EREDITA’ E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

EREDITA’ E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

EREDITA’ E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 510 340 admin

Parliamo un po’ di Amministrazione di Sostegno. E’ necessario farlo, perché l’allungamento medio della vita dell’uomo, inevitabilmente, comporta anche la necessità, sempre più frequente, di dover far fronte a patologie, più o meno gravi, che con l’invecchiamento della persona sono ricollegate….e un buon patrimonialista, nell’interesse del proprio cliente e dei suoi familiari, ne deve sempre tener  conto….

Allora, il sig. Rossi (nome di fantasia) è beneficiario di una Amministrazione di Sostegno.

Domanda: può accettare un’eredità? Può fare testamento? Può ricevere per testamento?

Bene…procediamo per gradi.

Tutto nasce da una legge, la n. 6 del 2004, che ha introdotto in Italia (senza alcun accorgimento per essere coordinata con la disciplina successoria vigente) l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno (di seguito AdS).

La nuova legge ha rivoluzionato i meccanismi giuridici di protezione degli incapaci rispetto a quanto già previsto dal codice civile del 1942.

Infatti, con l’AdS, diversamente rispetto alla interdizione ed alla inabilitazione, la regola è la capacità d’agire, mentre l’incapacità d’agire diventa l’eccezione. L’istituto, infatti, ha quale obiettivo primario quello di tutelare il più possibile la persona bisognosa di tutela, allo stesso tempo, però, sacrificando il meno possibile la sua capacità d’agire (cioè la capacità di compiere validi atti giuridici, che si acquisisce al compimento del 18ttesimo anno d’età).

In tal senso, l’art. 409 c.c. prevede che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’Amministratore di Sostegno. Il beneficiario dell’Amministrazione di Sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.

Detto questo, però, il Giudice Tutelare, al momento della nomina dell’Amministratore di Sostegno, può disporre che alcune delle limitazioni previste per gli interdetti e gli inabilitati, siano estese al beneficiario dell’AdS.

Quindi, la misura può essere più o meno “invasiva” in relazione a quelle che sono le determinazioni del Giudice Tutelare: tutte le attività non specificatamente ricomprese tra quelle di competenza dell’Amministratore di Sostegno, rientrano nella libera disponibilità del tutelato.

Attenzione, però, qualcuno potrebbe considerare il meccanismo, così congegnato, “pericoloso”, cioè rischioso di lasciare “scoperti” alcuni negozi giuridici….in realtà il soggetto bisognoso di tutela rimane sempre soggetto alle regole codicistiche in materia di capacità (in primis art. 428 c.c , rubricato “Atti compiuti da persona incapace d’intendere e di volere”).

Ciò premesso, passando alle problematiche ereditarie, può il sig. Rossi di turno, beneficiario di AdS, accettare l’eredità?

Dipende, è chiaro, occorre vedere cosa è stato stabilito nel provvedimento di nomina dell’Amministratore….se nulla è stato detto sul punto, l’amministrato può validamente accettare o rifiutare autonomamente…se invece fosse previsto l’intervento dell’Amministratore, questi lo rappresenterà o assisterà (a seconda di quanto stabilito dal Giudice Tutelare) previa autorizzazione giudiziale.

Un punto oscuro? Eccolo….la norma nulla dice se l’Amministratore di Sostegno debba accettare in maniera pure e semplice o col beneficio d’inventario (che è la regola per le persone incapaci e minori)….nel dubbio, per sicurezza e per evitare qualsiasi forma di responsabilità, io Amministratore di Sostegno, per non saper né leggere e né scrivere, accetterei sempre con l’inventario.

La nuova legge, però, nulla dice in tema di capacità di testare….e si ritorna sempre al decreto di nomina….se nulla è precluso sul punto, l’amministrato è capace di testare…prudenza vuole, in tali casi, che il consulente patrimoniale lo accompagni dal notaio (o accompagni il notaio dall’amministrato) per redigere testamento pubblico, onde evitare che il semplice testamento olografo possa essere oggetto d’impugnazione per “incapacità naturale” (cosa remota se il testatore è un poveraccio, ma direi matematica quando ci sono soldi in ballo).

Quanto alla capacità del sig. Rossi di essere nominato erede testamentario, il testatore di turno dovrà sapere che il Rossi accetterà autonomamente se nulla è previsto dal Giudice, diversamente interverrà l’Amministratore di Sostegno previa autorizzazione del Giudice Tutelare….

Quindi, sig. Rossi di turno, Lei può fare tutto quello che non Le è precluso nel decreto giudiziale di nomina dell’Amministratore di Sostegno….

Attenzione, però, se sei l’Amministratore di Sostegno di turno del sig. Rossi di turno e, guarda caso, il sig. Rossi è anche patrimonializzato, e tu Amministratore non sei il suo coniuge, il suo convivente o parente entro il quarto grado….non puoi essere nominato suo erede testamentario….

M.