L’EREDITA’ DEL TUO DEBITORE

L’EREDITA’ DEL TUO DEBITORE

L’EREDITA’ DEL TUO DEBITORE 665 180 admin

Come noto, il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

Beni futuri? Un’eredità, ad esempio.

Ecco che allora, il tuo debitore, che oggi (guarda caso) non ha nulla da pignorare, in seguito ad un’eredità, potrebbe diventare sufficientemente capiente da poter soddisfare il tuo credito.

Purtroppo, però, c’è un’inconveniente: il chiamato all’eredità potrebbe non accettare. La rinunzia, evidentemente, potrebbe essere dettata proprio dal fatto della consapevolezza che i beni ereditari verrebbero sicuramente pignorati.

La rinuncia, tra l’altro, in presenza di figli del debitore, determinerebbe, per rappresentazione, la possibilità di devolvere il diritto all’accettazione ai figli stessi.

Ciò comporterebbe il persistere in capo al debitore dello stato d’ incapienza patrimoniale, ma allo stesso tempo il vantaggio di acquisire patrimonialità tra la cerchia dei familiari.

Per evitare che ciò accada, però, il codice ti mette a disposizione una specifica azione, l’impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c..

Il creditore, infatti, che subisca un pregiudizio delle proprie ragioni in conseguenza della rinunzia all’eredità da parte del proprio debitore, può farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in luogo e nome del rinunziante stesso, allo scopo di soddisfare sui beni ereditari il proprio credito.

Attenzione, però, il diritto all’impugnazione non è per sempre, ma si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.