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IL FONDO PATRIMONIALE NELLA SEPARAZIONE TRA CONIUGI 234 235 admin

IL FONDO PATRIMONIALE NELLA SEPARAZIONE TRA CONIUGI

Cosa accade al Fondo Patrimoniale in caso di separazione personale tra coniugi? Niente.

Allora, va premesso che il Fondo Patrimoniale, quale strumento diretto alla tutela degli interessi economici della famiglia, presuppone l’esistenza e la persistenza di un valido matrimonio.

Il Fondo, quindi, si scioglie quando viene meno il vincolo matrimoniale (tranne che nell’ipotesi in cui vi siano figli minori, nel qual caso persisterà sino al raggiungimento della maggiore età degli stessi), e cioè in caso di nullità del matrimonio, in caso di divorzio e nel caso in cui uno dei coniugi muoia.

La separazione personale tra coniugi, non determinando lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ma solamente il suo “allentamento”, facendo essa cessare solamente alcuni degli obblighi gravanti tra i coniugi (coabitazione e fedeltà), non fa “saltare” il Fondo Patrimoniale.

Il problema è che i beni conferiti nel Fondo, a prescindere da chi ne sia il proprietario (uno o entrambi i coniugi, o un terzo), debbono sempre e comunque essere “gestiti” da entrambi i coniugi secondo le regole della comunione legale (atti di ordinaria amministrazione disgiunti, di straordinaria amministrazione congiunti).

Quindi, se ad esempio due coniugi sposati in regime di comunione dei beni si separano, la comunione, proprio in virtù della separazione personale, si scioglie, ma permane comunque una gestione secondo le regole della comunione legale per quanto confluito nel Fondo.

Un problema va allora ravvisato nel fatto che potrebbe verosimilmente essere molto complicato per due coniugi, nel bel mezzo di una separazione, che magari comunicano solo per il tramite dei propri agguerriti avvocati, “co-gestire” il patrimonio del Fondo.

Tale situazione, essendo idonea ad arrecare danno agli interessi della famiglia, va risolta, in caso di disaccordo tra i coniugi circa gli atti di gestione straordinaria, con l’ausilio del Giudice.

Un esempio?

Marito: vendiamo la casa lasciata dai nonni per pagare gli studi all’estero al figlio.

Moglie: assolutamente no, quella casa serve proprio al figlio per andarci a vivere con la propria compagna.

Soluzione?

Decisione = Giudice.

 

L’EREDITA’ DEL TUO DEBITORE 665 180 admin

L’EREDITA’ DEL TUO DEBITORE

Come noto, il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

Beni futuri? Un’eredità, ad esempio.

Ecco che allora, il tuo debitore, che oggi (guarda caso) non ha nulla da pignorare, in seguito ad un’eredità, potrebbe diventare sufficientemente capiente da poter soddisfare il tuo credito.

Purtroppo, però, c’è un’inconveniente: il chiamato all’eredità potrebbe non accettare. La rinunzia, evidentemente, potrebbe essere dettata proprio dal fatto della consapevolezza che i beni ereditari verrebbero sicuramente pignorati.

La rinuncia, tra l’altro, in presenza di figli del debitore, determinerebbe, per rappresentazione, la possibilità di devolvere il diritto all’accettazione ai figli stessi.

Ciò comporterebbe il persistere in capo al debitore dello stato d’ incapienza patrimoniale, ma allo stesso tempo il vantaggio di acquisire patrimonialità tra la cerchia dei familiari.

Per evitare che ciò accada, però, il codice ti mette a disposizione una specifica azione, l’impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c..

Il creditore, infatti, che subisca un pregiudizio delle proprie ragioni in conseguenza della rinunzia all’eredità da parte del proprio debitore, può farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in luogo e nome del rinunziante stesso, allo scopo di soddisfare sui beni ereditari il proprio credito.

