DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO: I DIRITTI DEL LEGITTIMARIO LESO

DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO: I DIRITTI DEL LEGITTIMARIO LESO

DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO: I DIRITTI DEL LEGITTIMARIO LESO 208 180 admin

E’ frequente, soprattutto nei rapporti patrimoniali tra genitori e figli (ma non solo), il ricorso alle donazioni con riserva di usufrutto.

Il genitore, ad esempio, con donazione trasferisce al figlio la nuda proprietà di un immobile, trattenendo per sé l’usufrutto (a vita). Ciò consente al genitore di anticipare gli effetti della futura successione ereditaria, usufruendo delle aliquote e delle franchigie attuali, ed allo stesso tempo di mantenerne il “controllo” (godimento) dell’immobile a vita.

Come noto, però, quando si apre la successione si comincia a fare i conti, ed anche il più sprovveduto tra gli eredi si trasforma in ingegnere matematico.

Ecco allora che la Corte di Cassazione civile si è pronunciata proprio relativamente ad un caso in cui all’erede ingegnere matematico i conti non tornavano (sent. 14747/2016).

Come sapete, agli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti se mancano figli) spetta di diritto una quota minima del patrimonio ereditario. Per calcolare tale quota il legittimario deve procedere ad alcuni calcoli (riunione fittizia): deve togliere da quello che trova al momento dell’apertura della successione (relictum) gli eventuali debiti (debitum) ed aggiungere le eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius (donatum).

Su ciò che risulta, il nostro ingegnere matematico dovrà calcolare la percentuale che gli spetta per legge e, se dovesse aver ricevuto meno, potrà agire (in riduzione) contro chi ha avuto di più.

Il punto focale però è questo: le donazioni che devono essere inserite nel calcolo (donatum), se sono solo donazioni della nuda proprietà (perché il donante si era riservato l’usufrutto), devono essere conteggiate solo per il valore della nuda proprietà? Dopotutto, se analizziamo l’atto di donazione, quello era stato donato (che è cosa ben diversa dalla piena proprietà).

La Cassazione dice no: la donazione, anche se all’epoca riguardava solo la nuda proprietà, va conteggiata (ai fini del calcolo dei diritti dei legittimari) per il valore della piena proprietà.

Ciò in quanto, con la morte del donante “usufruttuario”, la proprietà del donatario “nudo proprietario” si espande e diventa piena proprietà.

Quindi, futuri ingegneri matematici ricordatevi: le donazioni vanno considerate sempre “piene”.

M.