ASSICURAZIONE CASO MORTE, TESTAMENTO E EREDI LEGITTIMI

ASSICURAZIONE CASO MORTE, TESTAMENTO E EREDI LEGITTIMI

ASSICURAZIONE CASO MORTE, TESTAMENTO E EREDI LEGITTIMI 519 340 admin

Parliamo di assicurazione, anzi, di assicurazione per il caso morte.

Diciamo che tu stipuli un contratto assicurativo che prevede, in caso di morte del soggetto contraente-assicurato, portatore del rischio, un determinato beneficiario.

Fin qua tutto facile.

Se muore il portatore del rischio, il beneficiario della polizza va dall’assicurazione a battere cassa. E’ beneficiario di un contratto, di quel particolare contratto di assicurazione.

E’ evidente che il beneficiario della polizza poco gli importa della successione ereditaria del contraente, anche assicurato. Magari manco ci va al funerale, preferisce andare dall’assicuratore a prendersi i soldi della polizza. E ci mancherebbe…..

Però c’è un problema.

C’è una polizza che vede come beneficiari “gli eredi legittimi”. Poi, però, quando lo stipulante-assicurato muore, lascia un testamento.

Che cosa succede?

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Qua i beneficiari della polizza si trovano un attimo spiazzati. Tant’è che, anche magari controvoglia, al funerale ci vanno, che non si sa mai.

I soggetti indicati nel testamento, però, dicono, mi dispiace, beneficiari della polizza non siete voi, eredi legittimi, perché la successione legittima, in presenza di questa schifezza di testamento olografo, nn si è mai aperta. Quindi, grazie di essere venuti al funerale, ma voi, come categoria nn siete mai venuti ad esistenza, c’è un testamento.

E allora vanno tutti in tribunale, poi nn d’accordo tutti alla Corte d’Appello, ma siccome ancora niente, tutti in Cassazione a Roma, che vediamo cosa ci dicono loro che sn bravi…..

Cosa dice la Cassazione….

Dice mettetevi calmi e tranquilli….

Ragionate…. qui cosa c’è? C’è un contratto assicurativo che è appunto un contratto, e poi c’è un testamento….

E’ evidente che sn due cose diverse no? Sono molto diverse tra loro…..

Il contratto di assicurazione ha dei beneficiari specifici, e che rimangono tali anche in presenza di quel testamento.

Il testamento produrrà i suoi effetti, ci mancherebbe, e la successione testamentaria produrrà i suoi destinatari.

Ma attenzione, il fatto che i beneficiari della polizza siano designati negli “eredi legittimi”, nn cambia nulla.

Questa dicitura, lo dice la Cassazione ovviamente, ha quale unico scopo di valere come “criterio per individuare persone”. E vengono individuate in chi?  In quelle che, astrattamente, sarebbero gli eredi legittimi nel momento della morte dell’assicurato, anche se poi eredi legittimi nn lo siano diventati mai.

E a dirlo è la Corte di Cassazione, sez VI, nella recente sentenza n. 25635 del 15/10/2018, che conferma un precedente arresto giurisprudenziale (sez. II, 21/12/2016, n. 2606).

Capito?

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