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ASSICURAZIONE CASO MORTE, TESTAMENTO E EREDI LEGITTIMI 519 340 admin

ASSICURAZIONE CASO MORTE, TESTAMENTO E EREDI LEGITTIMI

Parliamo di assicurazione, anzi, di assicurazione per il caso morte.

Diciamo che tu stipuli un contratto assicurativo che prevede, in caso di morte del soggetto contraente-assicurato, portatore del rischio, un determinato beneficiario.

Fin qua tutto facile.

Se muore il portatore del rischio, il beneficiario della polizza va dall’assicurazione a battere cassa. E’ beneficiario di un contratto, di quel particolare contratto di assicurazione.

E’ evidente che il beneficiario della polizza poco gli importa della successione ereditaria del contraente, anche assicurato. Magari manco ci va al funerale, preferisce andare dall’assicuratore a prendersi i soldi della polizza. E ci mancherebbe…..

Però c’è un problema.

C’è una polizza che vede come beneficiari “gli eredi legittimi”. Poi, però, quando lo stipulante-assicurato muore, lascia un testamento.

Che cosa succede?

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Qua i beneficiari della polizza si trovano un attimo spiazzati. Tant’è che, anche magari controvoglia, al funerale ci vanno, che non si sa mai.

I soggetti indicati nel testamento, però, dicono, mi dispiace, beneficiari della polizza non siete voi, eredi legittimi, perché la successione legittima, in presenza di questa schifezza di testamento olografo, nn si è mai aperta. Quindi, grazie di essere venuti al funerale, ma voi, come categoria nn siete mai venuti ad esistenza, c’è un testamento.

E allora vanno tutti in tribunale, poi nn d’accordo tutti alla Corte d’Appello, ma siccome ancora niente, tutti in Cassazione a Roma, che vediamo cosa ci dicono loro che sn bravi…..

Cosa dice la Cassazione….

Dice mettetevi calmi e tranquilli….

Ragionate…. qui cosa c’è? C’è un contratto assicurativo che è appunto un contratto, e poi c’è un testamento….

E’ evidente che sn due cose diverse no? Sono molto diverse tra loro…..

Il contratto di assicurazione ha dei beneficiari specifici, e che rimangono tali anche in presenza di quel testamento.

Il testamento produrrà i suoi effetti, ci mancherebbe, e la successione testamentaria produrrà i suoi destinatari.

Ma attenzione, il fatto che i beneficiari della polizza siano designati negli “eredi legittimi”, nn cambia nulla.

Questa dicitura, lo dice la Cassazione ovviamente, ha quale unico scopo di valere come “criterio per individuare persone”. E vengono individuate in chi?  In quelle che, astrattamente, sarebbero gli eredi legittimi nel momento della morte dell’assicurato, anche se poi eredi legittimi nn lo siano diventati mai.

E a dirlo è la Corte di Cassazione, sez VI, nella recente sentenza n. 25635 del 15/10/2018, che conferma un precedente arresto giurisprudenziale (sez. II, 21/12/2016, n. 2606).

Capito?

M

 

PATTO DI FAMIGLIA E IMPOSTE (e altro ancora) 510 340 admin

PATTO DI FAMIGLIA E IMPOSTE (e altro ancora)

Buongiorno a tutti,

il mio primo post dell’anno, post-vacanze natalizie, e post-influenza d’inizio anno, lo dedicherò al Patto di Famiglia.

Lo dedico all’istituto che come sapete è stato pensato e voluto dal nostro Legislatore per favorire il passaggio generazionale delle nostre aziende tra famigliari.

L’occasione è una recente sentenza della corte di Cassazione Civile, la 32823 del 19 dicembre 2018.

La sentenza  prende ad oggetto l’aspetto fiscale del patto, ma, probabilmente inconsciamente, me lo stravolge del tutto.

Allora, brevemente, onde evitare confusioni.

Tuo padre imprenditore decide finalmente di uscire dall’azienda perché poverino ha già dato abbastanza. Dentro ci sei già te, che ci lavori, ti fai il mazzo, e quell’attività anche saresti interessato a continuarla per bene. L’azienda, però ha un valore patrimoniale rilevante, e se tuo padre la cede a te che la continui, a tua sorella che nn la riceve la cosa un po’ disturba. D’altro canto lei fa la fashion blogger e di svegliarsi la mattina alle sei con te in quell’azienda manco ci pensa.

