LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ DEL MINORE

LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ DEL MINORE

LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ DEL MINORE 436 340 admin

Tu sei il chiamato all’eredità…. rinunci…. chiamato diventa tuo figlio…. rinuncia pure lui…. chiamato ulteriore diventa tuo nipotino che ha tre mesi di vita…. rinuncia anche lui?

In definitiva, il nonnino o la nonnina, inconsapevolmente, inguaiano il nipotino?

Allora… come noto, il “chiamato” all’eredità può accettare o rinunciare l’eredità stessa, entro il termine di legge…. 10 anni dall’apertura della successione…

Sappiamo anche che il legislatore ha previsto una forma di tutela per l’accettante, l’accettazione col beneficio d’inventario che, nei casi “border line”, offre la garanzia di nn dover rispondere col proprio patrimonio personale dei debiti ereditari, magari ben oltre l’attivo ricevuto.

Bene.

Come ben sapete, anche il minore d’età può ereditare. Ma proprio a sua garanzia, i suoi legali rappresentati (genitori o tutore) dovranno sempre accettare col beneficio d’inventario, previa autorizzazione del giudice tutelare. Si vuol evitare, è evidente, che il minore corra dei rischi derivanti da decisioni di terzi.

Benissimo.

Mi è stato correttamente chiesto: ma allora, se il minore è comunque tutelato per legge, col beneficio d’inventario e l’autorizzazione del giudice tutelare, è possibile, per lui, rinunciare all’eredità?

Secondo voi?

….bravissimi, esatto… è comunque possibile rinunciare all’eredità…  però a determinate condizioni.

Occorrerà dimostrare che vi sono delle ragioni “oggettive” in relazione alle quali è sconveniente accettare l’eredità (pur col beneficio d’inventario). Le ragioni potranno essere economiche, morali od entrambe.

La richiesta e l’autorizzazione, ovviamente, deve passare il vaglio del giudice tutelare.

E se uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale fosse in disaccordo rispetto all’altro?

Ottimo, il giudice tutelare provvederà a nominare un curatore speciale del minore….

Stay tuned

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