Prendo spunto dall’articolo apparso su un noto quotidiano concernente una pronuncia della Corte di Cassazione (sent. 14566/2016) per trattare dei “sempreverdi” patti successori banditi dal nostro ordinamento giuridico che ne prevede la radicale nullità (art. 458 c.c.).
Vien da chiedersi, ma che male c’è ad accordarsi oggi, tra futuri coeredi, circa i beni che saranno oggetto di una prossima successione? Faccio forse del male a qualcuno? Dopotutto sto trattando di beni che saranno comunque miei (dopo l’apertura della successione)…
Beh, per capire le ragioni del nostro legislatore occorre fare un distinguo.
Possiamo distinguere tre tipologie di patti successori:
- quelli ISTITUTIVI: sono quelli con i quali taluno dispone della propria successione;
- quelli DISPOSITIVI: quelli attraverso i quali taluno dispone dei diritti che gli possono derivare da una successione non ancora aperta;
- quelli RINUNCIATIVI: quelli attraverso i quali uno rinuncia preventivamente ai diritti che gli possono derivare da una successione futura.
Perché sono da considerarsi tutti nulli?
Il primo, quello istitutivo, per il semplice fatto che ciascuno può disporre della propria successione solo con testamento che, essendo sempre revocabile, assicura la massima tutela della libertà di disporre del proprio patrimonio mortis causa. Il patto dispositivo, invece, vincolerebbe il disponente, rendendolo obbligato alla sua decisione.
Il secondo, quello dispositivo, viene ritenuto nullo, fondamentalmente per due motivi. In prima battuta va considerato che, con esso, le parti si accorderebbero circa la destinazione del patrimonio di una terza persona ancora viva, con la conseguenza di augurarsene la morte e rischiando di influire sulla sua volontà testamentaria. Inoltre, il disponente, correrebbe il rischio di obbligarsi preventivamente, in modo pregiudizievole, disponendo di propri beni futuri.
Per l’ultimo, il rinunciativo, valgono le medesime considerazioni riportate a riguardo del dispositivo. Va rilevato, tra l’altro, che il rinunciativo diviene anche dispositivo, in quanto in seguito alla rinuncia, in automatico, si dispone a favore del chiamato in subordine all’eredità.
Quindi, in definitiva, non augurate la morte a nessuno, mettetevi comodi e se avrete la fortuna di ereditare un bel patrimonio, una volta ricevuto, ne farete quello che vorrete 🙂
M.