Però, fashion o nn fashion, blogger o nn blogger, ai soldi si che ci pensa. E a me, giustamente dice, cosa viene?

E allora tutti davanti al notaio, il padre imprenditore, il figlio imprenditore, la fashion blogger e la madre dell’imprenditore e della fashion blogger per il patto di famiglia.

L’azienda a te figlio, e tu poi liquidi la sorella (la madre se vuole rinuncia a qualsiasi pretesa) per il valore della quota che le spetterebbe ma che nn riceve.

Ottimo, fino a qui tutti contenti.

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Arriva però il Fisco. La fashion blogger deve pagare le imposte pari al 6% di quello che supera i 100mila€uro di franchigia per quanto ricevuto dal fratello.

Si apre un contenzioso, e la cassazione dice che è corretto proprio così, perché quanto trasferito sarebbe una donazione tra fratello e sorella.

Una donazione? Ma voi sapete tecnicamente cos’è una donazione? Significa che io do a te qualcosa di gratis, ti arricchisco per spirito di liberalità, senza essere spinto da obblighi.

E’ così nel patto di famiglia? Io la vedo diversamente.

Io nel patto di famiglia do qualcosa a te semplicemente perché  obbligato a liquidare i legittimari nn beneficiari dell’azienda. Viene meno, quindi, a mio avviso, lo spirito di liberalità.

Poi ci riflettevo, e so che ci riflettevate pure voi.

Il Patto di Famiglia, per sua natura, dovrebbe escludere alla fonte tutti quei piccoli grandi problemi che sarebbero riconducibili alla donazione dell’azienda… vedi l’azione di riduzione, la collazione e così via….

Ma se tu Cassazione mi togli il problema relativamente ai rapporti successori scaturenti dalla morte del padre imprenditore cessionario, e me lo vai a creare relativamente al rapporto successorio del figlio imprenditore (che mi trasformi in donante) e sorella fashion blogger (che mi trasformi in donataria) siamo punto a capo….

Nn so… c’è qualcosa che nn mi torna…. ci rifletterò per bene…….

M.

NUOVA LEGGE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI? 497 340 admin

NUOVA LEGGE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI?

No, nn sto parlando di quello a cui state pensando….

Al momento nn si parla di riforma delle imposte di successione… ma si parla, anzi, si scrive, di riforma di un tratto di legge che comunque incide, e nn poco, su successioni e donazioni….

Allora… siamo alla legge di bilancio 2019, ci troviamo in una fase avanzata della “gestazione”….  in vista del “parto” viene inserito un emendamento….

Di che cosa si parla?

Si parla del noto problema inerente la commerciabilità degli immobili di origine donativa….

….lo sapete no qual’è il problema… io terzo acquirente nn compero l’immobile di origine donativa perché “disturbato” dal fatto di poter essere aggredito da un legittimario leso….

….la banca, poverina, è preoccupata, perché metti che ti da i soldi per il mutuo, ci iscrive un’ipoteca, ma sa che se il legittimario leso s’infastidisce può ottenere la casa libera da ipoteche….

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Ad oggi, il limite temporale oltre il quale tutti sn felici, le preoccupazioni ed i fastidi vengono meno, è di 20 anni dalla donazione o 10 dalla morte di chi ha donato…

Ma la novità legislativa interverrebbe per rendere tutti felici a prescindere dai 10 o 20 anni….

In estrema sintesi:

  1. Il fratello legittimario leso “infastidito” perderebbe il diritto di recuperare l’immobile libero da pesi ed ipoteche, con piena felicità della banca finanziatrice….
  2. Io, terzo acquirente, sarei felice anch’io, come la banca, perché la nuova legge dichiarerebbe inattaccabile il mio acquisto a titolo oneroso (nn se a titolo gratuito)…
  3. Al fratello legittimario leso “infastidito” verrebbe riconosciuto, se il fratellino donatario avesse venduto la casa a terzi, un diritto di credito pari al valore del torto subito, da far valere sul patrimonio del fratellino, presente e futuro…..

