PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: PROFESSIONISTI…ATTENZIONE ALLA CLAUSOLA “CLAIMS MADE”!

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: PROFESSIONISTI…ATTENZIONE ALLA CLAUSOLA “CLAIMS MADE”!

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: PROFESSIONISTI…ATTENZIONE ALLA CLAUSOLA “CLAIMS MADE”! 211 180 admin

Una corretta strategia di protezione patrimoniale non può prescindere da un’attenta e scrupolosa analisi dei rischi professionali ed imprenditoriali.

Il libero professionista (medico, avvocato, commercialista, ingegnere, ecc.) che è chiamato a rispondere personalmente ed illimitatamente dei danni cagionati nell’esercizio della propria professione, normalmente è coperto da una polizza assicurativa (della quale, è pacifico, non ha mai letto il contenuto, ma ne conosce solo il massimale concordato).

Essere assicurati, però, non è di per sé sufficiente: occorre sapere come si è assicurati (al di là del massimale “acquistato”).

Avete mai sentito parlare della clausola “claims made“? No? …male, molto male…

E’ la fonte di molte, frequenti (sgradite) sorprese da parte di poveri professionisti che combinano il guaio.

Quando chiamano in causa la compagnia assicuratrice per essere tenuti indenni, come da contratto, quest’ultima, proprio da contratto, educatamente saluta e se ne va.

Ciò può accadere (come è accaduto ad un professionista emiliano, sul cui caso si è espresso il Tribunale di Bologna, con sentenza dello scorso 12 agosto) proprio in presenza, nella polizza sottoscritta, della clausola  “claims made”.

Che cos’è? Per capirci, con riferimento alla polizza assicurativa per la responsabilità civile da circolazione stradale, se oggi voi con il vostro bellissimo SUV  mettete sotto la vecchietta che vi attraversa sulle strisce pedonali e quest’ultima vi fa causa tra 1 anno, voi siete coperti comunque, in quanto, al momento del sinistro, voi eravate assicurati.

Se invece avete sottoscritto una polizza con la clausoletta claims made (tradotto letteralmente = a reclami fatti) ciò non vale, in quanto l’assicurazione paga solo se la richiesta d’indennizzo viene presentata durante la vigenza della polizza. Quindi, in questo caso, dovete essere assicurati oggi, quando arriva la richiesta d’indennizzo da parte della povera vecchietta che avete “asfaltato”, a nulla rilevando che foste assicurati all’epoca della sua “asfaltatura” (1 anno fa).

Quindi, in caso di errore professionale oggi, posso ricevere la richiesta d’indennizzo entro dieci anni dal sinistro (responsabilità contrattuale, prescrizione ordinaria decennale) e se in quel momento non ho una polizza assicurativa che mi copra anche per il passato, a nulla vale che al momento dell’errore (dieci anni prima o anche solo un anno prima) fossi assicurato.

Quindi, molti professionisti, oggi, potrebbero essere chiamati a risarcire danni cagionati sino a dieci anni prima, col pericolo di scoprire (oggi) di non essere coperti dall’assicurazione (magari proprio per il semplice fatto che oggi han smesso di lavorare).

Ah…dimenticavo, il tribunale emiliano di cui vi ho accennato, ha specificato che non è una clausola vessatoria (cioè quelle, per intenderci, che devono essere necessariamente e specificatamente approvate per iscritto), quindi, se ce l’avete nel contratto assicurativo che avete sottoscritto (ma mai letto), non lamentatevi…. e pagherete di tasca vostra.

M.