn ci sia, è altrettanto certo il suo destinatario… esatto… proprio lui, lo Stato…

Bravissimi, esatto, l’eredità si devolve (in mancanza di diverse disposizioni testamentarie), per legge, ai parenti sino al 6° grado… poi, mettiamola così, subentra il parente di  7° grado di tutti noi, che è lo Stato…

E nel diverso caso dell’eredità “giacente”, invece, cosa succede….

Quando c’è la certezza dell’incertezza circa la sussistenza di eredi, viene nominato un curatore dell’eredità giacente…

Chi è? Cosa fa? Da chi viene nominato?

….tranquilli…. ne parliamo la prossima volta….

M

IL PATTO DI FAMIGLIA: RIFLESSIONI 432 334 admin

IL PATTO DI FAMIGLIA: RIFLESSIONI

Il Patto di Famiglia, lo conoscete bene no?

Un contratto, rivestito della forma dell’atto pubblico, tra l’ imprenditore, che trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, uno o più discendenti beneficiari, e coloro che sarebbero gli eredi legittimari dell’imprenditore se in quel momento lui venisse a mancare.

Qual’ è la logica e l’obiettivo del legislatore: dare continuità alle aziende, evitando che nella fase critica del passaggio generazionale vi sia una dispersione di capacità attività produttive con inevitabili cadute sul tessuto sociale e l’economia reale.

Ecco allora che con questo contratto plurilaterale, si tenta di assicurare continuità aziendale attraverso l’individuazione in vita del soggetto o dei soggetti più idonei a proseguire l’attività e, allo stesso tempo, evitare potenziali liti tra futuri eredi.

Quindi i beni oggetto del patto (azienda o quote), vengono, di fatto, sottratti alla futura successione ereditaria.

Il beneficiario dell’azienda o delle quote, dovrà liquidare i legittimari nn beneficiari, in proporzione al valore della loro quota di legittima. Come? E’ un contratto e, quindi, come per tutti i contratti, come si mettono d’accordo pattiziamente.

Domanda: la disciplina del Patto di Famiglia, è applicabile anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso?

Certo, per espressa previsione della legge 76/2016.

E allora andiamo oltre… è applicabile anche se l’imprenditore nn è né sposato né unito civilmente, ma un mero convivente di fatto?

Nel silenzio della legge direi perché no… è prevista una cessione ad uno o più discendenti, e a me risulta che vi siano molti imprenditori con discendenti pur nn essendo sposati (o essendo stati sposati ed attualmente divorziati e conviventi)…

Il Patto di famiglia, una volta concluso, si può risolvere?

Beh, è un contratto, e come tutti i contratti potrà essere sciolto col mutuo consenso di coloro che lo hanno sottoscritto… quindi potrà essere sostituito, se d’accordo tra tutti, con un diverso successivo contratto che, per esempio, vada a redistribuire le quote in modo diverso…

E se il destinatario dell’azienda, che magari si è obbligato a liquidare i legittimari nn beneficiari con pagamenti periodici, si rendesse poi inadempiente?

…e allora, come per tutti i contratti, potrebbero verificarsi gli estremi della risoluzione del contratto per inadempimento….

Bene… sei separato da tua moglie… nn ancora divorziato… vuoi fare i Patto di Famiglia per sistemare l’attività tra i tuoi figli….

Ci siete già arrivati? No? ….il coniuge separato ma nn divorziato è un legittimario che, per legge, deve partecipare al patto ed essere liquidato pro-quota…

Ascolta me… prima divorzia e poi ci pensi…

M

 

IL TRUST “DAVIDE ASTORI” 300 168 admin

IL TRUST “DAVIDE ASTORI”

13 maggio 2018

Il trust è uno strumento tecnico-giuridico particolarmente duttile e malleabile, idoneo a soddisfare le più svariate esigenze patrimoniali.

Un trust rappresenta un ottimo strumento di tutela, pianificazione e programmazione patrimoniale.

E’ un fondo, gestito da uno o più soggetti, per la realizzazione di un progetto.

Nn è una cosa necessariamente da ricchi o per patrimoni complessi.

La recente “Legge sul Dopo di Noi” lo ha voluto  (ed incentivato) tra gli strumenti diretti alla realizzazione di progetti per il futuro di soggetti affetti da disabilità.

In occasione dei terremoti del centro Italia, ricordo venne istituito un apposito trust per la raccolta e gestione dei fondi a favore della zone colpite dal sisma.

Leggevo di un particolare trust per gestire i fondi a favore delle zone più povere dell’Africa, per andare incontro alle esigenze minime di vita delle popolazioni che si vedono costrette all’emigrazione.

