Sapete cos’è l’atto di destinazione? Più o meno?
Allora, in estrema sintesi… l’art. 2645 ter c.c. consente di vincolare determinati beni ad uno scopo meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Una volta sorto il vincolo, quel bene vincolato nn può essere aggredito se nn per debiti contratti proprio per quello scopo.
Se, ad esempio, vincolo la mia casa allo scopo (meritevole) di tutela degli interessi dei miei figli, la casa sarebbe attaccabile solo per debiti contratti per quello scopo (interesse dei miei figli). Per altri creditori, quindi, la casa è inattaccabile.
Attenzione, però: se io pongo in essere l’atto di destinazione quando ho già debiti, lo stesso può essere revocato (azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.). L’azione revocatoria, però, può essere esercitata solo entro 5 anni dal compimento dell’atto pregiudizievole ai creditori (nella specie, l’atto di destinazione).
Bene.
Maggio 2014, siamo in quel di Arezzo, Toscana…. una mamma aretina vincola ex art. 2645 ter c.c. la propria casa nell’interesse ed a tutela della figlia, fino al raggiungimento del 33esimo anno d’età di quest’ultima.
Piccolo problema: ad aprile 2014 (un mese prima dell’atto di destinazione) alla stessa mamma veniva notificata una sentenza che confermava un “brutto” decreto ingiuntivo del 2009.
Secondo voi cosa succede?
24 agosto 2017…. Tribunale aretino… sent.966/2017… revoca ex art. 2901 c.c. dell’atto di destinazione posto in essere (dice il giudice aretino), alla luce della tempistica, consapevolmente in danno ai creditori….
Il decreto ingiuntivo era del 2009… se l’atto di destinazione fosse stato posto in essere nel 2004, in bonis, la casa sarebbe stata salva…. dopo 5 anni dal compimento dell’atto (di destinazione) l’azione revocatoria si prescrive….
Quindi?
EDUCAZIONE PATRIMONIALE: chi è informato capisce, chi capisce elabora, chi elabora pianifica, chi pianifica tutela.
Un caro saluto a tutti i miei cari amici e followers di Arezzo.
M.