Trainers
Everyone realizes why a new common language would be desirable
only the best

All our trainers are award winning experts that will be near you on every step of your transformation

Tresa Orosz

Yoga & Pilates

Gary Mccurdy

Kickboxing

Dexter Cabell

Boxing

Alysha Keller

Zumba & Spinning

Florentino Lyon

Water Fitness

Kyla Milici

Bootcamp

FONDO PATRIMONIALE E RESPONSABILITA’ PENALE 509 340 admin

FONDO PATRIMONIALE E RESPONSABILITA’ PENALE

E’ chiaro, è evidente, è pacifico che il nostro legislatore offre una serie di strumenti che possono essere legittimante e lecitamente scelti ed adoperati a tutela del proprio patrimonio.

Anzi, una corretta e prudente strategia patrimoniale nn può prescindere dall’analisi del rischio e dall’adozione di misure di tutela.

Bene…. se questo è pacifico, dovrebbe essere altrettanto pacifico che ciò nn può essere tradotto in “libertà di frodare i creditori”….

A tutela del creditore, come noto, vi è l’azione revocatoria, che può vanificare (entro i termini di prescrizione) l’attività elusiva….

Ma attenzione…. le conseguenze di pratiche di acrobazie elusive, nn si risolvono solo in una eventuale azione revocatoria con finalità civilistiche….

VUOI FARE UN FANTASTICO VIAGGIO INSIEME A ME NEL MONDO DEI PATRIMONI?

LEGGI IL MIO LIBRO “IL PATRIMONIALISTA- UN VIAGGIO NEL MONDO DELLA PATRIMONIALITA'”

ACQUISTA SU WWW.FORFINANCESTORE.IT

Una recentissima sentenza della Cassazione (n. 41704 del 26 settembre 2018), rispolvera un aspetto spesso trascurato… quello eventualmente penale…

C’è un soggetto che dopo aver ricevuto la notifica di alcuni atti di accertamento fiscali, pone in essere un Fondo Patrimoniale, nel quale fa confluire la nuda proprietà di un paio di immobili di sua proprietà…

Conseguenza?

Il debito nn è un debito qualunque… si tratta di pagamenti dovuti per imposte….

La manovra elusiva, ritengono i giudici, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)… quindi condanna a 4 mesi di reclusione (con sospensione della pena) e confisca della nuda proprietà dei due immobili…..

Vedete, se ancora nn fosse chiaro… la sana e corretta pianificazione patrimoniale va realizzata in  bonis, quando è troppo tardi…. oramai è troppo tardi….

M

 

 

LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE: RESIDENTI E NON RESIDENTI 335 340 admin

LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE: RESIDENTI E NON RESIDENTI

In occasione di un trasferimento di ricchezza mortis causa, il nostro ordinamento giuridico prevede alcuni adempimenti fiscali in capo a chi eredita.

L’imposizione fiscale, lo sapete, risulta oggi regolata da un sistema che prevede aliquote e franchigie diverse a seconda del rapporto parentale/coniugale sussistente tra de cuius ed erede.

L’aspetto più “rassicurante” è rappresentato sicuramente dall’esistenza di una franchigia pari ad 1 milione per coniuge o parenti in linea retta, con aliquota del 4% per quanto eccede la franchigia.

Quest’aspetto, indubbiamente vantaggioso, di fatto rappresenta un’arma a doppio taglio per noi Italiani…. Perché?

Semplice, la comodità “fiscale” successoria, fa dormire sogni tranquilli agli Italiani, che risultano meno incentivati a pianificare il passaggio generazionale…

VUOI FARE UN FANTASTICO VIAGGIO INSIEME A ME NEL MONDO DEI PATRIMONI?

LEGGI IL MIO LIBRO “IL PATRIMONIALISTA- UN VIAGGIO NEL MONDO DELLA PATRIMONIALITA'”

ACQUISTA SU WWW.FORFINANCESTORE.IT

Questa tranquillità, però, patrimonialmente risulta molto pericolosa…. infatti, frequentemente, la mancanza di pianificazione successoria implica problematiche ereditarie che, di fatto, vanno a vanificare il vantaggio fiscale esistente: liti tra eredi, doppi passaggi patrimoniali e doppia tassazione sugli stessi beni, ingovernabilità di aziende, debiti ereditari, ecc..

