FONDO PATRIMONIALE E DEBITI TRIBUTARI

FONDO PATRIMONIALE E DEBITI TRIBUTARI

FONDO PATRIMONIALE E DEBITI TRIBUTARI 604 340 admin

23.04.2018

Domanda: ma i beni confluiti nel Fondo Patrimoniale della famiglia, possono essere aggrediti per debiti tributari?

Risposta: ….dipende

Allora… come sapete, l’art. 167 c.c. stabilisce che «Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia…».

Benissimo… il successivo art. 170 c.c. recita «La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
Quindi, per fare chiarezza… se costituisci un Fondo Patrimoniale oggi, sai che può essere revocato (in presenza dei presupposti di legge) entro 5 anni con l’apposita azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

E decorsi i 5 anni, prescritta l’azione revocatoria, nessuno può più toccarmi i beni del fondo?

Eh no, mi dispiace…. nn funziona così….

…decorsi i 5 anni, il fondo nn può più essere revocato, è vero, ma i beni che vi sono confluiti possono essere comunque aggrediti in relazione a determinati debiti… nn tutti, ma solo per quelli contratti per bisogni della famiglia…

E allora, un debito tributario, scaturente dalla tua attività lavorativa, può essere considerato “debito contratto per i bisogni della famiglia” e, quindi, legittimare l’aggressione dei beni del fondo?

La questione viene affrontata dalla Corte di Cassazione proprio in questi giorni (ordinanza n. 8881, 11 aprile 2018).

Siamo in Emilia Romagna, l’agente della riscossione iscrive ipoteca sui beni confluiti nel F.P. famigliare di un imprenditore.

La decisione della Corte, si inserisce nel solco già segnato da precedenti pronunce….

Secondo i giudici della cassazione, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non  nella natura del debito (tributario o meno, quindi, poco importa) ma nella relazione che esiste tra il fatto generatore di esso e i bisogni della famiglia.

Ne consegue, quindi, che anche un debito di natura tributaria scaturito nell’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, i bisogni della famiglia….

Sottolinea la Corte che tra i “bisogni della famiglia”, ai fini per i quali si tratta,  andrebbero incluse anche le esigenze volte al suo mantenimento, al suo sviluppo, nonché al potenziamento della capacità lavorativa.

Sarebbero esclusi, quindi, quelli che la corte definisce debiti contratti per esigenze  meramente voluttuarie o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Grava, quindi, di volta in volta, al debitore che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in un F.P. per la sua famiglia, l’onere di provare l’estraneità del debito alle sue esigenze familiari.

Capito?

M.