IMPOSTA DI SUCCESSIONE (QUEL COACERVO CHE C’E’ E NON C’E’)

IMPOSTA DI SUCCESSIONE (QUEL COACERVO CHE C’E’ E NON C’E’)

IMPOSTA DI SUCCESSIONE (QUEL COACERVO CHE C’E’ E NON C’E’) 604 340 admin

Tutto ha inizio con quelle due bellissime sentenze della Cassazione del 2016 (la 24940 del 6 dicembre, e la 26050 del 16 dicembre).

Sto parlando del coacervo delle donazioni sulle successioni…. avete presente no?

Mi spiego… il valore delle donazioni fatte in vita, va a diminuire per pari importo il valore della franchigia in sede successoria…. se tu doni a tuo figlio in vita per 500mila, tuo figlio quando tu nn ci sarai più, avrà una franchigia ridotta a 500mila e nn più il milione…. questo è il “meccanismo fiscale-successorio” del coacervo….

Ma arrivano le due celebri sentenze di fine 2016, e i giudici del Palazzaccio ci dicono che oramai nn funziona più così….

Bene direte voi…. meglio così, no? ….e invece no… xché l’amministrazione finanziaria nn è dello stesso parere….

Cosa ne penso io?

Partirei da una piccola-grande certezza: considerato che nel periodo 2001-2006 l’imposta di donazione era stata abrogata, mi par di poter affermare che almeno le donazioni fatte in quel periodo possano considerarsi irrilevanti ai fini del coacervo (se nn erano tassabili prima xché dovremmo tassarle ora…) e che quindi nn vadano a scalfire la franchigia post mortem….

Bene…. cerchiamo di andare un po’ oltre però…. il meccanismo del coacervo presentava sicuramente la sua logica nel vecchio sistema fiscale successorio ove erano presenti aliquote progressive…. diciamo che si voleva giustamente evitare che spezzettando le donazioni in tante piccole donazioni, si eludesse la progressività delle aliquote….

La ratio del coacervo, quale finalità antielusiva, però, appare evidente che viene meno con l’introduzione della nuova disciplina fiscale successoria (342/2000) che ha introdotto il sistema ad aliquote e franchigie fisse e nn più progressive….

Le due celebri sentenze del 2016 affermano proprio questo: essendo mutata la normativa di riferimento, e venuto meno il presupposto in relazione al quale era stato introdotto il meccanismo del coacervo, quella regola, oggi, nn ha ragion di esistere e, di fatto, si sarebbe realizzata una tacita abrogazione dello stesso….

Tacita abrogazione? Ma nemmeno per sogno dice l’amministrazione finanziaria, che nn è dello stesso parere….. e, con varie argomentazioni, ritiene sia tutt’ora uno strumento necessario per evitare elusioni….

In realtà, legge alla mano, pur ammettendo l’abrogazione del coacervo, è evidente che gli strumenti esistenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per bloccare i più furbetti e creativi, ci sn comunque: esiste sempre la concreta possibilità da parte dell’amministrazione finanziaria di ritenere nn opponibili a sé gli atti costituenti abuso del diritto (art. 10 bis, Statuto del Contribuente).

Ma torniamo a noi…. cosa segnaliamo a livello giurisprudenziale dp le due celebri sentenze del 2016?

Sentenza 11677/2017 che sposa appieno la tesi (contraria) della Pubblica Amministrazione….

Poi due recentissime ordinanze della Corte di Cassazione, 12779/2018 e 758/2019, che sposano appieno la tesi dell’abolizione del coacervo…..

Dunque? …..dunque niente…. è evidente che c’è ancora molta confusione ed incertezza attorno alla questione….

Voi che ne dite, tenuto conto dell’importanza della cosa, sarebbe forse necessario un intervento a livello centrale-legislativo, per fare un po’ di luce?

MASSIMO PERINI – Avvocato Patrimonialista –