In altri paesi, dove la nostra regolamentazione fiscale successoria appare un lontano miraggio, si pianifica e si evitano gran parte delle complicazioni patrimoniali connesse alla successione….

Tirando le somme, quindi, nn pianificare la successione in un paese a fiscalità successoria agevolata, costa molto di più rispetto a pianificare la successione in paesi con fiscalità successoria sfavorevole…

Soluzione?

Consulenza patrimoniale…. io lo ripeto sempre, costa tantissimo nn avere un buon consulente patrimoniale…. nn avere un consulente patrimoniale è un lusso che nn ci possiamo permettere….

La domanda che mi è stata posta è questa:

Ho beni in Italia ed all’estero… su quali beni e con quali modalità i miei eredi pagheranno le imposte di successione?

Semplice, dipende tutto da dove risiedi…

  • cittadino italiano residente in Italia: i tuoi eredi pagheranno le imposte su tutti i beni ovunque tu li abbia al mondo (criterio della globalità)
  • cittadini italiano residente all’estero: i tuoi eredi pagheranno le imposte limitatamente ai beni lasciati sul territorio italiano (criterio della territorialità).

Perché, lo ripeto, nn avere oggi un proprio consulente patrimoniale…. è un lusso che nn possiamo più permetterci….

M.

BENEFICIO PRIMA CASA E NUDA PROPRIETA’ 510 340 admin

BENEFICIO PRIMA CASA E NUDA PROPRIETA’

Ah , bene… hai acquistato una casa ed hai goduto delle agevolazioni prima casa.

Come? L’hai venduta dopo 1 anno?

….lo sai no… decadi dal beneficio se vai ad alienare la casa, acquistata col beneficio, prima che siano decorsi 5 anni dall’acquisto beneficiato.

Cosa? Cosa devi fare?

Semplice… mantieni il beneficio se, entro 1 anno dalla cessione avvenuta prima del decorso del quinquennio, acquisti un’altra casa destinata a tua residenza.

….. cosa ancora nn ti è chiaro?

beh si….  quello effettivamente è un problema… tu volevi acquistare, nel termine annuale, nn una piena proprietà, ma la nuda proprietà su un’altra casa…..

ti spiego…. la legge nn ti dice quale diritto devi acquistare entro 1 anno dalla cessione della casa acquistata col beneficio….

….nn specifica se piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc…. specifica solo che il nuovo acquisto deve intervenire entro 12 mesi e che ci infili dentro la tua residenza….

VUOI FARE UN FANTASTICO VIAGGIO INSIEME A ME NEL MONDO DEI PATRIMONI?

LEGGI IL MIO LIBRO “IL PATRIMONIALISTA- UN VIAGGIO NEL MONDO DELLA PATRIMONIALITA'”

ACQUISTA SU WWW.FORFINANCESTORE.IT

Nel silenzio della legge sul punto, però, è intervenuta la giurisprudenza…. e per la Cassazione è NO….

Nella sentenza 17148/2018, infatti,  precisa che l’atto necessario affinché il contribuente eviti la decadenza dell’agevolazione prima casa di cui ha fruito in precedenza, deve essere rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l’uso e il godimento di un’abitazione in via piena ed esclusiva.  Con ciò esclude, quindi, che l’acquisto di una nuda proprietà possa ritenersi idoneo allo scopo, in quanto con la nuda proprietà di una casa non acquisisci la facoltà di fruirne. Il godimento del bene spetta infatti all’usufruttuario e ne consegue che il nudo proprietario nn avrebbe il diritto a destinare la propria abitazione principale nella casa in questione.

Come? ti sembrava di aver letto in internet che il beneficio prima casa spetta anche per l’acquisto di una nuda proprietà?

Si, è corretto…. internet dice giusto…. ma parliamo dell’acquisto con beneficio prima casa originario…. cosa completamente diversa rispetto al riacquisto entro 1 anno dopo la cessione infraquinquennale….

…..mi dispiace, decidi te… o ti comperi una casa tutta tua o ti paghi le imposte che nn hai pagato prima….

M.

 

 

 

LA SUCCESSIONE NEL CONTO CORRENTE BANCARIO 510 340 admin

LA SUCCESSIONE NEL CONTO CORRENTE BANCARIO

13.9.18

Tuo zio è venuto a mancare e sai che ha dei conti correnti in varie banche? Vuoi sapere come funziona?

