FONDO PATRIMONIALE E RESPONSABILITA’ PENALE

FONDO PATRIMONIALE E RESPONSABILITA’ PENALE

FONDO PATRIMONIALE E RESPONSABILITA’ PENALE 509 340 admin

E’ chiaro, è evidente, è pacifico che il nostro legislatore offre una serie di strumenti che possono essere legittimante e lecitamente scelti ed adoperati a tutela del proprio patrimonio.

Anzi, una corretta e prudente strategia patrimoniale nn può prescindere dall’analisi del rischio e dall’adozione di misure di tutela.

Bene…. se questo è pacifico, dovrebbe essere altrettanto pacifico che ciò nn può essere tradotto in “libertà di frodare i creditori”….

A tutela del creditore, come noto, vi è l’azione revocatoria, che può vanificare (entro i termini di prescrizione) l’attività elusiva….

Ma attenzione…. le conseguenze di pratiche di acrobazie elusive, nn si risolvono solo in una eventuale azione revocatoria con finalità civilistiche….

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Una recentissima sentenza della Cassazione (n. 41704 del 26 settembre 2018), rispolvera un aspetto spesso trascurato… quello eventualmente penale…

C’è un soggetto che dopo aver ricevuto la notifica di alcuni atti di accertamento fiscali, pone in essere un Fondo Patrimoniale, nel quale fa confluire la nuda proprietà di un paio di immobili di sua proprietà…

Conseguenza?

Il debito nn è un debito qualunque… si tratta di pagamenti dovuti per imposte….

La manovra elusiva, ritengono i giudici, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)… quindi condanna a 4 mesi di reclusione (con sospensione della pena) e confisca della nuda proprietà dei due immobili…..

Vedete, se ancora nn fosse chiaro… la sana e corretta pianificazione patrimoniale va realizzata in  bonis, quando è troppo tardi…. oramai è troppo tardi….

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