LA DONAZIONE MODALE

LA DONAZIONE MODALE

LA DONAZIONE MODALE 364 340 admin

Buongiorno a tutti.

Il tema del post di oggi è la donazione modale.

Sai benissimo di che cosa si tratta no?

….esatto, proprio quella di cui all’art. 793 del c.c..

Come ben sai, la donazione può essere gravata da un onere. Cioè, io ti sì ti dono, però un po’ te la faccio pesare sta cosa… tu devi darne un po’ a qualcun altro….

Mi spiego meglio?

Allora, io dono a te la mia bellissima casa, però tu devi corrispondere a mio nipote mille €uro al mese per dieci anni.

Io dono a te 200mila €uro, però tu devi corrispondere alla mia compagna quattrocento €uro al mese (magari i soldi per pagarsi un affitto).

Quindi che cosa significa: significa che se il donatario accetta la donazione assume l’obbligo di adempiere l’onere impostogli dal donante.

Nessuno lo obbliga, sia chiaro, la donazione è un contratto, e quindi si perfeziona solo in seguito all’accettazione del donatario.

Quindi le figure sono: il donante, il donatario onerato ed il beneficiario dell’onere.

VUOI FARE UN FANTASTICO VIAGGIO INSIEME A ME NEL MONDO DEI PATRIMONI?

LEGGI IL MIO LIBRO “IL PATRIMONIALISTA- UN VIAGGIO NEL MONDO DELLA PATRIMONIALITA'”

ACQUISTA SU WWW.FORFINANCESTORE.IT

Regola fondamentale: il donatario onerato è comunque obbligato entro i limiti di valore di quanto ricevuto in donazione. Già meglio no? Nella peggiore delle ipotesi sto poveretto nn ci rimette del suo.

E se il donatario onerato, ricevuta la donazione, nn adempie a quello che è il suo obbligo?

Dopotutto, dai, umanamente, può succedere….  se io povero donatario ricevo 100, magari poi potrei essere tentato di tenermeli tutti per me piuttosto che doverli dividere con te, noo?

E lo ha capito bene anche il nostro legislatore, che a noi Italiani ci conosce bene, ed ha previsto un paio di soluzioni…

  • per prima cosa ha previsto espressamente che per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato, non solo il donante
  • ha previsto poi un’altra soluzione, più drastica direi: in caso di inadempimento ti distruggo, cioè chiedo la risoluzione del contratto e, quindi, è come se la donazione nn fosse mai avvenuta…

Cosa importante, però, segnatelo bene… l’eventualità della risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere deve necessariamente essere prevista nell’ambito dell’atto di donazione…..

Ok, ho capito, ma se il donante poi muore, chi è che può chiedere la risoluzione della sua donazione se lui nn c’è più?

Il legislatore che ci conosce bene ha pensato anche a questa eventualità: la risoluzione oltre a poter essere chiesta dal donante (vivo), può essere chiesta anche dai suoi eredi (donante morto).

Capito?

M.