UNIONE CIVILE E PATRIMONIO

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UNIONE CIVILE E PATRIMONIO 1920 600 admin

Siamo A Pordenone…

2013- Due donne convivono stabilmente more uxorio….

2016- Arriva la nuova legge “Cirinnà“…

La nuova legge infrange il tabù, ed anche i partners dello stesso sesso possono sancire la loro unione con un'”unione civile”….

Vede la luce una sorta di matrimonio tra persone dello stesso sesso che, fino a quel momento, vedevano sbarrata la strada del matrimonio in Italia rispetto a quanto già accadeva in molti stati europei.

Ecco allora che con l’unione civile viene riconosciuto un diritto a persone che, sino a quel momento, erano costrette a vivere il loro rapporto da semplici “conviventi”, nn vantavano reciproci diritti successori, nn godevano del diritto alla pensione di reversibilità, della franchigia in successione del milione di €uro e dell’aliquota del 4%……

Ecco allora che le due donne accedono al nuovo istituto giuridico e si “uniscono civilmente”….

Attenzione, però: il rapporto di coppia, notoriamente e statisticamente, può entrare in crisi. La crisi porta con sé problematiche e tensioni interpersonali ed i suoi effetti patrimoniali.

Passa il tempo ed anche il loro rapporto entra in crisi….

Ottimo… se il rapporto tra marito e moglie “eterosessuali” entra in crisi cosa succede?

…..separazione e divorzio, lo sappiamo un po’ tutti come funziona….

Ma se è quello della coppia dello stesso sesso unita civilmente ad entrare in crisi,  come funziona?

Separazione e divorzio anche loro?

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No.

Ogni diverso modello famigliare ha le sue regole, che ne governano tanto gli aspetti relazionali-patrimoniali nella fase fisiologica del rapporto, tanto in quella eventuale patologica.

La crisi nella nostra coppia unita civilmente, “figlia della Cirinnà“, apre lo scenario inedito del “divorzio diretto” tra persone unite civilmente.

Esatto, avete capito bene.

La legge Cirinnà ha previsto, per le coppie unite civilmente, l’accesso diretto al divorzio senza passare per il “flltro” della separazione.

Nel caso di specie, quindi, divorzio diretto e assegno a favore della “parte più debole” della coppia.

Sentenza storica quella di Pordenone, in linea con le regole patrimoniali di quel modello di famiglia.

Bene, tu che mi stai leggendo, conosci le regole patrimoniali che governano il tuo modello di famiglia?

… sei un single, o un semplice convivente, o un convivente registrato, o uno sposato, o uno sposato-separato, o uno sposato e separato con o senza addebito, o un divorziato, o un unito civilmente, o unito civilmente-divorziato (per comodità ho scritto al maschile ma vale uguale per i maschietti e per le femmine)…..

Ognuno di questi diversi modelli ha una propria disciplina, che va ad influire su tutti gli aspetti patrimoniali del rapporto, tanto nella fase fisiologica del rapporto, quanto in quella patologica: casa, investimenti finanziari, conto corrente, azienda, eredità, pensione, mantenimento….

Io credo, e credo di nn sbagliare di molto, che nn conoscere gli aspetti tecnici del proprio modello di famiglia significhi nn conoscere gli aspetti tecnici della propria patrimonialità ….

E sai quando poi si rischia di conoscerli per bene? Magari propio improvvisamente nell’ eventualità di una fase patologica del rapporto….

(Grazie all’amico Pasquale Terlizzi per la pronta segnalazione)

M

       

        MASSIMO PERINI  

  – Avvocato Patrimonialista –