Allora, ascolta….

Partendo dal presupposto che ogni persona, verosimilmente, è titolare almeno di un conto corrente bancario, si arriva alla semplice conclusione che in ogni successione ereditaria, vi sarà (almeno) un rapporto di conto corrente bancario.

Bene…

…..allora so benissimo che sai ed hai chiaro cos’è e come funziona un conto corrente…. ma, vedi, la questione è diversa…

…tu quando parli di conto corrente, lo so, di default, nella tua mente, si apre un’immagine contenente banconote e monete….

Nella pratica, in definitiva, è proprio per questo che lo utilizzi, per depositare la liquidità e usufruire dei servizi accessori.

Ottimo, ma mi dispiace, dal punto di vista successorio nn è così…

E perché?

Perché il conto corrente o, meglio, il saldo del conto corrente, è cosa diversa…. è un credito o un debito…. verso la banca.

Eh si… funziona proprio così… al momento del deposito del danaro presso il cc, la banca acquisisce la proprietà delle somme, e tu, correntista, ne acquisti un credito per l’importo corrispondente. Se poi vai in rosso, ovviamente, sarà un debito verso la banca.

Perfetto…. e allora?

…allora significa che il conto corrente in successione rappresenterà, concretamente, un credito o un debito del de cuius, ed alla stregua di ciò dovrà essere trattato, a seconda del saldo attivo o passivo.

Quindi,  i saldi del conto corrente attivo dovranno essere indicati in dichiarazione di successione come credito fruttifero del de cuius alla restituzione verso la banca, mentre il saldo passivo costituisce un debito del defunto e, in quanto tale, deducibile in sede successoria.

In quest’ultimo caso sarà necessario produrre il certificato rilasciato dall’istituto di credito contenente l’indicazione dei movimenti degli ultimi 12 mesi anteriori all’apertura della successione.

….quindi vai a verificare se lo zietto ti ha lasciato crediti o debiti…. in quest’ultimo caso acquisirai un debito, ma tranquillo, deducibile…..

M.

 

Fondo Patrimoniale e debiti professionali 340 340 admin

Fondo Patrimoniale e debiti professionali

3/9/2018

Finite le vacanze? ….belli, riposati, rilassati, in formissima… e adesso tutti al lavoro…

Confidando sulla vostra freschezza mentale, per il primo articolo post trauma-rientro, avrei scelto una recente interessante pronuncia giurisprudenziale in tema di Fondo Patrimoniale.

Allora, come ben sapete, il FP è un istituto giuridico previsto e disciplinato dagli artt. 167 e ss. del c.c..

Si tratta di un “patrimonio destinato” ai bisogni della famiglia che, nella pratica, ha quale obiettivo quello di tutelare la stabilità economica della famiglia stessa.

I beni conferiti nel FP, infatti, non potranno essere aggrediti se non per debiti contratti nell’interesse della famiglia.

Bene. Tutto chiaro… o quasi…

Il problema è: quali sono i bisogni della famiglia per i quali i debiti contratti legittimano una aggressione ai beni del fondo?

La legge non lo dice e, purtroppo, nel contrasto tra creditore procedente e debitore resistente, l’ultima valutazione spetta al povero giudice che si trovi a dover decidere sul merito.

Purtroppo, la valutazione può diventare difficile con riguardo ai debiti “professionali” o “imprenditoriali”…

Sono debiti contratti per i bisogni della famiglia?

Alcune sentenze, in passato, hanno contribuito a “smontare” un po’ l’appetibilità del FP, sostenendo che le obbligazioni scaturenti dall’attività lavorativa legittimano l’aggressione dei beni del fondo, in quanto il lavoro sarebbe destinato al sostentamento della famiglia e, quindi, nell’interesse di questa.

La pronuncia in commento (vedasi Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 16176/2018), depositata lo scorso 19 giugno, va un po’ più in profondità.