Ancora nn è legge, vedremo cosa succederà e come eventualmente la legge verrà “partorita”… siamo in fase di gestazione…. abbiamo fatto un’ ecografia….  aspettiamo il parto ed eventualmente ne riparliamo……

M

DONAZIONE “CONDIZIONATA” (E IL PATRIMONIALISTA) 604 340 admin

DONAZIONE “CONDIZIONATA” (E IL PATRIMONIALISTA)

Donare, regalare…. bellissimo… “dare” senza volere nulla in cambio… è proprio questo lo spirito che muove la donazione, lo spirito di “liberalità”…. se manca questo nn è donazione….

E’ lo spirito del donante….

….ma che bello anche ricevere, “avere” senza dare nulla in cambio….  gratis….

E’ lo spirito del donatario….

Ma tra lo spirito del donante e quello del donatario, può esserci qualche cosa nel mezzo?

Diciamo di si… anzi, tecnicamente trattando direi decisamente sì….

Nella donazione, infatti, si possono inserire diverse clausole, che vanno a “personalizzare” l'”atto donazione”….

Tecnicamente si parla di termini, condizioni, oneri, riserve, ecc. ….

La “condizione”…. bellissima….  rappresenta un avvenimento, futuro ed incerto sul suo verificarsi…. ma se si verifica, si producono i suoi effetti….

Quali?

Dipende…..

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Beh, se è sospensiva gli effetti si verificano da quel momento in poi, se è invece risolutiva, si esauriscono da quel momento in poi….

Allora, tornando alla nostra bellissima donazione, c’è il donante che, ovviamente per spirito di liberalità, dona il proprio bellissimo ufficio al figlio…. ma attenzione…..  “a condizione che ti laurei in legge….”

 “E no papy dai… evviva allora lo spirito di liberalità… “

“Condizione sospensiva baby… se ti laurei è tuo….”

“…. ma è un ricatto questo….”

“E va bene, allora mettiamola così baby…. te lo dono l’ufficio, ma se nn arrivi alla laurea entro un certo termine, l’ufficio torna al tuo papy… condizione risolutiva”

“….grazie papy, apprezzo molto il tuo spirito di liberalità…. e salutami tanto il tuo carissimo avvocato patrimonialista Massimo Perini…. e digli pure che lo amo tanto quando ti consiglia così bene….”

M 🙂

 

 

 

LA DONAZIONE DEL NIPOTE AL NONNO 497 340 admin

LA DONAZIONE DEL NIPOTE AL NONNO

I nonni, bellissimi, patrimonio unico e insostituibile….

Accade che un nipote, per riconoscenza, per soddisfazione personale, con i frutti della propria attività lavorativa, decide di “regalare” ai nonni  una bellissima casa,proprio quella che, magari, avevano sempre sognato e nn hanno mai avuto la capacità economica per acquistarla.

Giustamente, il nipote, vorrebbe comprendere gli aspetti “tecnici” di questo “regalo”.

Beh, anzitutto il regalo è una donazione, da farsi con atto pubblico.

Detto questo, l’operazione va analizzata anche dal punto di vista fiscale.

Come noto, la disciplina sull’imposta di successione e donazione prevede una franchigia pari ad € 1 mil per i trasferimenti in favore di parenti in linea retta.

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I nonni sn parenti in linea retta? Direi di si, sn degli ascendenti.

Quindi niente imposta di donazione sino ad un valore (catastale) di € 1 mil.

E se il nonno fosse portatore di handicap grave la franchigia lieviterebbe ad € 1,5 mil.

Ma sull’immobile, è chiaro, gravano anche le imposte ipo-catastali (tot. 3%). Se per il nonno è prima casa sconta l’imposta fissa.

Però, attenzione, io nn entro sugli aspetti “affettivi” ed “emotivi” della scelta…

  • se il nonno poi viene a mancare, a chi va la casa?
  • quali imposte ancora dovrebbero essere pagate sul trasferimento?

Allora, io suggerirei un qualche cosa di diverso….

