LE UNIONI CIVILI E LA STEPCHILD ADOPTION

LE UNIONI CIVILI E LA STEPCHILD ADOPTION

LE UNIONI CIVILI E LA STEPCHILD ADOPTION 402 355 admin

La nuova legge “Cirinnà” sulle unioni civili e le convivenze, che ha passato il vaglio del Senato ed ora è attesa al voto della Camera, se definitivamente approvata, delineerebbe nel nostro paese un quadruplo modo di vivere il rapporto di coppia.

Lo scenario sarebbe il seguente:

  • matrimonio – destinato a due persone di sesso diverso
  • unioni civili – destinato a persone dello stesso sesso, che in Italia non possono sposarsi
  • convivenze registrate- persone dello stesso sesso o di sesso diverso che decidono di non unirsi in matrimonio o di legarsi “civilmente”, ma che registrano all’anagrafe la loro unione per poter godere di alcuni diritti che altrimenti non verrebbero loro riconosciuti dalla legge
  • convivenze non registrate – in tutti quei casi in cui i due partners, che non intendono sposarsi o unirsi civilmente, non intendono procedere alla registrazione della loro unione.

Se la legge definitivamente approvata dovesse coincidere con quella già passata al Senato, verrebbe a realizzarsi una disciplina del rapporto di coppia indubbiamente maggiormente in linea col nostro tessuto sociale attuale.

Ciò non toglie, però, che la nuova disciplina lascerebbe invariate, aperte ed irrisolte alcune delle delicatissime problematiche patrimoniali e successorie che da sempre affliggono le coppie non unite in matrimonio.

Avrete sentito sicuramente parlare della cosiddetta  “stepchild adoption”, che non è passata dal voto del Senato.

Al di là del fatto che,  come ampiamente sottolineato dai media, alcuni dei senatori che l’han votata non sapevano nemmeno pronunciarla, ed al di là di qualsiasi considerazione etica o morale, giuridicamente parlando, le conseguenze patrimoniali e successorie sono estremamente delicate.

Alle persone delle stesso sesso che si uniscono “civilmente”  non è stata riconosciuta la possibilità di adottare il figlio o i figli dell’altro partner, cosa che, invece, è ammessa tra coppie di sesso diverso.

Da ciò consegue che il bambino, figlio legittimo, biologico o adottivo, di uno dei partner, non può, giuridicamente parlando, essere adottato dall’altro partner e, quindi, sempre giuridicamente parlando, diventare suo figlio.

Il bambino, quindi, non potendo diventare giuridicamente figlio di colui o colei che riconosce come genitore, non potrà nemmeno vantare nei suoi confronti i diritti civili che l’ordinamento giuridico riconosce ai figli e, a colui o colei che si riconosce come effettivamente genitore, di avere nei confronti del figlio i diritti ed i doveri civili del genitore.

Le problematiche patrimoniali sarebbero molteplici, ma quello che qui preme evidenziare è quella successoria.

Se muore il partner al quale non viene concesso di adottare, il figlio non eredita nulla.

E’ necessario, quindi, provvedere con testamento.

Col testamento, però, rimane pur sempre il limite della quota “disponibile”, non potendo il figlio non adottato rivestire la qualità di erede “legittimario”.

Come spesso accade, però, alcuni dei diritti che non sono riconosciuti dalla legge, vengono poi riconosciuti dai giudici che si trovano a dover giudicare i singoli casi concreti.

E’ di pochi giorni fa la notizia che il Tribunale di Roma ha riconosciuto ad una coppia di donne il riconoscimento incrociato dei loro rispettivi figli.

Quindi, se la “Cirinnà” non cambierà, signore e signori “uniti civilmente”, preparatevi a passare per il Tribunale per diventare genitori.

Massimo Periniimmagine convivenze