La Corte ci spiega che affinché sia ammissibile l’esecuzione sui beni del fondo, è necessario che la fonte o la ragione del rapporto obbligatorio abbia inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia. Ma ci chiarisce anche che, in applicazione del generale principio dell’onere della prova, e qui sta il bello, che al fine di dimostrare l’esistenza di un collegamento diretto fra debito contratto ed esigenze della famiglia, il creditore procedente non può limitarsi a sostenere che i proventi derivanti dall’attività lavorativa sarebbero stati destinati al mantenimento della famiglia stessa, gravando sullo stesso l’ onere di dimostrare nello specifico che i flussi finanziari erogati dalla società erano destinati, dal debitore, alle esigenze familiari e non ad altro.

Capito?

Buon rientro a tutti.

M

 

LA SUCCESSIONE DELL’AZIENDA 307 164 admin

LA SUCCESSIONE DELL’AZIENDA

Effettivamente se ne sente parlare molto… il passaggio generazionale dell’azienda… il tema è sempre attuale…. in realtà, però, mi rendo conto che “la pianificazione transgenerazionale del bene azienda” è poco “coltivata”…

L’imprenditore (per certi versi molto comprensibilmente) è concentrato sul quotidiano… l’azienda deve fatturare, guadagnare, crescere… a volte deve “semplicemente” riuscire a resistere alle mille avversità del quotidiano…

Guardare oltre nn è sempre facile… soprattutto quando guardare oltre comporta “mescolare” affari aziendali con le “dinamiche familiari”….

L’azienda è un bene “complesso” e metterla in linea con il “bene famiglia” nn è cosa semplice… capacità, volontà, predisposizione, ambizione… variabili nn “economicopatrimoniali”, ma con risvolti “economicopatrimoniali”….

Nel passaggio generazionale d’azienda, poi, l’aspetto meramente civilistico s’intreccia e si fonde con quello fiscale….imposte dirette ed indirette…. continuità aziendale in neutralità fiscale o meno, cessione dell’azienda con realizzazione di redditi diversi, affitto d’azienda…. l’impresa individuale che diventa società di fatto tra eredi e che dovrà essere trasformata in società…

E allora occorrerebbe parlarne prima…. magari individuando “il” o “gli” eredi più adatti alla continuazione… valutare il patrimonio aziendale per “pesarlo” all’interno del patrimonio familiare…. e scegliere gli strumenti più adatti in relazione al singolo caso specifico…. testamento, donazione, patto di famiglia, trust….

Il passaggio generazionale dell’azienda è un tema sempre attuale…. è un tema affascinante che implica una serie di competenze tecniche trasversali che spaziano dal diritto societario a quello tributario, per passare al diritto di famiglia e quello successorio…. bello, molto bello…. ma soprattutto serve una capacità che… purtroppo… nn si impara sui libri di scuola…. la capacità relazionale… la capacità di relazionarsi con l’imprenditore, i suoi familiari e con i suoi professionisti di riferimento….

La pianificazione del passaggio generazionale d’azienda nn è mai un’attività “meccanica”, industriale… è un’attività “artigianale”, “sartoriale”….  è l’attività del patrimonialista….

Ci risentiamo e rivediamo a settembre con i nuovi progetti, attività ed iniziative.. felice estate e buone vacanze a tutti.

M

 

LA SUCCESSIONE IN INGHILTERRA 617 340 admin

LA SUCCESSIONE IN INGHILTERRA

Da anni sente parlare del possibile aumento delle imposte di successione in Italia…. anzi, se ne parla con una certa “periodicità”….

E’ uscito, qualche giorno fa, un articolo su un noto quotidiano e subito, comprensibilmente, la notizia ha fatto il giro del web….

E allora mi sono chiesto… in Italia so (più o meno) come funziona, civilisticamente e fiscalmente, una successione … ma come funziona all’estero?

Ho preso un paese a caso… un paese eurepeo, ma il meno europeo tra tutti… l’Inghilterra…. e ho scoperto un po’ di cose…

Anzitutto in Inghilterra l’eredità nn si accetta… eventualmente si può rinunciare… vi ricorda qualcosa? …esatto, come da noi per il “legato”…

Anche lì la successione può essere legittima, cioè in assenza di testamento e sarà The Law of Intestate… ed altra affinità con noi… la successione legittima detta anche “ab intestato”….

Quella testamentaria è The law of Wills…

La spaccatura più grande rispetto alla nostra successione è di stampo “civilistico”… in Inghilterra nn esiste la quota di riserva a favore del coniuge…. quella famosa “riserva” che nn pochi problemi crea a noi Italiani nella determinazione delle quote tra coeredi….

