IL DIRITTO DI ABITARE DEL CONIUGE SUPERSTITE

IL DIRITTO DI ABITARE DEL CONIUGE SUPERSTITE

IL DIRITTO DI ABITARE DEL CONIUGE SUPERSTITE 1356 1992 admin

Ricordate? Il coniuge superstite (cioè quello che tra i due sopravvive all’altro) oltre ad aver sempre diritto ad una quota di eredità in quanto legittimario, ha sempre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della famiglia e di uso sui mobili che la compongono (sempre che, ovviamente, il coniuge defunto ne fosse proprietario o comproprietario).

Al coniuge superstite, quindi, viene riconosciuto, ex lege, un diritto estremamente importante, che gli consente di vivere all’interno di quella casa, per tutta la vita, a prescindere dal fatto che il proprietario sia altro soggetto.

Va ricordato, tra l’altro, che il diritto di abitazione è per sua natura impignorabile, il che rende estremamente sicura la posizione del superstite rispetto alle aggressioni di eventuali creditori.

E’ evidente, però, che un tale diritto ha un suo valore e tale valore va a gravare sulla “disponibile” del de cuius.

Ai fini del calcolo dei diritti dei legittimari, quindi, occorre sempre scomputare dalla quota disponibile il valore del diritto di abitazione del coniuge superstite.

Tale diritto rimane in capo al coniuge superstite anche se, dopo la morte del precedente coniuge, dovesse passare a nuove nozze.

Quindi un coniuge superstite particolarmente giovane avrebbe diritto ad abitare su una casa appartenente ad altri per tutta la vita col nuovo coniuge.

Attenzione, questo vale anche nell’ipotesi in cui la morte del coniuge proprietario dell’abitazione sia avvenuta durante la separazione tra coniugi (prima, cioè, del divorzio): il coniuge già separato, potrà rimanere insediato a vita presso la casa del de cuius col suo nuovo partner.

Unica nota stonata, il coniuge superstite, in virtù del diritto riconosciutogli dalla legge, dovrebbe farsi carico di IMU e TASI (che non graveranno sul proprietario): poca cosa, se si pensa che per l’abitazione principale c’è l’esenzione….