TRUST, “LEGGE SUL DOPO DI NOI” E CONSULENZA PATRIMONIALE

TRUST, “LEGGE SUL DOPO DI NOI” E CONSULENZA PATRIMONIALE

TRUST, “LEGGE SUL DOPO DI NOI” E CONSULENZA PATRIMONIALE 510 340 admin

Il Legislatore del 2016 verrà sicuramente annoverato come quello più “trasgressivo”, quello che ha “liberato” da catene anacronistiche i rapporti di coppia, scolpendo sul marmo dell’ordinamento giuridico italiano, a distanza di oltre 40anni dalle picconate della legge sul divorzio e da quella sulla riforma del diritto di famiglia, una legge “arcobaleno”, la cosiddetta “Cirinnà”, la 76/2016, madre delle unioni civili e delle convivenze.

Ma sempre nell’arco degli stessi 12mesi vede la luce la L. 112/2016, battezzata con un nome che evoca un’immagine ed un ruolo “paternalistisco” dello Stato: la legge “sul dopo di noi”.

Una legge scritta, pensata e voluta per offrire soluzioni giuridiche a favore degli interessi di persone affette da “disabilità”.

Il nuovo dettato normativo prende posizione, incentivando l’uso di strumenti giuridici ed assicurativi al fine di “prenotare” oggi la stabilità e sicurezza patrimoniale futura delle persone più “fragili”.

Oggi, a distanza di un anno, nn si può nn prenderne atto che, osservata dalla spesso scomoda posizione degli addetti ai lavori, la nuova legge ha dato motivo di riflessioni, confronti, dibattiti, anche molto costruttivi.

Ed allora, per quanto mi riguarda, devo dire che il mio Legislatore, per certi versi, mi ha colto di sorpresa, “sbattendomi” in faccia un testo ricco di così tanti spunti “tecnici” che quasi mi vien da pensare se effettivamente se ne sia reso conto della effettiva portata.

La legge “sul dopo di noi”, infatti, va ben oltre, a mio avviso, le previsioni, e spalanca le porte alla costruttiva pratica di nuove tecniche d’ingegneria patrimoniale.

E’ evidente che questo nn è il momento ed il luogo per discorrerne sino in fondo come il tutto ne meriterebbe.

Ma avremo modo di parlarne comunque di persona, confrontandoci, come sempre, quando ci ritroveremo, rincontreremo o rincroceremo in giro per l’Italia.

Ma è chiaro ed evidente che la nuova legge ha avuto il merito di svegliare un po’ tutti e metterli di fronte all’uso ed al perimetro d’applicazione di un “vincolo di destinazione” ex art. 2645 ter c.c., strumento tipico all’interno del nostro ordinamento giuridico, dalle maglie spesso troppo “larghe”, tanto da risultare poi effettivamente difficoltoso comprenderne appieno la sua portata utilitaristica.

E poi nn può nn esaltare il coraggio di una legge che si è presa l’onere e l’onore di “coniare” il “contratto di affidamento fiduciario”, salutato da molti come il “trust italiano” che poi, pacifiche le indubbie potenzialità, trust nn è.  Ma offrendo, di fatto, a noi patrimonialisti, un formidabile “giocattolo” patrimoniale da imparare a plasmare.

E poi, il “Legislatore del dopo di noi”, probabilmente in giornata particolarmente felice, ha (finalmente) riconosciuto e “sdoganato” il trust quale possibile e pratico strumento d’utilità sociale.

Ebbene si, alla luce del dettato normativo, quello strumento ancora “alieno” nella quotidianità dei più, viene pubblicizzato come uno degli “attrezzi” giuridici più idonei a “costruire il futuro patrimoniale” dei soggetti privi di autonoma “esistenza patrimoniale”.

Come qualsiasi scritto normativo, però, al di là dei discorsi e ragionamenti dei dottori, per capirne effettivamente la portata occorre poi attendere e valutare l’applicazione concreta in ambito giurisprudenziale.

E il giudice tutelare di Roma, su specifica istanza ne prende posizione.

Un Amministratore di Sostegno (nel caso specifico la madre dell’amministrato) ha ritenuto che fosse  interesse del soggetto disabile che i beni di proprietà di quest’ultimo (nello specifico due immobili) uscissero dalla sua sfera personale e fossero gestiti a suo favore all’interno di un trust, secondo le linee tracciate dalla legge 112.

Cosa delicata, se ci si riflette.

Il Giudice tutelare investito sul merito ha ritenuto che l’operazione si presentasse effettivamente in linea con le esigenze di tutela del soggetto “debole”, premiando, di fatto, un progetto patrimoniale  presente ma proiettato nel futuro: il futuro patrimoniale di una persona affetta da gravi disabilità.

Quest’ultima avrà la sicurezza (ed i suoi familiari la certezza) che i suoi beni saranno, nel tempo, gestiti nel suo interesse, dal soggetto prescelto come il più idoneo, secondo le regole dettate dal regolamento del trust (vedasi Tribunale di Roma, ufficio del Giudice tutelare, decreto n. 12647, datato 6 ottobre 2017).

 

M.