Fondo Patrimoniale e debiti professionali

Fondo Patrimoniale e debiti professionali

Fondo Patrimoniale e debiti professionali 340 340 admin

3/9/2018

Finite le vacanze? ….belli, riposati, rilassati, in formissima… e adesso tutti al lavoro…

Confidando sulla vostra freschezza mentale, per il primo articolo post trauma-rientro, avrei scelto una recente interessante pronuncia giurisprudenziale in tema di Fondo Patrimoniale.

Allora, come ben sapete, il FP è un istituto giuridico previsto e disciplinato dagli artt. 167 e ss. del c.c..

Si tratta di un “patrimonio destinato” ai bisogni della famiglia che, nella pratica, ha quale obiettivo quello di tutelare la stabilità economica della famiglia stessa.

I beni conferiti nel FP, infatti, non potranno essere aggrediti se non per debiti contratti nell’interesse della famiglia.

Bene. Tutto chiaro… o quasi…

Il problema è: quali sono i bisogni della famiglia per i quali i debiti contratti legittimano una aggressione ai beni del fondo?

La legge non lo dice e, purtroppo, nel contrasto tra creditore procedente e debitore resistente, l’ultima valutazione spetta al povero giudice che si trovi a dover decidere sul merito.

Purtroppo, la valutazione può diventare difficile con riguardo ai debiti “professionali” o “imprenditoriali”…

Sono debiti contratti per i bisogni della famiglia?

Alcune sentenze, in passato, hanno contribuito a “smontare” un po’ l’appetibilità del FP, sostenendo che le obbligazioni scaturenti dall’attività lavorativa legittimano l’aggressione dei beni del fondo, in quanto il lavoro sarebbe destinato al sostentamento della famiglia e, quindi, nell’interesse di questa.

La pronuncia in commento (vedasi Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 16176/2018), depositata lo scorso 19 giugno, va un po’ più in profondità.

La Corte ci spiega che affinché sia ammissibile l’esecuzione sui beni del fondo, è necessario che la fonte o la ragione del rapporto obbligatorio abbia inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia. Ma ci chiarisce anche che, in applicazione del generale principio dell’onere della prova, e qui sta il bello, che al fine di dimostrare l’esistenza di un collegamento diretto fra debito contratto ed esigenze della famiglia, il creditore procedente non può limitarsi a sostenere che i proventi derivanti dall’attività lavorativa sarebbero stati destinati al mantenimento della famiglia stessa, gravando sullo stesso l’ onere di dimostrare nello specifico che i flussi finanziari erogati dalla società erano destinati, dal debitore, alle esigenze familiari e non ad altro.

Capito?

Buon rientro a tutti.

M