IL PATTO DI FAMIGLIA: RIFLESSIONI

IL PATTO DI FAMIGLIA: RIFLESSIONI

IL PATTO DI FAMIGLIA: RIFLESSIONI 432 334 admin

Il Patto di Famiglia, lo conoscete bene no?

Un contratto, rivestito della forma dell’atto pubblico, tra l’ imprenditore, che trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, uno o più discendenti beneficiari, e coloro che sarebbero gli eredi legittimari dell’imprenditore se in quel momento lui venisse a mancare.

Qual’ è la logica e l’obiettivo del legislatore: dare continuità alle aziende, evitando che nella fase critica del passaggio generazionale vi sia una dispersione di capacità attività produttive con inevitabili cadute sul tessuto sociale e l’economia reale.

Ecco allora che con questo contratto plurilaterale, si tenta di assicurare continuità aziendale attraverso l’individuazione in vita del soggetto o dei soggetti più idonei a proseguire l’attività e, allo stesso tempo, evitare potenziali liti tra futuri eredi.

Quindi i beni oggetto del patto (azienda o quote), vengono, di fatto, sottratti alla futura successione ereditaria.

Il beneficiario dell’azienda o delle quote, dovrà liquidare i legittimari nn beneficiari, in proporzione al valore della loro quota di legittima. Come? E’ un contratto e, quindi, come per tutti i contratti, come si mettono d’accordo pattiziamente.

Domanda: la disciplina del Patto di Famiglia, è applicabile anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso?

Certo, per espressa previsione della legge 76/2016.

E allora andiamo oltre… è applicabile anche se l’imprenditore nn è né sposato né unito civilmente, ma un mero convivente di fatto?

Nel silenzio della legge direi perché no… è prevista una cessione ad uno o più discendenti, e a me risulta che vi siano molti imprenditori con discendenti pur nn essendo sposati (o essendo stati sposati ed attualmente divorziati e conviventi)…

Il Patto di famiglia, una volta concluso, si può risolvere?

Beh, è un contratto, e come tutti i contratti potrà essere sciolto col mutuo consenso di coloro che lo hanno sottoscritto… quindi potrà essere sostituito, se d’accordo tra tutti, con un diverso successivo contratto che, per esempio, vada a redistribuire le quote in modo diverso…

E se il destinatario dell’azienda, che magari si è obbligato a liquidare i legittimari nn beneficiari con pagamenti periodici, si rendesse poi inadempiente?

…e allora, come per tutti i contratti, potrebbero verificarsi gli estremi della risoluzione del contratto per inadempimento….

Bene… sei separato da tua moglie… nn ancora divorziato… vuoi fare i Patto di Famiglia per sistemare l’attività tra i tuoi figli….

Ci siete già arrivati? No? ….il coniuge separato ma nn divorziato è un legittimario che, per legge, deve partecipare al patto ed essere liquidato pro-quota…

Ascolta me… prima divorzia e poi ci pensi…

M