“MORTE” DELLA SOCIETA’: I DEBITI IN EREDITA’ AI SOCI

“MORTE” DELLA SOCIETA’: I DEBITI IN EREDITA’ AI SOCI

“MORTE” DELLA SOCIETA’: I DEBITI IN EREDITA’ AI SOCI 272 180 admin

Cosa deve fare il creditore di una società quando quest’ultima viene cancellata dal registro delle imprese?

Chi paga i relativi debiti se questa è giuridicamente estinta?

Come noto, se a morire è una persona fisica, dei suoi debiti rispondono gli eredi, illimitatamente, con tutto il loro patrimonio, se accettano puramente e semplicemente, oppure nel limite di quanto ereditato se accettano col beneficio d’inventario.

In ogni caso, comunque, ne rispondono solo in seguito all’accettazione dell’eredità.

Quando si estingue la società, invece, lo scenario è diverso.

I soci rispondono comunque personalmente, in quanto, facendo un parallelo con quanto detto poco sopra, diventano immediatamente eredi, senza necessità di accettazione.

La loro responsabilità personale (limitata od illimitata), però, dipende dal tipo di società di cui si tratta.

Il socio che risponde illimitatamente dei debiti sociali della società quando questa è operativa, ne risponderà altrettanto illimitatamente in seguito alla sua estinzione.

Il socio, invece, che rispondeva in maniera limitata dei debiti sociali (nel limite del capitale investito), ne risponderà, dopo l’estinzione, nel limite di quanto ricevuto in seguito alla liquidazione (s.p.a., s.r.l.).

Quindi, i soci di s.s., s.n.c. e gli accomandatari nella s.a.s. risponderanno illimitatamente con il proprio patrimonio personale anche a seguito della “morte giuridica” della società, senza possibilità di non accettare una eredità “passiva” e senza possibilità di accettare col beneficio d’inventario: saranno sempre eredi puri e semplici.

Quanti soci di queste tipologie di società ne sono consapevoli?

….probabilmente un ulteriore buon motivo per adottare preventivamente un’ adeguata strategia di protezione patrimoniale nell’interesse della propria famiglia….