Attenzione, però, quelli che da noi sn i legittimari, comunque in Inghilterra godono di una forma di tutela… se dipendenti economicamente dal “defunto” e da questi pretermessi, il giudice può riconoscere loro il diritto ad una quota di eredità…

Ma dal punto di vista fiscale, come funziona in Inghilterra?

L’aliquota è del 40% …. nn poco direi…

Attenzione, però, c’è la cosiddetta “nil rate band”… quella che da noi chiamiamo “franchigia”…. là vale 325.000 sterline… ma loro ha una peculiarità… se uno dei due coniugi nn ne ha usufruito, la può trasferire al coniuge superstite… e questo, quindi, potrebbe avere in totale 650.000 sterline di franchigia…

E allora cosa succederà in Italia? Arriveremo al 20%, al 40%, al 60%?

I don’t know… let’s wait and see…

M

 

 

 

 

 

 

POLIZZE VITA: INSEQUESTRABILITA’ E IMPIGNORABILITA’? 510 340 admin

POLIZZE VITA: INSEQUESTRABILITA’ E IMPIGNORABILITA’?

2/07/2018

Aspetti penali:

La disposizione dell’art. 1923 c.c., secondo cui le somme dovute dall’assicuratore al contraente o ai beneficiari non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, riguarda i rapporti civilistici e il sequestro penale può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita in quanto le finalità di tale misura cautelare reale, funzionale alla confisca, non risentono delle limitazioni riguardanti i rapporti tra privati” (Cassazione penale, sez. II, 10/01/2018,  n. 8584)

Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario” (Cassazione penale, sez. VI, 12/09/2017,  n. 47012)

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 c.c. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo. ” (Cassazione penale, sez. III, 10/11/2016,  n. 11945).

….mi sembra evidente, penalmente trattando, la posizione della Cassazione.

Leggendo attentamente, però, la stessa Cassazione penale, nelle recenti pronunce riportate, sottolinea che la sottrazione all’azione esecutiva e cautelare “riguarda i rapporti civilistici“, con ciò confermandone l’esenzione.

E in caso di fallimento?

Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all’assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all’azione di inefficacia di cui all’art. 44 l.fall. in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, comma 1, n. 5, l.fall., riguardando l’esonero dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalità dell’assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio” (Cassazione civile, sez. I, 14/06/2016,  n. 12261).

…direi, in questo caso, pronuncia abbastanza “comoda”… esonero dalla disciplina del fallimento “tutte le possibili finalità dell’assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio”.

Detto questo, vi aspetto da settembre con la nuova edizione Patrimoney del Master “Il Patrimonialista”, all’interno del quale, tra le 8 giornate, oltre a successioni, rischio, strumenti di tutela, vi sarà anche una intera giornata sulle polizze…

Per info e iscrizioni scrivete a:

info@patrimoney.it

angelo.marelli@patrimoney.it

M

P.S.: ….dimenticavo…. hai chiesto le credenziali della nuova piattaforma “WEDO” di Patrimoney? Nooo? ….nn perdere ulteriore tempo…   scrivi a angelo.marelli@patrimoney.it e, gratuitamente, chiedi le credenziali d’accesso alla nuova piattaforma patrimoniale, l’ambiente di lavoro del Patrimonialista. Accedi dal sito www.patrimoney.it, clicca sul banner “WEDO“, e comincia a mappare famiglie e patrimoni e a elaborare report da condividere davanti al cliente… da lì in poi inizia l’avventura… una figata… l’evoluzione professionale… tu e  Massimo Perini, insieme,  costruite progetti patrimoniali personalizzati, “cuciti su misura” in base alle specifiche esigenze del cliente…. WEDO, noi facciamo, noi progettiamo, noi costruiamo progetti patrimoniali…

SUCCESSIONE: TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI 340 340 admin

SUCCESSIONE: TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI

Lo sapete benissimo no…. i titoli del debito pubblico sono esenti dall’imposta di successione.

Se vieni a mancare e lasci ai tuoi figli investimenti in titoli di stato, i tuoi eredi nn pagano imposte di successione, a prescindere dal loro valore….

