Vedi il titolo che ho scritto?
…..leggilo bene… è’ sbagliato….
…. lo sapevi vero?
Per chi nn ha l’occhio allenato passa inosservato, ma per te no, lo so….
E in effetti, la cosa viene chiarita proprio in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 37.
L’Agenzia chiarisce quello che secondo me era già chiaro… poi, però, va oltre, e ci spiega un qualche cosa in più…
Come risaputo, oramai, in seguito all’ introduzione alla legge “Cirinnà” (Art. 1, c. 42, L. 76/2016) al convivente superstite viene riconosciuto il diritto di abitare sulla casa di proprietà del partner deceduto e adibita a comune residenza, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Stessa cosa del coniuge superstite quindi?
No, assolutamente no.
VUOI FARE UN FANTASTICO VIAGGIO INSIEME A ME NEL MONDO DEI PATRIMONI?
LEGGI IL MIO LIBRO “IL PATRIMONIALISTA- UN VIAGGIO NEL MONDO DELLA PATRIMONIALITA'”
ACQUISTA SU WWW.FORFINANCESTORE.IT
Qui nn si tratta di un diritto “reale” ricevuto per successione… nn si tratta, cioè, del “diritto di abitazione” quale diritto su cosa altrui, ma di un semplice “diritto di godimento” (temporaneo) su cosa altrui….
Ecco, quindi, che il titolo corretto nn sarebbe “il diritto di abitazione”, ma “il diritto di abitare”….
Il diritto di abitazione del coniuge superstite, inoltre, è un legato (ex lege), quindi un diritto ereditario, mentre il diritto di abitare (godimento) del convivente nn è un diritto ereditario….
….e proprio agganciandosi a tale differenza, l’Agenzia precisa che tale diritto (del convivente superstite) nn deve essere inserito nella dichiarazione di successione da parte degli eredi….
….l’Agenzia, poi, partita di slancio nn si ferma più… e precisa che al fine del riconoscimento dello status di convivente, in mancanza della registrazione all’anagrafe, e addirittura della mancanza della residenza anagrafica nella casa del defunto, è sufficiente….. un’AUTOCERTIFICAZIONE!
Capito?
M.