POLIZZE VITA: INSEQUESTRABILITA’ E IMPIGNORABILITA’?

POLIZZE VITA: INSEQUESTRABILITA’ E IMPIGNORABILITA’?

POLIZZE VITA: INSEQUESTRABILITA’ E IMPIGNORABILITA’? 510 340 admin

2/07/2018

Aspetti penali:

La disposizione dell’art. 1923 c.c., secondo cui le somme dovute dall’assicuratore al contraente o ai beneficiari non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, riguarda i rapporti civilistici e il sequestro penale può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita in quanto le finalità di tale misura cautelare reale, funzionale alla confisca, non risentono delle limitazioni riguardanti i rapporti tra privati” (Cassazione penale, sez. II, 10/01/2018,  n. 8584)

Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario” (Cassazione penale, sez. VI, 12/09/2017,  n. 47012)

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 c.c. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo. ” (Cassazione penale, sez. III, 10/11/2016,  n. 11945).

….mi sembra evidente, penalmente trattando, la posizione della Cassazione.

Leggendo attentamente, però, la stessa Cassazione penale, nelle recenti pronunce riportate, sottolinea che la sottrazione all’azione esecutiva e cautelare “riguarda i rapporti civilistici“, con ciò confermandone l’esenzione.

E in caso di fallimento?

Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all’assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all’azione di inefficacia di cui all’art. 44 l.fall. in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, comma 1, n. 5, l.fall., riguardando l’esonero dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalità dell’assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio” (Cassazione civile, sez. I, 14/06/2016,  n. 12261).

…direi, in questo caso, pronuncia abbastanza “comoda”… esonero dalla disciplina del fallimento “tutte le possibili finalità dell’assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio”.

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