EREDITA’ & DEBITI TRIBUTARI

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EREDITA’ & DEBITI TRIBUTARI 850 340 admin

12/11/2018

Siamo  a luglio, luglio di quest’estate.  Mentre magari voi già ve ne stavate al mare a sfoggiare i vostri fisici “ronaldiani“, c’era ancora chi stava al lavoro e lavorava anche per voi. Si si, pure per voi.

Quei poveri giudici della cassazione, nell’afa di Roma, tutti sudati, a dover decidere chi cià ragione in una zuffa tra eredi ed agenzia delle entrate.

Cos’è successo?

Allora, per farla semplice: il de cuius nn presenta dichiarazioni dei redditi dal 1999 al 2005, l’agenzia delle entrate notifica avviso d’accertamento alle eredi, tre arzille signore.

Insomma, lui se ne è andato, e mo (come si dice a Roma) IVA, IRPEF e IRAP ve le pagate voi.

Ste tre signore, poverette, fanno ricorso, e la commissione tributaria regionale riconosce le loro ragioni.

L’agenzia delle entrate va avanti, e la questione arriva alla cassazione.

Qual è la tesi dell’agenzia e quella della signore?

Allora:

  • agenzia delle entrate: è sufficiente la chiamata all’eredità per poter essere chiamati al pagamento del debito tributario. Tale assunto, si afferma, troverebbe sostegno nella disciplina dei tributi in materia di imposte di successione
  • chiamate all’eredità: no, solo se accetto l’eredità divento erede e, quindi, potrei essere chiamato a pagare. Non è il nostro caso, però, perché noi abbiamo rinunciato all’eredità.

Entrano in gioco i giudici, che tra afa e sudore alla fine si pronunciano, mentre voi ve ne stavate al mare.

Cosa ci dicono d’interessante?

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Beh, tutto molto interessante e confermano un orientamento direi consolidato.

  1. Si diventa eredi solo per chiamata all’eredità (tranne l’ipotesi di possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c.)
  2. Spetta a chiunque vi abbia interesse (quindi anche al creditore) dar prova che il chiamato abbia (in qualsiasi modo) accettato e, quindi, assunto la qualità di erede.
  3. A tale principio non fa eccezione nemmeno la normativa fiscale in materia di imposta di successione, che prevede che sia assoggettabile ad imposta solo chi ha accettato l’eredità, e nn il solo chiamato.
  4. La presentazione della dichiarazione di successione, di per sé, nn rappresenta accettazione dell’eredità

Vicenda chiusa, tutti al mare.

M

(Vedasi Cassazione civile, ordinanza n. 17970 del 9 luglio 2018)