Per evitare che poi la casa cada in successione magari ad eredi nn graditi (zii) e, in ogni caso, una doppia imposizione (paga il nonno e poi pagano ancora i suoi eredi), io potrei suggerire un qualche cosa di diverso….

Donazione della nuda proprietà ai tuoi figli, e usufrutto al nonno. Il nonnino se la gode da protagonista assoluto fino a che è in vita, poi arriverà ai tuoi figli, che diverranno pieni proprietari senza pagare imposte.

Un abbraccio a tutti i nonni.

M.

 

LA QUOTA DISPONIBILE E LESIONE DEL LEGITTIMARIO 509 340 admin

LA QUOTA DISPONIBILE E LESIONE DEL LEGITTIMARIO

Ok, sei un erede, anzi, un particolare tipo di erede, un LEGITTIMARIO….

Quindi, o sei un figlio, o un coniuge, o la persona unita civilmente, o un ascendente (qualora nn vi siano i figli) del de cuius….

Perfetto, quindi? ….di cosa hai bisogno?

….ah, ok, capito benissimo….  vuoi verificare se sei stato leso nei tuoi diritti di legittimario.

Prendi carta e penna… comincia a scrivere, a scrivere e a fare calcoli.

Come? Nn sei mai stato tanto bravo in matematica? Nn preoccuparti, vedrai che quando ci sn di mezzo soldi ti trasformi in ingegnere matematico senza bisogno di aprire libro…

Prima cosa: comincia col valore di tutto ciò che ha lasciato il de cuius al momento della apertura della successione (relictum)

Seconda cosa: toglici i debiti (debitum)

Terza cosa: riunisci fittiziamente tutte le donazioni fatte in vita dal de cuius (donatum)

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Ora, sulla massa fittiziamente riunita, calcola la quota di disponibile che, come ben sai, varia a seconda di chi sn e quanti sn i legittimari che concorrono tra loro.

….1,2,3…. eccoti qua…. ti stavo aspettando…. nn sai come devono essere calcolate le donazioni e quali sn le donazioni riunibili fittiziamente per il calcolo….

Allora….

Quali: tutte le donazioni, dirette ed indirette, fatte dal de cuius in vita…. tutte, anche quelle fatte oltre 100 anni fa….

Come: il valore del danaro segue sempre il principio nominalistico (cioè nn viene rivalutato o svalutato), mentre per gli altri beni si fa riferimento al valore commerciale al momento della apertura della successione….

Perfetto, ci sei… carta e penna alla mano, occhio e cervello matematico azionati, scopri se sei stato leso….

Il de cuius ha disposto oltre la quota di disponibile?

Sii?

Ottimo, hai 10 anni per agire in “riduzione”….

Vai dall’avvocato e tutti e due, occhi e cervelli matematici azionati, a prenderti quanto ti spetta….

M

 

EREDITA’ & DEBITI TRIBUTARI 850 340 admin

EREDITA’ & DEBITI TRIBUTARI

12/11/2018

Siamo  a luglio, luglio di quest’estate.  Mentre magari voi già ve ne stavate al mare a sfoggiare i vostri fisici “ronaldiani“, c’era ancora chi stava al lavoro e lavorava anche per voi. Si si, pure per voi.

Quei poveri giudici della cassazione, nell’afa di Roma, tutti sudati, a dover decidere chi cià ragione in una zuffa tra eredi ed agenzia delle entrate.

Cos’è successo?

Allora, per farla semplice: il de cuius nn presenta dichiarazioni dei redditi dal 1999 al 2005, l’agenzia delle entrate notifica avviso d’accertamento alle eredi, tre arzille signore.

Insomma, lui se ne è andato, e mo (come si dice a Roma) IVA, IRPEF e IRAP ve le pagate voi.

Ste tre signore, poverette, fanno ricorso, e la commissione tributaria regionale riconosce le loro ragioni.

L’agenzia delle entrate va avanti, e la questione arriva alla cassazione.

Qual è la tesi dell’agenzia e quella della signore?