Attenzione, però, il diritto all’impugnazione non è per sempre, ma si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

 

 

 

 

 

LA MAPPATURA DEI RISCHI NEL CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA 815 464 admin

LA MAPPATURA DEI RISCHI NEL CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA

Lo scopo del corso è quello di consentire al professionista di acquisire gli strumenti concettuali ed operativi indispensabili per individuare i rischi, le insidie e le opportunità legate al “ciclo di vita patrimoniale” della famiglia di ciascun cliente. La trattazione dei vari scenari e l’approfondimento dei possibili profili problematici dei rapporti  famigliari, consentirà al professionista di poter affiancare con sicurezza il proprio cliente nell’individuazione della corretta strategia patrimoniale anche nelle fasi di maggiore stress emotivo del proprio percorso di vita familiare.
Verranno trattati, con un taglio eminentemente pratico ed essenziale, i principali istituti giuridici in ambito di diritto di famiglia, successorio e tutela patrimoniale.

ROMA – NAPOLI – PADOVA – MILANO – BOLOGNA – PRATO – TORINO

RELATORE: Massimo Perini

ISCRIZIONI: www.ffeventi.it

 

IL FONDO PATRIMONIALE TRA NUOVE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE 600 399 admin

IL FONDO PATRIMONIALE TRA NUOVE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

 

In attesa che la cosiddetta “Legge Cirinnà” sulle nuove “unioni civili” (tra persone dello stesso sesso) e le “convivenze” (tra persone di diverso o dello stesso sesso) venga definitivamente convertita in Legge (al momento ha passato solo il vaglio del Senato), alcune riflessioni appaiono utili e necessarie.

Rinviando qualsiasi valutazione finale successivamente alla conversione in Legge, ciò che al momento fa riflettere è il fatto che le nuove Unioni Civili tra persone dello stesso sesso vengono regolate richiamando la normativa prevista per le persone eterosessuali sposate. Il comma 20 dell’art. 1 della “Cirinnà”, infatti, precisa che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti la parola coniuge, coniugi o termini equipollenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Partendo da tale presupposto occorre considerare applicabile anche ai futuri “uniti civili” le disposizioni codicistiche previste in materia di Fondo Patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.), in quanto includono le parole “coniuge” e “coniugi”.

Sin qua tutto chiaro e pacifico.

Il problema, però, va ravvisato nel fatto che il Fondo Patrimoniale è uno strumento di “segregazione” patrimoniale previsto espressamente per far fronte “ai bisogni della familglia” (art. 167 c.c.).

E allora, cosa devo intendere per “famiglia”?

La nostra Costituzione definisce la famiglia, e ne riconosce i diritti, come “società naturale fondata sul matrimonio”  (art. 29 Cost.).

E’ chiaro, quindi, che agli occhi della nostra Costituzione la nuova “unione civile” non può considerarsi “famiglia”, in quanto non c’è matrimonio.

Le tutele previste per i membri di un’unione civile, quindi, verranno riconosciute col richiamo all’art. 2 della Costituzione, che prevede la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

L’unione civile, quindi, non sarà “famiglia” in senso tecnico, ma “formazione sociale tutelata”.

Il dubbio che sorge è allora il seguente: anche le coppie di fatto, le cosiddette “convivenze more uxorio” (indifferentemente se tra persone etero o omosessuali) sono state per molti aspetti tutelate dalla giurisprudenza e riconosciute dalla dottrina, quali “formazioni sociali” tutelate anch’esse ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.

A queste ultime, però, non verrà riconosciuta dalla “Cirinnà”, pur in seguito alla registrazione all’anagrafe della convivenza stessa, la possibilità di usufruire del Fondo Patrimoniale, in quanto, come nelle unioni civili, non c’è matrimonio, ma a differenza di quest’ultime, non è prevista l’applicazione di tutte le norme codicistiche che contengono la parola “coniuge” o “coniugi” (come, appunto, quella relativa al Fondo Patrimoniale).

Salvo modifiche e/o ripensamenti dell’ultimo istante, quindi, due realtà sociali “costituzionalmente uguali”, entrambe considerate “non famiglia” in senso tecnico, ma “formazione sociale tutelata” ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, hanno un trattamento giuridico completamente diverso: una, l’unione civile, potrà tutelare i propri interessi patrimoniali con la disciplina codicistica del Fondo Patrimoniale, la seconda, la semplice convivenza “registrata”, non potrà farlo.