E’ di poche ore fa una nota ufficiale della Fiorentina:

“La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un trust denominato Davide Astori Trust a favore di Vittoria Astori. La costituzione del Trust ha lo scopo di contribuire alla sicurezza economica della piccola Vittoria. Il trust sarà supervisionato dalla famiglia Astori, insieme alla mamma Francesca. Con questo gesto siamo sicuri di interpretare anche a nome della squadra e dei tifosi l’affetto ed il rispetto di tutti quelli che hanno voluto bene a Davide”.

Oggi, 13 maggio, è la festa della mamma.

Credo che Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, mamma della piccola Vittoria Astori, sia un po’ la mamma di tutti noi e di tutti i nostri bambini….

Un abbraccio allora a Francesca e a tutte le mamme, forti, preziose, speciali, uniche ed insostituibili.

M

EREDITA’: TERMINE PER ACCETTARE (E DNA) 276 183 admin

EREDITA’: TERMINE PER ACCETTARE (E DNA)

8.5.2018

DNA….dall’inglese Deoxyribo Nucleic Acid…. 

…per noi Italiani acido desossiribonucleico o molto semplicemente proprio DNA…. è un’etichetta… è l’etichetta”genetica” comune a noi e i nostri genitori….

Ma lasciamo da parte solo per un momento al genetica… e parliamo di diritto… di diritto successorio per la precisione….

Quando e come si apre una successione?

….esatto…

quando- -> alla morte di una persona

come –> in automatico… l’apertura della successione è evento giuridico collegato all’evento morte

Bene…

Ma se l’apertura della successione è “automatica”, nn altrettanto può dirsi per l’acquisizione dello status di erede…

Serve l’accettazione dell’eredità… quindi un atto, espresso o tacito, di volontà…

Ma entro quale termine può essere accettata l’eredità?

1 anno?

No… sei fuori strada… un anno è il termine previsto per presentare la dichiarazione di successione, che è cosa diversa…. è adempimento meramente fiscale….

Ce lo dice l’art. 480 del c.c.: il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni…

Tutto chiaro?

Eh no… esatto…. bravissimi…. dieci anni che decorrono da quando?

Dieci anni che decorrono dall’apertura della successione….

Ok… ma se io sn stato istituito erede con un testamento, e nel testamento era previsto che la mia istituzione ad erede fosse sottoposta ad una condizione? La condizione potrebbe verificarsi (o nn verificarsi) anche dopo dieci anni…

E allora? Nel frattempo si prescrive il mio diritto ad accettare?

Assolutamente no…

in questo caso stai sereno… il codice prevede che il termine (sempre di ten years) inizia a decorrere dal momento in cui si verifica la condizione…

Ottimo…. e allora adesso, dopo il “diritto”,  prendiamo in mano la genetica…

Si apre la successione… dopo 25 anni arrivi tu con in mano il test del DNA che recita chiaro: sei figlio del de cuius…

Come la mettiamo?

DNA da una parte… prescrizione dall’altra….

Genetica da una parte… diritto dall’altra….

Anche in questo caso stai sereno….

Per te il termine comincia e decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione….

Quindi sereno sereno, prendi la sentenza, il DNA e ti rechi dai tuoi nuovi fratelli e sorelle che saranno felicissimi di conoscere e accogliere in famiglia un nuovo fratello, mai visto prima, col quale, molto molto serenamente, andare a ridividere un’eredità del loro genitore morto 25 anni prima….

Dai che vi aspetto al mio nuovo roadshow “Il Patrimonialista 2.0″…. oggi siamo a Roma, domani a Napoli….

Segnatevi le date qui sotto:

  • 22 maggio Bologna
  • 23 maggio Firenze
  • 19 giugno Milano
  • 20 giugno Padova

Avremo modo di analizzare e commentare insieme, tra le altre cose, l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione relativa contratti d’investimento/assicurativi…. qualcuno ha scritto di “Bomba della Cassazione sulle polizze”, altri di “sentenza shock”….

E’ proprio così? ….ne parleremo….

Passeremo una bellissima giornata insieme, vi presenterò in esclusiva un figata per patrimonialisti… “WEDO”, la nuova piattaforma di Patrimoney, l’ambiente di lavoro del patrimonialista… tutto quello che serve per essere operativi ed efficaci sul mercato della consulenza patrimoniale….

(info ed iscrizioni: www.patrimoneytour.it, info@patrimoney.it)

M

 

DONAZIONE E “BENEFICIOPRIMACASA” 283 178 admin

DONAZIONE E “BENEFICIOPRIMACASA”

 

Ho capito, dovete donare un immobile e volete sapere se si può usufruire o meno del beneficioprimacasa….