Allora:

  • agenzia delle entrate: è sufficiente la chiamata all’eredità per poter essere chiamati al pagamento del debito tributario. Tale assunto, si afferma, troverebbe sostegno nella disciplina dei tributi in materia di imposte di successione
  • chiamate all’eredità: no, solo se accetto l’eredità divento erede e, quindi, potrei essere chiamato a pagare. Non è il nostro caso, però, perché noi abbiamo rinunciato all’eredità.

Entrano in gioco i giudici, che tra afa e sudore alla fine si pronunciano, mentre voi ve ne stavate al mare.

Cosa ci dicono d’interessante?

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Beh, tutto molto interessante e confermano un orientamento direi consolidato.

  1. Si diventa eredi solo per chiamata all’eredità (tranne l’ipotesi di possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c.)
  2. Spetta a chiunque vi abbia interesse (quindi anche al creditore) dar prova che il chiamato abbia (in qualsiasi modo) accettato e, quindi, assunto la qualità di erede.
  3. A tale principio non fa eccezione nemmeno la normativa fiscale in materia di imposta di successione, che prevede che sia assoggettabile ad imposta solo chi ha accettato l’eredità, e nn il solo chiamato.
  4. La presentazione della dichiarazione di successione, di per sé, nn rappresenta accettazione dell’eredità

Vicenda chiusa, tutti al mare.

M

(Vedasi Cassazione civile, ordinanza n. 17970 del 9 luglio 2018)

LA DONAZIONE MODALE 364 340 admin

LA DONAZIONE MODALE

Buongiorno a tutti.

Il tema del post di oggi è la donazione modale.

Sai benissimo di che cosa si tratta no?

….esatto, proprio quella di cui all’art. 793 del c.c..

Come ben sai, la donazione può essere gravata da un onere. Cioè, io ti sì ti dono, però un po’ te la faccio pesare sta cosa… tu devi darne un po’ a qualcun altro….

Mi spiego meglio?

Allora, io dono a te la mia bellissima casa, però tu devi corrispondere a mio nipote mille €uro al mese per dieci anni.

Io dono a te 200mila €uro, però tu devi corrispondere alla mia compagna quattrocento €uro al mese (magari i soldi per pagarsi un affitto).

Quindi che cosa significa: significa che se il donatario accetta la donazione assume l’obbligo di adempiere l’onere impostogli dal donante.

Nessuno lo obbliga, sia chiaro, la donazione è un contratto, e quindi si perfeziona solo in seguito all’accettazione del donatario.

Quindi le figure sono: il donante, il donatario onerato ed il beneficiario dell’onere.

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Regola fondamentale: il donatario onerato è comunque obbligato entro i limiti di valore di quanto ricevuto in donazione. Già meglio no? Nella peggiore delle ipotesi sto poveretto nn ci rimette del suo.

E se il donatario onerato, ricevuta la donazione, nn adempie a quello che è il suo obbligo?

Dopotutto, dai, umanamente, può succedere….  se io povero donatario ricevo 100, magari poi potrei essere tentato di tenermeli tutti per me piuttosto che doverli dividere con te, noo?

E lo ha capito bene anche il nostro legislatore, che a noi Italiani ci conosce bene, ed ha previsto un paio di soluzioni…

  • per prima cosa ha previsto espressamente che per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato, non solo il donante
  • ha previsto poi un’altra soluzione, più drastica direi: in caso di inadempimento ti distruggo, cioè chiedo la risoluzione del contratto e, quindi, è come se la donazione nn fosse mai avvenuta…

Cosa importante, però, segnatelo bene… l’eventualità della risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere deve necessariamente essere prevista nell’ambito dell’atto di donazione…..

Ok, ho capito, ma se il donante poi muore, chi è che può chiedere la risoluzione della sua donazione se lui nn c’è più?

Il legislatore che ci conosce bene ha pensato anche a questa eventualità: la risoluzione oltre a poter essere chiesta dal donante (vivo), può essere chiesta anche dai suoi eredi (donante morto).

Capito?

M.

TESTAMENTO: DOVE TROVARLO (?) 475 340 admin

TESTAMENTO: DOVE TROVARLO (?)

Buongiorno, lo zio di mia moglie recentemente è venuto a mancare…. esiste un modo per verificare se aveva fatto testamento?

