MINUSVALENZE E EREDITA’ TITOLI

MINUSVALENZE E EREDITA’ TITOLI

MINUSVALENZE E EREDITA’ TITOLI 480 340 admin

Quando si apre una successione ereditaria come ben sai hai la possibilità di diventare erede del defunto in seguito all’accettazione,  espressa o tacita che sia, poco importa.

Diversamente, se nn ti va, puoi sempre rinunciare.

Lo scenario che si apre in seguito all’apertura della successione è sempre interessante, quanto alle sue conseguenze relazionali, patrimoniali, e fiscali.

Relazionali: statisticamente ci sn ottime possibilità che tu debba assumere un avvocato, pagarlo bene, per tentare di uscire dalla “guerriglia urbana” dei rapporti tra coeredi

Patrimoniali: se diventi erede diventi erede di tutto. Diventi erede delle attività, delle passività che conosci, e anche di quelle che nn conosci ma che siano riconducibili al defunto (esempio responsabilità civile professionale)

Fiscali: se ti arricchisci, anche un po’, devi pagare le imposte. Ne esci completamente indenne se rientri nelle bellissime franchigie di esenzione in cui oggi sguazzano gli eredi in linea retta.

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Bene. Viene a mancare lo zio. Accetti, nn ci sono debiti.

Eccolo… arriva il coerede agguerrito…. pago l’avvocato….

Ma vabbè, cosa vuoi che sia, li tolgo dall’eredità che ricevo….

Poi paghi le imposte ipocatastali sugli immobili, e nn hai il beneficio prima casa.

Vabbè, dai, si riduce di un po’ l’eredità netta che porti a casa.

Ma poi paghi le imposte di successione che devi pagare perché nn sei erede in linea retta.

Eh vabbè, riduco ancora un po’ l’eredità netta.

Poi arriva un debituccio da pagare che nn risultava da nessuna parte, ma il creditore ha una bella fideiussione in mano firmata dal de cuius.

Eh rivabbè, riduciamo ancora un pochino l’importo dell’eredità netta.

No, però, ferma tutto… ci sn le minusvalenze sui titoli…

….quel poveretto aveva comperato alla grande prima dello spread, ora è un macello…..

Mi dispiace

All’erede nn è consentito utilizzare le minusvalenze del defunto

La normativa in vigore individua nel solo intestatario del rapporto che si estingue il soggetto che può beneficiare delle minusvalenze, ovvero del risultato negativo di gestione.

Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato che le minusvalenze e le perdite assumono rilevanza esclusivamente in capo al soggetto che le ha realizzate e pertanto non possono essere oggetto di successione ereditaria, non trattandosi di diritti patrimoniali, ossia di crediti, di debiti o di cespiti.

Di conseguenza, le minusvalenze e le perdite realizzate dal defunto anteriormente al decesso non possono essere trasferite agli eredi.

….evvabè

M

 

 

MASSIMO PERINI

– AVVOCATO PATRIMONIALISTA-