Perchè un trattamento giuridico ed una tutela patrimoniale tanto diversa per due situazioni giuridiche “costituzionalmente” ritenute uguali?

Ai nostri onorevoli parlamentari l’ultima parola.

DA ZERO A 100, QUANTO SEI PROTAGONISTA DELLA TUA ESISTENZA PATRIMONIALE? METTITI ALLA PROVA… 275 183 admin

DA ZERO A 100, QUANTO SEI PROTAGONISTA DELLA TUA ESISTENZA PATRIMONIALE? METTITI ALLA PROVA…

Accumulo, proteggo, trasferisco: i tre steps ideali della nostra “esistenza patrimoniale”.

Vediamo.

La prima fase ideale è quella dell’accumulo. E’ fondamentale, inizia quando “entriamo nel mercato”, quando cominciamo a produrre, col lavoro, col sacrificio, col talento, con l’ambizione. E’ quella fiamma che abbiamo dentro e che ci porta a “lottare” tutti i giorni per quello che vogliamo e per quello che desideriamo essere. Inizia da giovani e continua per tutta la vita, perchè è nel DNA dell’imprenditore, negli obbiettivi del professionista, nella natura umana.

A  questa prima fondamentale fase “dovrebbe”, in maniera del tutto naturale, affiancarsene una seconda, quella della protezione. Dopo aver creato ricchezza, sudato una casa, inventato un’azienda, affermato una professione, dovrei cominciare a guardarmi attorno e cercare di proteggere tutto quello che ho. Dovrei continuare la mia cavalcata, ma preoccuparmi anche di “blindare” quello che ho già, per non rischiare di perderlo, di bruciarmelo.

La terza fase. Dopo aver creato e protetto il mio patrimonio, dovrei pianificarne il trasferimento, il traghettamento “da me a dopo di me”. Perchè? Perchè tutti abbiamo una scadenza che, purtroppo, non è scritta in nessuna etichetta. Quando arriverà il momento, o ho già deciso, studiato, programmato io, o la mia ricchezza rimarrà in balia degli eventi, il che, tradotto in termini giuridici, significa cause giudiziarie tra eredi, costosissime divisioni, aziende ingovernabili, insidie fiscali.

Ognuno di noi ha un’opportunità fantastica: essere protagonista al 100% del proprio patrimonio.

Voi siete protagonisti assoluti, al 100%, della vostra vita patrimoniale o siete concentrati prevalentemente o totalmente su una delle tre fasi di cui sopra?

Rifletteteci, tra quei tre steps, dove vi collochereste?

Pensate all’ultimo anno della vostra vita: quanto tempo, energia e danaro avete investito, rispettivamente, nell’accumulo di nuova ricchezza, nello studio e nell’adozione di strategie di protezione patrimoniale e nella pianificazione successoria?

Credo di non sbagliarmi troppo se dico che la maggioranza di voi si sarà concentrata esclusivamente sul primo step, trascurando totalmente gli altri due.

Solo chi si colloca in tutti e tre gli steps è protagonista assoluto, al 100%, della propria esistenza patrimoniale.

Essere protagonista al 100% della propria esistenza patrimoniale significa avere il controllo totale della propria ricchezza,  avere una “strategia patrimoniale” a 360°.

Essere protagonista al 33% della propria esistenza patrimoniale significa essere, per il rimanente 66%, in balia degli eventi.

Allora, da zero a 100, quanto sei protagonista della tua esistenza patrimoniale?

Vi saluto ricordandovi, e ricordando a me stesso, che la vita ci insegna che diamo veramente valore a ciò che abbiamo quando non lo abbiamo più, quando lo perdiamo. Purtroppo, però, in quel momento, è troppo tardi per pensarci e per proteggerlo.

Massimo Perini

 

 

 

 

LE UNIONI CIVILI E LA STEPCHILD ADOPTION 402 355 admin

LE UNIONI CIVILI E LA STEPCHILD ADOPTION

La nuova legge “Cirinnà” sulle unioni civili e le convivenze, che ha passato il vaglio del Senato ed ora è attesa al voto della Camera, se definitivamente approvata, delineerebbe nel nostro paese un quadruplo modo di vivere il rapporto di coppia.