E se sn esenti, è chiaro, nn vanno ad intaccare eventuali franchigie…

Ottimo.

Se i titoli di stato nn ce li hai, ma cmq hai investito in prodotti finanziari che li contengono (fondi d’investimento), i tuoi eredi saranno esenti dall’imposta per quanto all’interno del fondo risulta esserne investito (da apposito prospetto).

Bene.

Se nn hai titoli di stato ma hai titoli “equiparati”, se te ne vai comunque chi riceve godrà dell’esenzione….

Come? Ah… cosa significa “equiparati”?

Allora, si tratta di tutti i titoli che attualmente sn soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50% a titolo definitivo sugli interessi percepiti. Per esempio i buoni fruttiferi postali.

E se vieni a mancare e lasci titoli obbligazionari emessi da enti territoriali? Si, hai capito, titoli emessi da comuni, province, regioni, città metropolitane, ecc….

Mi spiace, se hai dei BOC, BOP, BOR i tuoi eredi ci pagheranno le imposte di successone…. nn rientrano nella categoria dei titoli equiparati ai titoli di stato… quindi niente esenzione…

E se invece della successione li trasferisco in vita con donazione?

Saranno ovviamente imponibili i titoli degli enti territoriali ma, attenzione, pure quelli del debito pubblico nonché quelli ad essi equiparati….

Mi spiace tanto… ma l’esenzione vale per la sola successione e nn per la donazione

M

LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ DEL MINORE 436 340 admin

LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ DEL MINORE

Tu sei il chiamato all’eredità…. rinunci…. chiamato diventa tuo figlio…. rinuncia pure lui…. chiamato ulteriore diventa tuo nipotino che ha tre mesi di vita…. rinuncia anche lui?

In definitiva, il nonnino o la nonnina, inconsapevolmente, inguaiano il nipotino?

Allora… come noto, il “chiamato” all’eredità può accettare o rinunciare l’eredità stessa, entro il termine di legge…. 10 anni dall’apertura della successione…

Sappiamo anche che il legislatore ha previsto una forma di tutela per l’accettante, l’accettazione col beneficio d’inventario che, nei casi “border line”, offre la garanzia di nn dover rispondere col proprio patrimonio personale dei debiti ereditari, magari ben oltre l’attivo ricevuto.

Bene.

Come ben sapete, anche il minore d’età può ereditare. Ma proprio a sua garanzia, i suoi legali rappresentati (genitori o tutore) dovranno sempre accettare col beneficio d’inventario, previa autorizzazione del giudice tutelare. Si vuol evitare, è evidente, che il minore corra dei rischi derivanti da decisioni di terzi.

Benissimo.

Mi è stato correttamente chiesto: ma allora, se il minore è comunque tutelato per legge, col beneficio d’inventario e l’autorizzazione del giudice tutelare, è possibile, per lui, rinunciare all’eredità?

Secondo voi?

….bravissimi, esatto… è comunque possibile rinunciare all’eredità…  però a determinate condizioni.

Occorrerà dimostrare che vi sono delle ragioni “oggettive” in relazione alle quali è sconveniente accettare l’eredità (pur col beneficio d’inventario). Le ragioni potranno essere economiche, morali od entrambe.

La richiesta e l’autorizzazione, ovviamente, deve passare il vaglio del giudice tutelare.

E se uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale fosse in disaccordo rispetto all’altro?

Ottimo, il giudice tutelare provvederà a nominare un curatore speciale del minore….

Stay tuned

M

Kleros Community- La Community dei Patrimonialisti Italiani

Kleros Community- La Community dei Patrimonialisti Italiani 1280 720 admin

Visita la Community di Kleros.it

COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’

COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 317 159 admin

Come noto, la legge 76/2016, meglio nota come legge “Cirinnà” ha tipicizzato, dal punto di vista legislativo, due nuovi modelli familiari socialmente già diffusi. Parlo ovviamente delle convivenze e delle…

CRIPTOVALUTE e SUCCESSIONE EREDITARIA

CRIPTOVALUTE e SUCCESSIONE EREDITARIA 493 340 admin

Ne leggo un pò qua e un pò là, vedo spesso l’argomento trattato dai media, ne parlano al bar…. il fenomeno cripotovalute oramai è sdoganato a livello planetario….. e siamo…