Come saprete, il vostro marito o vostra moglie è un vostro erede “necessario”, un legittimario… cioè un soggetto al quale l’ordinamento giuridico “riserva” una quota ereditaria minima del vostro patrimonio… e nel calcolo di questa quota va tenuto conto anche delle eventuali donazioni che avete fatto in vita…. se al coniuge superstite, calcolatrice alla mano, nn tornano i conti, si prende il suo…. come? ….con l’esercizio dell’azione di riduzione…
benissimo… ma attenzione… c’è coniuge e coniuge… anche dal punto di vista prettamente successorio…
…mi spiego meglio: coniuge, coniuge separato, coniuge divorziato… coniuge putativo…
vediamo:
- CONIUGE – è erede necessario, gli spetta una quota del patrimonio del de cuius, più o meno ampia, a seconda del numero degli altri coeredi con i quali concorre;
- CONIUGE SEPARATO – è erede necessario a tutti gli effetti, tranne per l’ipotesi in cui gli sia stata addebitata la separazione;
- CONIUGE DIVORZIATO – nn eredita, può essere solo eventualmente beneficiario di un assegno alimentare a carico dell’eredità, qualora già ne beneficiasse in capo al de cuius, e ancora persista lo stato di bisogno;
- CONIUGE PUTATIVO – quando un coniuge è putativo? …no…nn in quel caso… nn è una parolaccia… stiamo parlando del coniuge nell’ambito di un matrimonio dichiarato nullo. Il coniuge putativo eredita se era in buona fede nonostante la causa d’invalidità del matrimonio e se l’annullamento è avvenuto dopo l’apertura della successione…
Stay tuned
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