Lo scenario sarebbe il seguente:

  • matrimonio – destinato a due persone di sesso diverso
  • unioni civili – destinato a persone dello stesso sesso, che in Italia non possono sposarsi
  • convivenze registrate- persone dello stesso sesso o di sesso diverso che decidono di non unirsi in matrimonio o di legarsi “civilmente”, ma che registrano all’anagrafe la loro unione per poter godere di alcuni diritti che altrimenti non verrebbero loro riconosciuti dalla legge
  • convivenze non registrate – in tutti quei casi in cui i due partners, che non intendono sposarsi o unirsi civilmente, non intendono procedere alla registrazione della loro unione.

Se la legge definitivamente approvata dovesse coincidere con quella già passata al Senato, verrebbe a realizzarsi una disciplina del rapporto di coppia indubbiamente maggiormente in linea col nostro tessuto sociale attuale.

Ciò non toglie, però, che la nuova disciplina lascerebbe invariate, aperte ed irrisolte alcune delle delicatissime problematiche patrimoniali e successorie che da sempre affliggono le coppie non unite in matrimonio.

Avrete sentito sicuramente parlare della cosiddetta  “stepchild adoption”, che non è passata dal voto del Senato.

Al di là del fatto che,  come ampiamente sottolineato dai media, alcuni dei senatori che l’han votata non sapevano nemmeno pronunciarla, ed al di là di qualsiasi considerazione etica o morale, giuridicamente parlando, le conseguenze patrimoniali e successorie sono estremamente delicate.

Alle persone delle stesso sesso che si uniscono “civilmente”  non è stata riconosciuta la possibilità di adottare il figlio o i figli dell’altro partner, cosa che, invece, è ammessa tra coppie di sesso diverso.

Da ciò consegue che il bambino, figlio legittimo, biologico o adottivo, di uno dei partner, non può, giuridicamente parlando, essere adottato dall’altro partner e, quindi, sempre giuridicamente parlando, diventare suo figlio.

Il bambino, quindi, non potendo diventare giuridicamente figlio di colui o colei che riconosce come genitore, non potrà nemmeno vantare nei suoi confronti i diritti civili che l’ordinamento giuridico riconosce ai figli e, a colui o colei che si riconosce come effettivamente genitore, di avere nei confronti del figlio i diritti ed i doveri civili del genitore.

Le problematiche patrimoniali sarebbero molteplici, ma quello che qui preme evidenziare è quella successoria.

Se muore il partner al quale non viene concesso di adottare, il figlio non eredita nulla.

E’ necessario, quindi, provvedere con testamento.

Col testamento, però, rimane pur sempre il limite della quota “disponibile”, non potendo il figlio non adottato rivestire la qualità di erede “legittimario”.

Come spesso accade, però, alcuni dei diritti che non sono riconosciuti dalla legge, vengono poi riconosciuti dai giudici che si trovano a dover giudicare i singoli casi concreti.

E’ di pochi giorni fa la notizia che il Tribunale di Roma ha riconosciuto ad una coppia di donne il riconoscimento incrociato dei loro rispettivi figli.

Quindi, se la “Cirinnà” non cambierà, signore e signori “uniti civilmente”, preparatevi a passare per il Tribunale per diventare genitori.

Massimo Periniimmagine convivenze

 

 

Massimo Perini, Patrimonia & Consulenza, n. 1/ 2015 434 375 admin

Massimo Perini, Patrimonia & Consulenza, n. 1/ 2015

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“La protezione del patrimonio nelle convivenze”

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Patrimonia Summit Padova 2016

“La protezione del patrimonio famigliare dell’imprenditore” e “Patrimonio e successione nel rapporto di coppia, tra amore ed infedeltà”

Relatore : Avv. Massimo Perini

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Come noto, la legge 76/2016, meglio nota come legge “Cirinnà” ha tipicizzato, dal punto di vista legislativo, due nuovi modelli familiari socialmente già diffusi. Parlo ovviamente delle convivenze e delle…

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