Allora, prima cosa, sia chiaro… per l’imposta di donazione rimane tutto inalterato a prescindere… 4, 6, 8 % a seconda di dove si colloca il donatario, con le relative franchigie…

Se poi sussistono i requisiti di legge (che conoscete no?)  il donatario potrà usufruire del benefico prima casa…

….nn sono stato molto utile vero?

…ok… dai… cerco di fare meglio…

Vediamo… cosa posso aggiungervi….

Ah si… per esempio….

Facciamo finta che ho un’unica casa, ed intendo donarla ad un figlio….

Se in capo al donatario (figlio) sussistono i requisiti di legge, pagherà le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, con un buon risparmio d’imposta….

e fino a qui tutto facile…

Caso diverso…..

poniamo il caso che, anziché donare un’unica casa ad un unico figlio, di case gliene dono più di una, contemporaneamente…..

….come funziona?

C’è o nn c’è il beneficio?

C’è una prima casa se contemporaneamente ne avrà più di una?

Si…? No…?

Funziona così…. qualora la donazione fatta ad un solo beneficiario abbia ad oggetto una pluralità di immobili ad uso abitativo, è possibile chiedere l’agevolazione per uno solo di essi….

Ok, perfetto….

….e se per caso, invece, io dono un solo immobile a più figli insieme?

Cioè donazione di un unico immobile ad uso abitativo, a favore di una pluralità di beneficiari….

In caso di più beneficiari di un solo immobile, la dichiarazione resa da uno solo di essi si estende anche agli altri….

Chiaro?

Ah… cosa importante… segnatevi queste date….

  • 8 maggio Roma
  • 9 maggio Napoli
  • 22 maggio Bologna
  • 23 maggio Firenze
  • 19 giugno Milano
  • 20 giugno Padova

Segnate?

bene, bravi….c’è il mio nuovo Roadshow “IL PATRIMONIALISTA 2.0” ….un’intera giornata insieme sulla consulenza patrimoniale… con la presentazione di tutte le novità Patrimoney 2018/2019 a supporto e per lo sviluppo dell’attività del patrimonialista….

Ehi… vi raccomando… venitemi a salutare…

M

(info ed iscrizioni: www.patrimoneytour.it)

 

 

 

 

 

FONDO PATRIMONIALE E DEBITI TRIBUTARI 604 340 admin

FONDO PATRIMONIALE E DEBITI TRIBUTARI

23.04.2018

Domanda: ma i beni confluiti nel Fondo Patrimoniale della famiglia, possono essere aggrediti per debiti tributari?

Risposta: ….dipende

Allora… come sapete, l’art. 167 c.c. stabilisce che «Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia…».

Benissimo… il successivo art. 170 c.c. recita «La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
Quindi, per fare chiarezza… se costituisci un Fondo Patrimoniale oggi, sai che può essere revocato (in presenza dei presupposti di legge) entro 5 anni con l’apposita azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

E decorsi i 5 anni, prescritta l’azione revocatoria, nessuno può più toccarmi i beni del fondo?

Eh no, mi dispiace…. nn funziona così….

…decorsi i 5 anni, il fondo nn può più essere revocato, è vero, ma i beni che vi sono confluiti possono essere comunque aggrediti in relazione a determinati debiti… nn tutti, ma solo per quelli contratti per bisogni della famiglia…

E allora, un debito tributario, scaturente dalla tua attività lavorativa, può essere considerato “debito contratto per i bisogni della famiglia” e, quindi, legittimare l’aggressione dei beni del fondo?

La questione viene affrontata dalla Corte di Cassazione proprio in questi giorni (ordinanza n. 8881, 11 aprile 2018).

Siamo in Emilia Romagna, l’agente della riscossione iscrive ipoteca sui beni confluiti nel F.P. famigliare di un imprenditore.

La decisione della Corte, si inserisce nel solco già segnato da precedenti pronunce….

Secondo i giudici della cassazione, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non  nella natura del debito (tributario o meno, quindi, poco importa) ma nella relazione che esiste tra il fatto generatore di esso e i bisogni della famiglia.

Ne consegue, quindi, che anche un debito di natura tributaria scaturito nell’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, i bisogni della famiglia….

Sottolinea la Corte che tra i “bisogni della famiglia”, ai fini per i quali si tratta,  andrebbero incluse anche le esigenze volte al suo mantenimento, al suo sviluppo, nonché al potenziamento della capacità lavorativa.

Sarebbero esclusi, quindi, quelli che la corte definisce debiti contratti per esigenze  meramente voluttuarie o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Grava, quindi, di volta in volta, al debitore che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in un F.P. per la sua famiglia, l’onere di provare l’estraneità del debito alle sue esigenze familiari.

