ESECUTORE TESTAMENTARIO

ESECUTORE TESTAMENTARIO

ESECUTORE TESTAMENTARIO 429 340 admin

Buongiorno, sn il sig. XXXXXXXX. Ho fatto un testamento, sn stato correttamente informato, sensibilizzato, responsabilizzato….. ho scritto le mie volontà, ho deciso, programmato, guardato, diciamo così, per il futuro della mia patrimonialità, per le persone a cui tengo di più….

Bene, tutto molto bene…. ora però mi sorge un piccolo dubbio….. il mio testamento produrrà i suoi effetti quando io, l’autore, il protagonista assoluto di quelle volontà, nn ci sarò più….. chi mi assicura che, in mia mancanza, quelle volontà, quel progetto andrà effettivamente eseguito?

Sig. XXXXXXX, il suo dubbio è legittimo e condivisibile…..

Diciamo che le torna d’aiuto l’istituto dell’esecutore testamentario, disciplinato agli articoli 700 e seguenti del codice civile.

Di che cosa si tratta….. semplice, lei testatore dà pieno compimento alla sua opera, nominando una persona di sua fiducia, a cui affida il compito di dare puntuale esecuzione alle volontà espresse nel testamento… diciamo che significa “guardare lontano”, e nn lasciare nulla al caso….

Chi può essere nominato esecutore testamentario?

Il codice, all’articolo 701, in realtà, stabilisce chi non può essere nominato esecutore e, precisamente “Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi”. Cioè?

Cioè chi nn ha la capacità d’agire, o il fallito ad esempio…. tieni presente che potrebbe essere anche uno degli eredi volendo….

La ringrazio, capito benissimo, procedo con la nomina….

Grazie a lei sig. XXXXXX, si figuri.

Buongiorno, sn il sig. YYYYYYYYY

Buongiorno sig. YYYYYYY, in cosa posso esserle utile?

Sono stato nominato esecutore testamentario da un certo sig, XXXXXX…. nn so chi gli ha dato consiglio, ma così risulta dal suo testamento…..

Mah…. nn so…. comunque parliamone pure……

Mi dica una cosa…. quanto dura intanto questo incarico?

L’articolo 703 del c.c., al terzo comma è stabilito che non dovrà durare più di un anno salvo proroga dell’autorità giudiziaria e, in ogni caso, la proroga non potrà eccedere un ulteriore anno.

E cosa dovrò fare nello specifico?

L’esecutore, dal momento dell’accettazione dell’incarico, entra nel possesso dei beni ereditari e ne deve curare l’amministrazione “come un buon padre di famiglia”. Tenga presente che per quanto attiene a tutti gli atti di ordinaria gestione non dovrà chiedere alcuna autorizzazione giudiziale preventiva, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, come ad esempio alienare beni dell’eredità, dovrà essere autorizzato dal giudice competente per l’apertura della successione. Ove però la vendita di beni ereditari sia prevista nel testamento, l’esecutore non dovrà chiedere alcuna autorizzazione.

…..mi scusi….. ma devo accettarla per forza questa nomina?

L’articolo 702 del codice civile disciplina l’accettazione della nomina, che dovrà avvenire nella cancelleria del tribunale competente per la successione. Diciamo che nn vi è alcun obbligo di accettare, ed il “nominato” può rinunciare espressamente all’incarico nella stessa forma con cui potrà accettare o, semplicemente, non accettare proprio.

E quando cessa l’incarico?

Diciamo che sn previste varie ipotesi….. in primis, aver ottemperato ai propri compiti…. poi, eventualmente, motivo di cessazione potrebbero essere la perdita della capacità, la morte, la rinuncia, l’impossibilità di portare a termine i compiti ricevuti….


Ottimo, capito tutto…. anzi, un’ultima cosa…. ma l’esecutore testamentario è retribuito?

…..eh…. lei guarda lontano sig. YYYYYYYYY….. vede, in linea di massima si tratta di un ufficio gratuito (art. 711 del c.c.)…. Il testatore ha tuttavia può stabilire una retribuzione a vantaggio dell’esecutore…..

Come? Nn ha previsto alcuna retribuzione a suo favore?

……il sig. XXXXXXX guardava lontano….. più lontano di lei…..

MASSIMO PERINI – Avvocato Patrimonialista –