Buongiorno carissimo….

vedi… proprio a tale scopo esiste il “Registro Generale dei Testamenti”, che ha sede a Roma.

Questo consente di conoscere se una persona venuta a mancare aveva fatto o meno testamento, in Italia e all’estero (in questo caso limitatamente agli stati che hanno aderito alla convenzione di Basilea del 1972).

Dalla consultazione è possibile ricavare un’apposita certificazione dalla quale si potrnno evincere tutte le iscrizioni relative al soggetto per il quale è intervenuta la ricerca.

Nel Registro, infatti, devono essere registrati tutti i testamenti ricevuti da un Notaio, i verbali di pubblicazione di un testamento in seguito all’apertura della successione, nonché gli eventuali atti formali di revoca di un testamento.

Perfetto…. verifichiamo!

…..Buongiorno, abbiamo verificato…. non risulta vi sia alcun testamento… e se il testamento non fosse ancora stato pubblicato perché nessuno lo ha ritrovato?

Bella domanda…

Una cosa è certa… il testamento nn è stato redatto nella forma del Testamento Pubblico o del Testamento Segreto, e neppure un Testamento olografo è stato depositato presso Notaio….

In tutti questi casi troverebbe traccia nel Registro….

….bisogna allora partire dal presupposto che un testamento è un atto personalissimo che il testatore può redigere in assoluta  intimità e segretezza nella forma del Testamento Olografo… e si ricava che teoricamente un testamento potrebbe essere depositato ovunque…

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Il problema è che la garanzia di massima segretezza ed autonomia che caratterizza un Testamento Olografo potrebbe rivelarsi, in determinati casi, così forte da renderlo così tanto segreto, da nn essere poi ritrovato….

E’ proprio per questo motivo che si suggerisce di redigere il testamento in più copie, in modo tale da conservarne magari uno presso la propria abitazione ed un altra, o altre copie, presso persone di fiducia o in deposito presso un notaio. Almeno uno, così, avrà pubblicazione….

E allora?

E allora niente…. “chi cerca trova”…. ci sarà una successione legittima e se poi dovesse essere ritrovato il testamento dello zietto, prevarrà quest’ultimo….

M

 

 

IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONVIVENTE SUPERSTITE 508 340 admin

IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONVIVENTE SUPERSTITE

Vedi il titolo che ho scritto?

…..leggilo bene… è’ sbagliato….

…. lo sapevi vero?

Per chi nn ha l’occhio allenato passa inosservato, ma per te no, lo so….

E in effetti, la cosa viene chiarita proprio in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 37.

L’Agenzia chiarisce quello che secondo me era già chiaro… poi, però, va oltre, e ci spiega un qualche cosa in più…

Come risaputo, oramai, in seguito all’ introduzione alla legge “Cirinnà” (Art. 1, c. 42, L. 76/2016) al convivente superstite viene riconosciuto il diritto di abitare sulla casa di proprietà del partner deceduto e adibita a comune residenza, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Stessa cosa del coniuge superstite quindi?

No, assolutamente no.

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Qui nn si tratta di un diritto “reale” ricevuto per successione… nn si tratta, cioè, del “diritto di abitazione” quale diritto su cosa altrui, ma di un semplice “diritto di godimento” (temporaneo) su cosa altrui….

Ecco, quindi, che il titolo corretto nn sarebbe “il diritto di abitazione”, ma “il diritto di abitare”….

Il diritto di abitazione del coniuge superstite, inoltre, è un legato (ex lege), quindi un diritto ereditario, mentre il diritto di abitare (godimento) del convivente nn è un diritto ereditario….

….e proprio agganciandosi a tale differenza, l’Agenzia precisa che tale diritto (del convivente superstite) nn deve essere inserito nella dichiarazione di successione da parte degli eredi….

….l’Agenzia, poi, partita di slancio nn si ferma più… e precisa che al fine del riconoscimento dello status di convivente, in mancanza della registrazione all’anagrafe, e addirittura della mancanza della residenza anagrafica nella casa del defunto, è sufficiente….. un’AUTOCERTIFICAZIONE!

Capito?

M.

 

 

 

 

 

 

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