Capito?

M.

 

DIVORZIO E TENORE DI VITA: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE 193 261 admin

DIVORZIO E TENORE DI VITA: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE

Certo che il tempo vola…

vedo adesso che era il 16 maggio 2017… pubblicai un post relativo alla sentenza “Grilli” , l’arresto giurisprudenziale relativo al diritto o onere di mantenere o garantire (dipende da che parte ti trovi) il tenore di vita goduto durante il matrimonio….

E rieccoci qua a parlarne…. ad un anno di distanza cos’è successo?

Beh… diciamo anzitutto che la cosa nn è passata inosservata….   comitive di ex a pretendere restituzioni…. futuri ex col coltello tra i denti per vedersi garantito un tenore di vita adeguato….

E i giudici?

Beh… si sono mossi in ordine sparso….

Da una parte un adeguamento perfettamente in linea col ribaltone giurisprudenziale….. dall’altra alcune importanti voci fuori dal coro….

E dopo che Treviso, Roma, Udine, Genova e Napoli si sn discostate, la questione è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione….

Perché le Sezioni Unite?

Perché la pronuncia rivoluzionaria apparteneva ad una sezione semplice della Cassazione….

E allora la la funzione normofilattica (chiarificatrice) necessaria a porre rimedio tra posizioni giurisprudenziali contrastanti, spetta proprio alle Sezioni Unite….

…..verrà ribadito il principio “alla Svedese”…. assegno solo ed esclusivamente a chi nn è o nn può essere autosufficiente dal punto di vista economico, o quello italian style (1990-2017) del mantenimento post nozze dello stesso tenore di vita matrimoniale?

Vedremo… forse, anche per i giudici dei matrimoni, come per i giudici del calcio, sarebbe opportuna una sorta di VAR…. un sorta di replay… e vedere se e quale contributo ciascun coniuge abbia o meno apportato durante il matrimonio…. quali sono le condizioni patrimoniali attuali e potenziali di ciascun coniuge…. la loro età e lo stato di salute….

Una sorta di VAR per evitare che qualche coniuge  si trovi perdere, a causa di un rigore contro al 92°, la partita della vita….

M

 

 

 

L’EREDITA’ ALLE ONLUS 359 140 admin

L’EREDITA’ ALLE ONLUS

6.4.18

ONLUS= organizzazione non lucrativa di utilità sociale….

Benissimo, e se io volessi lasciare in eredità parte del mio patrimonio proprio a quella Onlus che tanto mi sta a cuore?

Posso farlo? Come?

Allora, anzitutto…  siccome quando la Onlus dovrà ricevere quanto hai eventualmente disposto a suo favore significa che tu nn ci sarai più, magari è meglio che un po’ t’informi prima…

Prima cosa, chiariamo subito: si, tranquillo, la tua Onlus del cuore può ereditare…

Per prima cosa, ovviamente, per poter ereditare devi disporre con un testamento a suo favore, altrimenti ciao Onlus…

Detto questo, quando tu nn ci sarai più, la Onlus del cuore verrà chiamata, per testamento, alla tua eredità….

Avrà 10 anni, come tutti, per accettare on nn accettare….

Se accetta, però, lo dovrà fare necessariamente col beneficio d’inventario….  si, bravo esatto… come i minori e gli incapaci….  per tutti gli enti nn lucrativi deve essere osservata la forma prevista dagli art. 471 e 472 c.c…

Basta… finito?

Macché… se ha accettato con beneficio d’inventario cosa significa? ….esatto, bravo… significa che deve fare l’inventario…

E quanto tempo ha?

….entro 3 mesi dall’accettazione con beneficio d’inventario….

….oppure?

Beh… se vuoi rendere la vita più semplice alla tua Onlus del cuore puoi fare una cosa diversa…

Cioè?

Vedi… tu fai testamento… ma nn la fai diventare erede….

No… allora nn capisco… scusami, se faccio testamento diventa erede….

Calmo… ti spiego, tu fai testamento, ma quello che tu lasci alla tua Onlus del cuore lo lasci a titolo di legato…

E cosa cambia?

Diversamente dall’eredità,  per ottenere il legato a proprio favore nn è necessaria alcuna accettazione…. quindi niente accettazione con beneficio, niente inventario….

Grande!    ….e le imposte?

Per legge la tua Onlus del cuore è esente da imposte di successione…

Bellissimo…. grazie… quasi quasi lascio qualcosa anche a te….

Lascia, lascia…. io sn LUCRATIVO 🙂

M

 

 

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